giurisprudenza sui concorsi

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  1. donchisciotte76
     
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    Consiglio di Stato - Sentenza 10 febbraio 2010 , n. 668


    In forza del principio costituzionale di buon andamento ed imparzialità dell'Amministrazione nell'organizzazione dei pubblici uffici (art. 97 Cost.), le Amministrazioni possono discrezionalmente orientarsi in ordine all' an della assunzione, ma non invece in ordine al quomodo della stessa. In altri termini, le Amministrazioni possono valutare discrezionalmente se risponde al loro interesse, in quel determinato momento storico in cui la decisione - se del caso su sollecitazione dell'interessato - deve essere presa, far luogo alla copertura del posto (o dei posti) in pianta organica a mezzo di nuova assunzione (tanto più che la decisione non è scevra da conseguenze sul piano finanziario, ed è oggi peraltro condizionata, a seguito della introduzione del cd blocco delle assunzioni, da un procedimento di programmazione delle assunzioni e da un meccanismo di previa autorizzazione). Ma una volta che la decisione di assumere è stata assunta, l'Amministrazione è vincolata ad attingere alla graduatoria concorsuale ancora valida ed efficace, non potendo indire nuova tornata concorsuale (sempre che, si badi, vi sia piena corrispondenza tra profili professionali e non soccorrano particolari ragioni da esplicitare nella determinazione di indire comunque un nuovo concorso).

    Tale opzione si configura come la più corretta ai fini della realizzazione dell’interesse pubblico, giacché evita un’ inutile dispersione di tempo e denaro, consentendo la immediata provvista di personale già utilmente selezionato. In merito va infatti considerato che, a fronte delle spese necessarie all’esperimento di una nuova procedura concorsuale, non sussiste alcuna garanzia che i soggetti risultati idonei nella nuova selezione offrano maggiori garanzie professionali rispetto a quelli utilmente collocati nella graduatoria relativa alla precedente procedura selettiva.

    Ciò perché tra i soggetti idonei di una determinata tornata concorsuale (da una parte) e (dall'altra) i vincitori di una tornata successiva, non può porsi in linea di principio una distinzione qualitativa di tipo meritocratico (dato che non può escludersi in linea di principio che gli idonei possano aver ottenuto punteggi di merito più alti di quelli che si andrebbero ad assegnare ai futuri vincitori) e che quindi tra le distinte categorie di soggetti non può essere fatta ex ante - e cioè prima della indizione di una eventuale nuova selezione concorsuale - alcuna differenziazione fondata sul merito.

    Oltre a ciò il ricorso obbligatorio alla precedente graduatoria concorsuale ancora valida ed efficace offre maggiori garanzie in ordine alla necessaria ottemperanza ai fondamentali doveri di imparzialità e trasparenza dell'agire amministrativo, la cui effettività verrebbe messa in dubbio dalla scelta di consentire alla Amministrazione di scegliere liberamente la modalità della nuova assunzione (in particolare, tra l'utilizzazione di una graduatoria ancora valida e una nuova indizione concorsuale), tanto più che i nominativi dei soggetti idonei sono noti alla Amministrazione, di tal che la decisione di utilizzare o meno la graduatoria, se lasciata alla sua libera e non motivata determinazione, potrebbe prestarsi a condizionamenti (in positivo o in negativo) poco in linea con il principio di trasparenza.

    In questo ordine di idee si colloca la reiterata scelta del legislatore di prorogare la validità delle graduatorie concorsuale a mezzo di continui interventi normativi (soltanto alcuni dei quali sono stati dianzi richiamati), al fine evidente di consentirne la utilizzazione (e non di obliterarla), e di evitare in tal modo inutile dispersione di tempo e denaro, consentendo la immediata provvista di personale già utilmente selezionato.
     
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29 replies since 12/9/2005, 08:19   5336 views
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