giurisprudenza sui concorsi

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  1. rossella74
     
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    In tema di rimandi alla brutta copia

    TAR CALABRIA - CATANZARO, SEZ. II - sentenza 10 giugno 2008 n. 642
    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
    DELLA CALABRIA – SEDE DI CATANZARO SEZIONE II


    composto dai signori Magistrati:
    Dott. Guido ROMANO Presidente
    Dott. Giuseppe CHINE’ Componente
    Dott. Carlo DELL’OLIO Componente, estensore

    ha pronunciato la seguente
    SENTENZA


    sul ricorso n. 70 del 1997 proposto da Massimo LIBORIO, rappresentato e difeso dall’Avv.
    Paolino RIZZUTI in sostituzione dell’Avv. Bruno Zicari, e domiciliato per legge presso la
    Segreteria di questo Tribunale in mancanza di domicilio eletto nel Comune di Catanzaro;
    contro
    il COMUNE DI ROVITO, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito nel
    presente giudizio;
    la COMMISSIONE ESAMINATRICE del concorso ad un posto di vigile urbano/autista scuolabus,
    in persona del legale rappresentante p.t., non costituita nel presente giudizio;
    e nei confronti
    di Gianluca ZIMBO, non costituito nel presente giudizio;
    per l’annullamento
    del provvedimento prot. n. 1837 del 15 novembre 1996 del presidente della commissione
    esaminatrice, con il quale al ricorrente è stata negata l’ammissione alla prova orale del
    concorso ad un posto di vigile urbano/autista scuolabus;
    di ogni atto comunque preordinato, connesso o consequenziale, ed in particolare dell’avviso n.
    166 del 15 novembre 1996 del presidente della commissione esaminatrice, con cui è stata resa
    nota la decisione di quest’ultima "di non procedere alla correzione degli elaborati della seconda
    (2^) prova scritta in quanto nessuno dei candidati è nelle condizioni di essere ammesso alla
    prova orale", nella parte riguardante la posizione del ricorrente.
    VISTO il ricorso con i relativi allegati;
    VISTA l’ordinanza cautelare n. 219 del 6 marzo 1997, con cui questo Tribunale ha accolto la
    proposta istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati;
    VISTA l’ordinanza collegiale n. 149 del 10 agosto 2007, con cui è stata disposta istruttoria;
    VISTI gli atti tutti della causa;
    DESIGNATO relatore alla pubblica udienza dell’11 gennaio 2008 il Dott. Carlo Dell’Olio;
    UDITO altresì il difensore del ricorrente come da verbale d’udienza;
    RITENUTO in fatto e considerato in diritto quanto segue:
    FATTO E DIRITTO
    Con il gravame in trattazione, il ricorrente espone di aver partecipato al concorso pubblico, per
    titoli ed esami, per la copertura di un posto di vigile urbano/autista scuolabus, 5^ qualifica
    funzionale, indetto dal Comune di Rovito con bando del 31 marzo 1996.
    Espletate le due prove scritte e corretti i temi relativi alla prima prova, il presidente della
    commissione esaminatrice, con avviso n. 166 del 15 novembre 1996, esternava la decisione
    della medesima di non proseguire nelle operazioni concorsuali, ed in particolare di non
    procedere alla revisione degli elaborati della seconda prova scritta "in quanto nessuno dei
    candidati è nelle condizioni di essere ammesso alla prova orale".
    In pari data veniva emesso il provvedimento prot. n. 1837 in epigrafe, con il quale al ricorrente
    era negata l’ammissione alla prova orale, per aver egli riportato nella prima prova scritta "il
    punteggio di "NON CLASSIFICATO" perché l’elaborato presenta segni di riconoscimento", e nel
    quale si richiamava la decisione della commissione esaminatrice di non dare corso alle
    successive correzioni.
    Il ricorrente impugna tale atto di esclusione ed il connesso avviso di conclusione delle
    operazioni concorsuali, quest’ultimo nella parte concernente la propria posizione, ritenendoli
    illegittimi per i seguenti motivi:
    incompetenza; violazione dei principi e delle norme sui concorsi pubblici; violazione dell’art. 2
    della Legge 7 agosto 1990 n. 241;
    violazione dell’art. 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241; eccesso di potere per omessa
    motivazione e difetto di istruttoria;
    violazione dei principi sullo svolgimento dei concorsi pubblici e sull’anonimato; violazione
    dell’art. 14, comma 2, del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487; eccesso di potere per sviamento.
    Con ordinanza cautelare n. 219 del 6 marzo 1997, è stata accolta l’istanza di sospensione dei
    provvedimenti impugnati.
    Si è successivamente costituito in sostituzione il nuovo difensore di parte ricorrente, il quale
    nella propria comparsa insiste nelle conclusioni già rassegnate nell’atto introduttivo.
    Con ordinanza collegiale n. 149 del 10 agosto 2007, è stata disposta istruttoria per acquisire
    delucidazioni in merito al risultato, positivo o negativo, conseguito dal ricorrente nelle prove
    d’esame sostenute dopo l’accoglimento dell’istanza cautelare, ritenendosi tale circostanza utile
    per appurare la sussistenza dell’interesse all’ulteriore coltivazione del gravame.
    Il Comune di Rovito, onerato dell’incombente, depositava relazione istruttoria il 9 gennaio
    2008.
    Lo stesso Comune e gli altri soggetti intimati, pur regolarmente evocati in giudizio, non si sono
    costituiti.
    Il ricorso, infine, è stato trattenuto per la decisione all’udienza pubblica dell’11 gennaio 2008.
    Il Collegio, in via preliminare, deve rilevare che permane la sussistenza dell’interesse alla
    coltivazione del presente gravame, giacché dall’esito dell’istruttoria è emerso che il ricorrente,
    superando sia le prove scritte che la prova orale, si è collocato al secondo posto nella
    graduatoria finale; egli, pur non risultando vincitore, conserva l’interesse al mantenimento
    della suddetta posizione giuridica quanto meno al fine di potersi giovare, in altre procedure
    selettive, dell’idoneità conseguita per la professionalità messa a concorso.
    Nel merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento.
    Il ricorrente è stato escluso dal concorso perché, ad avviso della commissione esaminatrice, il
    primo elaborato conteneva segni di riconoscimento.
    Nel corpo del gravame si evidenzia, con assunto che non è contraddetto dalle risultanze di
    causa, che "il ricorrente, non essendo riuscito a portare a termine, nel tempo assegnato, la
    trascrizione dell’elaborato in bella copia, come è prassi in tali circostanze ha fatto riferimento,
    per la parte mancante, alla <>, apponendo, al termine della parte trascritta, la
    indicazione <<vedere brutta>>".
    Ciò premesso, il ricorrente, con censura sviluppata nel terzo motivo di gravame, lamenta che
    la commissione abbia violato l’art. 14, comma 2, del D.P.R. n. 487/1994 (laddove vieta che il
    candidato debba apporre al proprio tema sottoscrizione o "altro contrassegno"), sulla scorta del
    ragionamento che "il semplice rinvio alla <>, resosi necessario nelle circostanze
    sopra accennate, non si vede come possa considerarsi <<contrassegno>> di per sé
    obiettivamente rivelatore dell’intento del candidato di segnalare la propria identità, e non
    debba intendersi, piuttosto, quale è nella realtà, come tratto di unione tra due parti dello
    stesso elaborato".
    La doglianza merita condivisione.
    La giurisprudenza amministrativa, con orientamento ormai consolidato, ha già sottolineato che
    nelle procedure concorsuali la regola dell’anonimato degli elaborati scritti, benché essenziale,
    non può essere intesa in modo tanto assoluto e tassativo da comportare l’invalidità delle prove
    ogni volta che sussista la mera possibilità di riconoscimento, perché, se così fosse, sarebbe
    materialmente impossibile svolgere concorsi con esami scritti, atteso che non si potrebbe mai
    escludere a priori la possibilità che un commissario riconosca la scrittura di un candidato,
    sebbene il relativo elaborato sia formalmente anonimo; ne discende che la regola
    dell’anonimato deve essere intesa nel senso che l’elaborato non deve recare alcun segno che
    sia "in astratto" ed "oggettivame nte" suscettibile di riconoscibilità, con la conseguenza che il
    termine "brutta copia" apposto dal candidato sul proprio tema non può essere interpretato
    come segno di riconoscimento, ma come mera formula di stile che, anche in base a
    reminiscenze scolastiche, può essere usata dai concorrenti per indirizzare la commissione
    verso la stesura finale e corretta dell’elaborato (cfr. per tutte TAR Basilicata, 11 luglio 2007 n.
    489).
    Inoltre, è stato acutamente osservato che l’espressione "brutta copia" non costituisce concreto
    segno di riconoscimento, ma ha lo scopo di rendere immediatamente percepibile la versione
    definitiva del compito, anche al fine di agevolarne la correzione da parte della stessa
    commissione, e non è assimilabile ad altri "contrassegni", idonei a fungere da elemento di
    identificazione del candidato per il loro carattere oggettivamente distintivo ed anomalo (cfr.
    TAR Lazio Roma, Sez. II, 3 luglio 2007 n. 5980; TAR Puglia Bari, Sez. II, 11 maggio 2006 n.
    1698; TAR Sicilia Palermo, Sez. I, 10 aprile 2002 n. 972).
    Orbene, il Collegio ritiene che tali superiori principi possano ben attagliarsi anche al caso di
    specie, attesa la sostanziale analogia tra la dicitura "vedere brutta", utilizzata dal ricorrente, ed
    il termine "brutta copia", analogia che trova giustificazione nell’unicità di funzione delle citate
    espressioni, entrambe volte a rendere immediatamente percepibile per la commissione
    esaminatrice la stesura definitiva del compito, anche attraverso il collegamento tra le due
    versioni (brutta e bella) dello stesso.
    Pertanto, i provvedimenti impugnati, comportando l’indebita esclusione del ricorrente dalla
    procedura e l’arresto delle operazioni concorsuali, sono illegittimi e devono essere annullati.
    Restano assorbite le rimanenti censure quivi non esaminate.
    Non vi è luogo a pronuncia in ordine alle spese del presente giudizio per la mancata
    costituzione di parte resistente.
    P.Q.M.
    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, Sede di Catanzaro – Sezione Seconda,
    definitivamente pronunciando sul ricorso n. 70/1997 meglio in epigrafe indicato, lo accoglie e
    per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.
    Nulla per le spese.
    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
    Così deciso in Catanzaro nella Camera di Consiglio dell’11 gennaio 2008.
    IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
    Depositata in Segreteria in data 10 giugno 2008.
     
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