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rossella74.
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In tema di rimandi alla brutta copia TAR CALABRIA - CATANZARO, SEZ. II - sentenza 10 giugno 2008 n. 642
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DELLA CALABRIA – SEDE DI CATANZARO SEZIONE II
composto dai signori Magistrati:
Dott. Guido ROMANO Presidente
Dott. Giuseppe CHINE’ Componente
Dott. Carlo DELL’OLIO Componente, estensoreha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 70 del 1997 proposto da Massimo LIBORIO, rappresentato e difeso dall’Avv.
Paolino RIZZUTI in sostituzione dell’Avv. Bruno Zicari, e domiciliato per legge presso la
Segreteria di questo Tribunale in mancanza di domicilio eletto nel Comune di Catanzaro;
contro
il COMUNE DI ROVITO, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito nel
presente giudizio;
la COMMISSIONE ESAMINATRICE del concorso ad un posto di vigile urbano/autista scuolabus,
in persona del legale rappresentante p.t., non costituita nel presente giudizio;
e nei confronti
di Gianluca ZIMBO, non costituito nel presente giudizio;
per l’annullamento
del provvedimento prot. n. 1837 del 15 novembre 1996 del presidente della commissione
esaminatrice, con il quale al ricorrente è stata negata l’ammissione alla prova orale del
concorso ad un posto di vigile urbano/autista scuolabus;
di ogni atto comunque preordinato, connesso o consequenziale, ed in particolare dell’avviso n.
166 del 15 novembre 1996 del presidente della commissione esaminatrice, con cui è stata resa
nota la decisione di quest’ultima "di non procedere alla correzione degli elaborati della seconda
(2^) prova scritta in quanto nessuno dei candidati è nelle condizioni di essere ammesso alla
prova orale", nella parte riguardante la posizione del ricorrente.
VISTO il ricorso con i relativi allegati;
VISTA l’ordinanza cautelare n. 219 del 6 marzo 1997, con cui questo Tribunale ha accolto la
proposta istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati;
VISTA l’ordinanza collegiale n. 149 del 10 agosto 2007, con cui è stata disposta istruttoria;
VISTI gli atti tutti della causa;
DESIGNATO relatore alla pubblica udienza dell’11 gennaio 2008 il Dott. Carlo Dell’Olio;
UDITO altresì il difensore del ricorrente come da verbale d’udienza;
RITENUTO in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
Con il gravame in trattazione, il ricorrente espone di aver partecipato al concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di vigile urbano/autista scuolabus, 5^ qualifica
funzionale, indetto dal Comune di Rovito con bando del 31 marzo 1996.
Espletate le due prove scritte e corretti i temi relativi alla prima prova, il presidente della
commissione esaminatrice, con avviso n. 166 del 15 novembre 1996, esternava la decisione
della medesima di non proseguire nelle operazioni concorsuali, ed in particolare di non
procedere alla revisione degli elaborati della seconda prova scritta "in quanto nessuno dei
candidati è nelle condizioni di essere ammesso alla prova orale".
In pari data veniva emesso il provvedimento prot. n. 1837 in epigrafe, con il quale al ricorrente
era negata l’ammissione alla prova orale, per aver egli riportato nella prima prova scritta "il
punteggio di "NON CLASSIFICATO" perché l’elaborato presenta segni di riconoscimento", e nel
quale si richiamava la decisione della commissione esaminatrice di non dare corso alle
successive correzioni.
Il ricorrente impugna tale atto di esclusione ed il connesso avviso di conclusione delle
operazioni concorsuali, quest’ultimo nella parte concernente la propria posizione, ritenendoli
illegittimi per i seguenti motivi:
incompetenza; violazione dei principi e delle norme sui concorsi pubblici; violazione dell’art. 2
della Legge 7 agosto 1990 n. 241;
violazione dell’art. 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241; eccesso di potere per omessa
motivazione e difetto di istruttoria;
violazione dei principi sullo svolgimento dei concorsi pubblici e sull’anonimato; violazione
dell’art. 14, comma 2, del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487; eccesso di potere per sviamento.
Con ordinanza cautelare n. 219 del 6 marzo 1997, è stata accolta l’istanza di sospensione dei
provvedimenti impugnati.
Si è successivamente costituito in sostituzione il nuovo difensore di parte ricorrente, il quale
nella propria comparsa insiste nelle conclusioni già rassegnate nell’atto introduttivo.
Con ordinanza collegiale n. 149 del 10 agosto 2007, è stata disposta istruttoria per acquisire
delucidazioni in merito al risultato, positivo o negativo, conseguito dal ricorrente nelle prove
d’esame sostenute dopo l’accoglimento dell’istanza cautelare, ritenendosi tale circostanza utile
per appurare la sussistenza dell’interesse all’ulteriore coltivazione del gravame.
Il Comune di Rovito, onerato dell’incombente, depositava relazione istruttoria il 9 gennaio
2008.
Lo stesso Comune e gli altri soggetti intimati, pur regolarmente evocati in giudizio, non si sono
costituiti.
Il ricorso, infine, è stato trattenuto per la decisione all’udienza pubblica dell’11 gennaio 2008.
Il Collegio, in via preliminare, deve rilevare che permane la sussistenza dell’interesse alla
coltivazione del presente gravame, giacché dall’esito dell’istruttoria è emerso che il ricorrente,
superando sia le prove scritte che la prova orale, si è collocato al secondo posto nella
graduatoria finale; egli, pur non risultando vincitore, conserva l’interesse al mantenimento
della suddetta posizione giuridica quanto meno al fine di potersi giovare, in altre procedure
selettive, dell’idoneità conseguita per la professionalità messa a concorso.
Nel merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Il ricorrente è stato escluso dal concorso perché, ad avviso della commissione esaminatrice, il
primo elaborato conteneva segni di riconoscimento.
Nel corpo del gravame si evidenzia, con assunto che non è contraddetto dalle risultanze di
causa, che "il ricorrente, non essendo riuscito a portare a termine, nel tempo assegnato, la
trascrizione dell’elaborato in bella copia, come è prassi in tali circostanze ha fatto riferimento,
per la parte mancante, alla <>, apponendo, al termine della parte trascritta, la
indicazione <<vedere brutta>>".
Ciò premesso, il ricorrente, con censura sviluppata nel terzo motivo di gravame, lamenta che
la commissione abbia violato l’art. 14, comma 2, del D.P.R. n. 487/1994 (laddove vieta che il
candidato debba apporre al proprio tema sottoscrizione o "altro contrassegno"), sulla scorta del
ragionamento che "il semplice rinvio alla <>, resosi necessario nelle circostanze
sopra accennate, non si vede come possa considerarsi <<contrassegno>> di per sé
obiettivamente rivelatore dell’intento del candidato di segnalare la propria identità, e non
debba intendersi, piuttosto, quale è nella realtà, come tratto di unione tra due parti dello
stesso elaborato".
La doglianza merita condivisione.
La giurisprudenza amministrativa, con orientamento ormai consolidato, ha già sottolineato che
nelle procedure concorsuali la regola dell’anonimato degli elaborati scritti, benché essenziale,
non può essere intesa in modo tanto assoluto e tassativo da comportare l’invalidità delle prove
ogni volta che sussista la mera possibilità di riconoscimento, perché, se così fosse, sarebbe
materialmente impossibile svolgere concorsi con esami scritti, atteso che non si potrebbe mai
escludere a priori la possibilità che un commissario riconosca la scrittura di un candidato,
sebbene il relativo elaborato sia formalmente anonimo; ne discende che la regola
dell’anonimato deve essere intesa nel senso che l’elaborato non deve recare alcun segno che
sia "in astratto" ed "oggettivame nte" suscettibile di riconoscibilità, con la conseguenza che il
termine "brutta copia" apposto dal candidato sul proprio tema non può essere interpretato
come segno di riconoscimento, ma come mera formula di stile che, anche in base a
reminiscenze scolastiche, può essere usata dai concorrenti per indirizzare la commissione
verso la stesura finale e corretta dell’elaborato (cfr. per tutte TAR Basilicata, 11 luglio 2007 n.
489).
Inoltre, è stato acutamente osservato che l’espressione "brutta copia" non costituisce concreto
segno di riconoscimento, ma ha lo scopo di rendere immediatamente percepibile la versione
definitiva del compito, anche al fine di agevolarne la correzione da parte della stessa
commissione, e non è assimilabile ad altri "contrassegni", idonei a fungere da elemento di
identificazione del candidato per il loro carattere oggettivamente distintivo ed anomalo (cfr.
TAR Lazio Roma, Sez. II, 3 luglio 2007 n. 5980; TAR Puglia Bari, Sez. II, 11 maggio 2006 n.
1698; TAR Sicilia Palermo, Sez. I, 10 aprile 2002 n. 972).
Orbene, il Collegio ritiene che tali superiori principi possano ben attagliarsi anche al caso di
specie, attesa la sostanziale analogia tra la dicitura "vedere brutta", utilizzata dal ricorrente, ed
il termine "brutta copia", analogia che trova giustificazione nell’unicità di funzione delle citate
espressioni, entrambe volte a rendere immediatamente percepibile per la commissione
esaminatrice la stesura definitiva del compito, anche attraverso il collegamento tra le due
versioni (brutta e bella) dello stesso.
Pertanto, i provvedimenti impugnati, comportando l’indebita esclusione del ricorrente dalla
procedura e l’arresto delle operazioni concorsuali, sono illegittimi e devono essere annullati.
Restano assorbite le rimanenti censure quivi non esaminate.
Non vi è luogo a pronuncia in ordine alle spese del presente giudizio per la mancata
costituzione di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, Sede di Catanzaro – Sezione Seconda,
definitivamente pronunciando sul ricorso n. 70/1997 meglio in epigrafe indicato, lo accoglie e
per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella Camera di Consiglio dell’11 gennaio 2008.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Depositata in Segreteria in data 10 giugno 2008..