giurisprudenza sui concorsi

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  1. il canna
     
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    In questa decisione il Consiglio di Stato afferma che "le singolari modalità della conoscenza della valutazione negativa delle prove scritte (avvenuta consultando occasionalmente il sito internet del Ministero della Giustizia) non incidono in alcun modo sulla sua pienezza ed effettività, non potendo ragionevolmente dubitarsi che il mancato inserimento del nominativo dell’appellante nell’elenco di coloro che erano stati convocati per sostenere le prove orali [... ] costitu[isce] perciò stesso un provvedimento lesivo, in modo diretto, immediato e concreto della sua posizione giuridica, disconoscendogli una effettiva utilità, quale (quanto meno) la ulteriore partecipazione alla procedura concorsuale e pertanto immediatamente impugnabile a pena di decadenza"
    Se ne tenga conto per valutare i termini per l'impugnazione.

    Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

    D E C I S I O N E

    [N.305/2008 Reg. Dec. N. 6599 Reg. Ric. Anno 2007]

    [...]

    Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

    F A T T O

    Con la sentenza n. 4535 del 16 maggio 2007, emessa ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come sostituito dall’articolo 9, comma 1, della legge 21 luglio 2000, n. 205, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. I, ha dichiarato irricevibile il ricorso proposto dal dott. Xxxxx Xxxxxxx per l’annullamento delle prove d’esame scritte svolte nel corso del pubblico concorso per uditore giudiziario indetto con D.M. 28 febbraio 2004, cui il ricorrente aveva partecipato, e, in particolare, del verbale n. 22 del 28 febbraio 2006 della Commissione esaminatrice del predetto concorso nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale, ivi compresi i criteri di valutazione delle prove scritte.
    Secondo il predetto tribunale, infatti, il ricorrente sin dal 4 gennaio 2007 era pienamente edotto del contenuto pregiudizievole degli atti impugnati, così che il relativo ricorso giurisdizionale notificato il 2 aprile 2007 era palesemente tardivo, a nulla rilevando, per un verso, la occasionalità e la informalità delle modalità di conoscenza della mancata ammissione alle prove orali (avvenuta attraverso la consultazione telematica del sito ministeriale) e, per altro verso, la richiesta di accesso agli atti notificata all’amministrazione il 26 gennaio 2007.
    L’interessato, con atto notificato il 31 luglio 2007, ha lamentato l’assoluta erroneità della predetta statuizione, chiedendone la riforma alla stregua di due sostanziali motivi di gravame.
    Con il primo egli ha sostenuto la tempestività del ricorso di primo grado, in quanto, a suo avviso, la mera notizia acquisita sul sito informatico del ministero concerneva soltanto il mancato inserimento del suo nominativo nell’elenco ufficioso di coloro che erano stati convocati per sostenere le prove orali del concorso per uditore giudiziario: non essendovi nello stesso predetto sito informatico alcun altro analogo elenco di coloro che non erano stati ammessi alle prove orali del concorso (con l’indicazione delle relative ragioni), non poteva sostenersi, come erroneamente ritenuto dai pimi giudici, che si fosse in presenza di un atto lesivo da impugnare, un tale onere potendo ricollegarsi solo alla verifica dell’esistenza di un provvedimento che contenesse anche le ragioni dell’esclusione dalle prove orali (circostanza verificatasi solo allorquando erano stati ottenuti, a seguito dell’istanza di accesso, i documenti del procedimento concorsuale ed in particolare il verbale della commissione del concorso che aveva attribuito alle sue prove scritte il giudizio di non idoneo).
    Con il secondo motivo, poi, il ricorrente ha riproposto i motivi di censura sollevati in primo grado (e non esaminati), incentrati sulla violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990; eccesso di potere per ingiustizia manifesta, per incongruità e difetto di motivazione sotto molteplici profili: in sintesi, la mera indicazione del giudizio di “non idoneo” attribuito alle sue prove senza alcuna indicazione numerica e senza alcun segno grafico di correzione non consentiva di appurare i criteri di valutazione utilizzati dalla commissione e integrava macroscopicamente il vizio di difetto di motivazione.
    Si sono costituiti in giudizio il Ministero della giustizia e la Commissione di concorso che con apposita memoria hanno dedotto l’inammissibilità e l’infondatezza dell’avverso gravame, chiedendone il rigetto.

    D I R I T T O


    I. L’appello è infondato e deve essere respinto.
    I.1. Giova premettere che, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, da cui non vi è alcun motivo per discostarsi, ai fini della verifica in sede giudiziale dell’osservanza del termine di legge per l’impugnazione di un provvedimento amministrativo, la piena conoscenza dell’atto - dalla quale, com’è noto, decorre, in difetto di formale comunicazione, il relativo termine - si ricollega alla avvenuta individuazione non solo della esistenza dell’atto, ma anche del suo contenuto in tutte le sue molteplici componenti (ex multis, C.d.S., sez. VI, 15 marzo 2004, n. 1332; sez. IV, 15 dicembre 2003, n 8219).
    Tuttavia è stato precisato che con la locuzione “piena conoscenza” del provvedimento lesivo, ai fini della decorrenza del termine per l’impugnazione, non deve intendersi che il destinatario debba conoscere l’atto in tutti i suoi elementi, essendo invece sufficiente che egli sia stato reso edotto di quelli essenziali, quali l’autorità amministrativa che l’ha emanato, la data, il contenuto dispositivo ed il suo effetto lesivo (C.d.S., sez. IV, 21 dicembre 2001, n. 6339; sez. V, 6 ottobre 2003, n. 5873; 10 marzo 2003, n. 1275); in presenza di siffatti elementi sull’interessato incombe l’onere della immediata impugnazione del provvedimento, salva la possibilità di proporre motivi aggiunti ove dalla sua conoscenza integrale emergano ulteriori profili di illegittimità.
    E’ stato altresì chiarito che tali principi non possono trovare applicazione quando le notizie riguardanti il provvedimento pregiudizievole siano riferite all’interessato da parte di persone estranee alla specifica procedura in basi a voci non meglio qualificate e prive di elementi di certezza, atteso che in questo caso si è in presenza di una conoscenza parziale e limitata, inidonea a far decorrere il termine di impugnazione (C.d.S., sez. V, 16 aprile 2003, n. 1992).
    Ciò precisato, non può non rilevarsi che, come correttamente ritenuto dai primi giudici, il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, notificato il 2 aprile 2007, è tardivo in quanto, al più tardi dal 26 gennaio 2007, il dott. Xxxxx Xxxxxxxx era effettivamente a conoscenza che l’Amministrazione, e per essa la Commissione del concorso per uditore giudiziario indetto con D.M. 28/02/2004, aveva ritenuto non sufficienti le sue prove scritte, non ammettendolo alle prove orali: infatti, in detta data appellante notificava “richiesta di accesso ai documenti e ai risultati del pubblico concorso indetto con D.M. 28 febbraio 2004 per 380 posti di uditore giudiziario”, ammettendo espressamente di aver appreso dell’esito non favorevole della sua prova.
    Orbene, ad avviso della Sezione, le singolari modalità della conoscenza della valutazione negativa delle prove scritte (avvenuta consultando occasionalmente il sito internet del Ministero della Giustizia) non incidono in alcun modo sulla sua pienezza ed effettività (e quindi sull’onere della tempestiva impugnazione), non potendo ragionevolmente dubitarsi che il mancato inserimento del nominativo dell’appellante nell’elenco di coloro che erano stati convocati per sostenere le prove orali poteva ricollegarsi, secondo l’id quod plerumque accidit, soltanto all’insufficienza attribuita dalla commissione alle sue prove scritte, costituendo perciò stesso un provvedimento lesivo, in modo diretto, immediato e concreto della sua posizione giuridica, disconoscendogli una effettiva utilità, quale (quanto meno) la ulteriore partecipazione alla procedura concorsuale e pertanto immediatamente impugnabile a pena di decadenza; d’altra parte, la mancata conoscenza delle ragioni su cui si fondava la predetta valutazione negativa consentiva la proposizione di motivi aggiunti (C.d.S., sez. IV, 19 luglio 2007, n. 4072; sez. VI, 21 maggio 2007, n. 2541), senza che ciò in nessun caso potesse avere ricadute negative sulla effettività della tutela giurisdizionale.
    I.2. Per completezza la Sezione deve in ogni caso rilevare che anche i motivi di censura spiegati in primo grado non sono meritevoli di favorevole apprezzamento, non sussistendo in particolare il dedotto difetto di motivazione per essere il giudizio di non idoneità, formulato dalla commissione, privo della necessaria del voto numerico.
    E’ sufficiente rilevare al riguardo che tale questione è stata già affrontata da questa Sezione con la decisione 18 ottobre 2006, n. 6196, la quale, prendendo spunto dalla previsione dell’articolo 16, comma 2, del R.D. 15 ottore 1925, n. 1869, secondo cui “prima dell’assegnazione dei punti la commissione o la sottocommissione delibera per ciascuna prova, a maggioranza di voti, se il candidato meriti di ottenere il minimo richieste per l’approvazione”, ha escluso che la sola l’attribuzione del giudizio “non idoneo”, privo del voto numerico, costituisca illegittimità dell’operato della commissione: proprio alla stregua di tale osservazione, può ritenersi che la commissione di concorso non aveva alcun obbligo di attribuire il voto numerico proprio per aver prioritariamente ritenuto non idonee le prove scritte sostenute dall’interessato.
    Non può per il resto non richiamarsi l’altrettanto consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui i giudizi espressi dalle commissioni di concorso sulle prove (scritte ed orali) dei candidati, in quanto espressione della più ampia discrezionalità attribuita dalla legge a tali organi straordinari proprio per il reclutamento dei migliori funzionari, sfuggono al sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo salvo che non siano macroscopicamente affetti dal vizio di illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà, travisamento di fatto, che non sussistono nel caso di specie (non potendo assurgere ad elementi sintomatici di essi il mero dissenso dell’appellante alla valutazione operata dalla commissione).
    II. In conclusione, l’appello deve essere respinto.
    Tuttavia la singolarità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.

    P.Q.M


    Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quarta), definitivamente pronunciando sull’appello proposto dal dott. Xxxxx Xxxxxxxx avverso la sentenza n. 4535 del 16 maggio 1997 del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. I, lo respinge.
    Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
    Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
    Così deciso in Roma, addì 11 giugno 2008, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sezione Quarta - riunito in Camera di consiglio con l’intervento dei seguenti Magistrati:
    Carlo SALTELLI - Presidente f.f.,est.
    Salvatore CACACE - Consigliere
    Sergio DE FELICE - Consigliere
    Eugenio MELE - Consigliere
    Vito CARELLA - Consigliere

    IL PRESIDENTE F.F., est.
    Carlo Saltelli

    IL SEGRETARIO
    Giacomo Manzo

     
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