La difesa d'ufficio nei processi penali

che ne pensano avvocati e magistrati?

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  1. Ieronimoy
     
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    ciao a tutti, recentemente ho fatto richiesta al mio ordine per accedere alle difese d'ufficio.Siccome so che su questa attività (prevalentemente gratuita) e sui difensori d'ufficio aleggiano considerazioni spesso contrastanti volevo delle vostre considerazioni e magari dei vostri consigli.

    Il mio dubbio sulle difese d'ufficio è legato alle modalità con cui si esercita l'attività connessa.Generalizzando un po' faccio due facili esempi

    1) Difensori d'ufficio con attività sui propri turni e su atti notificati al proprio domicilio:lavorano sulle pratiche acquisite dalla normale rotazione e su quelle reperite durante i propri turni di udienza
    2) Difensori d'ufficio a tempo pieno: per intenderci sono coloro che si piazzano in Tribunale tutti i giorni al di fuori dei propri turni "raccogliendo" più pratiche possibili


    Dalle mie parti la seconda tipologia di difensore d'ufficio è malvista da tantissimi anziani e da alcuni giovani.Questi difensori d'ufficio,spesso,chiedono gli onorari al collega che hanno sostituito generando ciò che potete immaginare. Detto ciò,però, mi sembra che rendersi disponibili a tempo pieno sia contemporaneamente una attività lodevole (una sorta di mezzo volontariato) nonchè una scelta utile e formativa per lo stesso difensore d'ufficio il quale acquisirà più esperienza a tutto vantaggio anche dei propri assistiti.

    Voi che ne pensate?

     
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  2. Il Ladro di Orchidee
     
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    CITAZIONE (Ieronimoy @ 10/2/2010, 09:16)
    ciao a tutti, recentemente ho fatto richiesta al mio ordine per accedere alle difese d'ufficio.Siccome so che su questa attività (prevalentemente gratuita) e sui difensori d'ufficio aleggiano considerazioni spesso contrastanti volevo delle vostre considerazioni e magari dei vostri consigli.

    Il mio dubbio sulle difese d'ufficio è legato alle modalità con cui si esercita l'attività connessa.Generalizzando un po' faccio due facili esempi

    1) Difensori d'ufficio con attività sui propri turni e su atti notificati al proprio domicilio:lavorano sulle pratiche acquisite dalla normale rotazione e su quelle reperite durante i propri turni di udienza
    2) Difensori d'ufficio a tempo pieno: per intenderci sono coloro che si piazzano in Tribunale tutti i giorni al di fuori dei propri turni "raccogliendo" più pratiche possibili


    Dalle mie parti la seconda tipologia di difensore d'ufficio è malvista da tantissimi anziani e da alcuni giovani.Questi difensori d'ufficio,spesso,chiedono gli onorari al collega che hanno sostituito generando ciò che potete immaginare. Detto ciò,però, mi sembra che rendersi disponibili a tempo pieno sia contemporaneamente una attività lodevole (una sorta di mezzo volontariato) nonchè una scelta utile e formativa per lo stesso difensore d'ufficio il quale acquisirà più esperienza a tutto vantaggio anche dei propri assistiti.

    Voi che ne pensate?

    nella mia procura - forse perchè piccola- non ci sono i secondi!!!
    per quanto riguarda l'attività posso dirti che ci sono avvocati che ci vivono!!
    io la vedo anche come una occasione per farsi conoscere, quando si è agli esordi e più brutalemente per fare esperienza!!!. Almeno questa è la mia esperienza
    ciao
     
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  3. *puck*
     
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    neppure da me esiste la seconda categoria :o:
    io mi sono iscritta alle liste quando ho aperto il mio studio e lo faccio per farmi un po' d'esperienza nel penale, visto che ne ho fatta non molta mentre lavoravo per altri studi.
    Poi è un modo per farsi conoscere anche dai colleghi e dai giudici e poi ogni tanto qualcuno paga! incredibboli, ma è così :lol: ! (anche se, la maggior parte delle volte, i miei assistiti non si fanno vedere e non so neppure che faccia abbiano! :rolleyes: )
    Questa cosa che i colleghi si fanno pagare la sostituzione all'udienza...da me non succede! se fosse così io sarei RICCA SFONDATA :D visto che ormai, siccome i giudici mi conoscono, quando sono in udienza fanno fare a me le sostituzioni ex art. 97 4° comma...ma, sinceramente, non mi è mai passato neppure per l'anticamera del cervello di andare a batter cassa dai colleghi! :sick:
    Non ho ancora tentato dei recuperi per le competenze, nè so se lo farò, dipende dalle cifre (visto che non liquidano le spese dell'esecuzione...). Lo farò per certo solo per gli irreperibili (per ovvi motivi :D :D :D )
    In conclusione quindi direi che lo faccio non per volontariato, ma per fare esperienza e se poi arriva anche la pecunia tanto meglio! :lol:
     
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  4. lostsoul
     
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    CITAZIONE (Ieronimoy @ 10/2/2010, 09:16)
    ciao a tutti, recentemente ho fatto richiesta al mio ordine per accedere alle difese d'ufficio.Siccome so che su questa attività (prevalentemente gratuita) e sui difensori d'ufficio aleggiano considerazioni spesso contrastanti volevo delle vostre considerazioni e magari dei vostri consigli.

    Il mio dubbio sulle difese d'ufficio è legato alle modalità con cui si esercita l'attività connessa.Generalizzando un po' faccio due facili esempi

    1) Difensori d'ufficio con attività sui propri turni e su atti notificati al proprio domicilio:lavorano sulle pratiche acquisite dalla normale rotazione e su quelle reperite durante i propri turni di udienza
    2) Difensori d'ufficio a tempo pieno: per intenderci sono coloro che si piazzano in Tribunale tutti i giorni al di fuori dei propri turni "raccogliendo" più pratiche possibili


    Dalle mie parti la seconda tipologia di difensore d'ufficio è malvista da tantissimi anziani e da alcuni giovani.Questi difensori d'ufficio,spesso,chiedono gli onorari al collega che hanno sostituito generando ciò che potete immaginare. Detto ciò,però, mi sembra che rendersi disponibili a tempo pieno sia contemporaneamente una attività lodevole (una sorta di mezzo volontariato) nonchè una scelta utile e formativa per lo stesso difensore d'ufficio il quale acquisirà più esperienza a tutto vantaggio anche dei propri assistiti.

    Voi che ne pensate?

    L'esistenza della categoria 2 è lo specchio della tragedia forense.
    Non vedo nulla di lodevole in un comportamento del genere. Una cosa è essere in aula per ragioni determinate, un'altra è esservi per catturare un'udienza per pagare le bollette.


     
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  5. peculio
     
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    Poveri praticanti! Non più nominabili come difensori d'ufficio

    Corte Costituzionale , sentenza 17.03.2010 n° 106
    I praticanti avvocati non possono più essere nominati difensori d’ufficio, in quanto ne risulterebbe compromesso il diritto di difesa dell’imputato.

    Lo ha stabilito la Corte costituzionale la quale ha dichiarato illegittimo l’articolo 8, comma 2, ultimo periodo, del R.d. n. 1578 del 1933 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), nella parte in cui prevedeva questa possibilità.

    Il giudice delle leggi, nella sentenza 106/2010, ha affermato che all’indagato, così come all’imputato, non potrà più essere assegnato, senza il concorso della sua volontà, un difensore che non abbia percorso l’intero iter abilitativo alla professione e che, pur essendo abilitato a proporre dichiarazione d’impugnazione, non può partecipare all'eventuale giudizio di gravame.


    La norma citata, lo ricordiamo, prevede che i praticanti procuratori, dopo un anno dall’iscrizione nel registro speciale, possano essere ammessi, per un periodo non superiore a sei anni, ad esercitare il patrocinio davanti ai tribunali del distretto nel quale è compreso l’Ordine circondariale che ha la tenuta del registro suddetto, limitatamente ai procedimenti che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di efficacia del decreto legislativo di attuazione della legge 16 luglio 1997, n. 254, rientravano nelle competenze del pretore. Davanti ai medesimi tribunali, e negli stessi limiti, in sede penale, i praticanti avvocati possono essere nominati difensori d’ufficio, esercitare le funzioni di pubblico ministero e proporre dichiarazione d’impugnazione, sia come difensori, sia come rappresentanti del pubblico ministero.


    I profili di illegittimità costituzionale della norma in commento si profilerebbero, in particolare, in relazione all’art. 24 Cost., nel momento in cui viene imposto al soggetto indagato o all’imputato di subire la nomina di un difensore dotato di una preparazione minore rispetto a quella di cui sono titolari coloro che abbiano ottenuto l’abilitazione all’esercizio della professione forense.


    Secondo la Corte Costituzionale la differenza tra il praticante e l’avvocato iscritto all’albo si apprezza non solo sotto il profilo della capacità professionale (che, nel caso del praticante, è in corso di maturazione, il che giustifica la provvisorietà dell’abilitazione al patrocinio), ma anche sotto l’aspetto della capacità processuale, intesa come legittimazione ad esercitare, in tutto o in parte, i diritti e le facoltà proprie della funzione defensionale.


    Il praticante iscritto nel registro – continuano i giudici – pur essendo abilitato a proporre dichiarazione di impugnazione, non può partecipare all’eventuale giudizio di gravame e si trova, inoltre, nell’impossibilità di esercitare attività difensiva davanti al tribunale in composizione collegiale, competente in caso di richiesta di riesame nei giudizi cautelari. Né potrebbe costituire argomento contrario la possibilità, per il praticante avvocato, di essere nominato difensore di fiducia: un conto è che tali limiti di competenza professionale e di capacità processuale siano liberamente accettati dall’imputato, altro è che essi siano imposti in sede di nomina del difensore d’ufficio.



    (Altalex, 22 marzo 2010)
     
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4 replies since 10/2/2010, 09:16   261 views
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