La difesa d'ufficio nei processi penali

che ne pensano avvocati e magistrati?

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  1. peculio
     
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    Poveri praticanti! Non più nominabili come difensori d'ufficio

    Corte Costituzionale , sentenza 17.03.2010 n° 106
    I praticanti avvocati non possono più essere nominati difensori d’ufficio, in quanto ne risulterebbe compromesso il diritto di difesa dell’imputato.

    Lo ha stabilito la Corte costituzionale la quale ha dichiarato illegittimo l’articolo 8, comma 2, ultimo periodo, del R.d. n. 1578 del 1933 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), nella parte in cui prevedeva questa possibilità.

    Il giudice delle leggi, nella sentenza 106/2010, ha affermato che all’indagato, così come all’imputato, non potrà più essere assegnato, senza il concorso della sua volontà, un difensore che non abbia percorso l’intero iter abilitativo alla professione e che, pur essendo abilitato a proporre dichiarazione d’impugnazione, non può partecipare all'eventuale giudizio di gravame.


    La norma citata, lo ricordiamo, prevede che i praticanti procuratori, dopo un anno dall’iscrizione nel registro speciale, possano essere ammessi, per un periodo non superiore a sei anni, ad esercitare il patrocinio davanti ai tribunali del distretto nel quale è compreso l’Ordine circondariale che ha la tenuta del registro suddetto, limitatamente ai procedimenti che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di efficacia del decreto legislativo di attuazione della legge 16 luglio 1997, n. 254, rientravano nelle competenze del pretore. Davanti ai medesimi tribunali, e negli stessi limiti, in sede penale, i praticanti avvocati possono essere nominati difensori d’ufficio, esercitare le funzioni di pubblico ministero e proporre dichiarazione d’impugnazione, sia come difensori, sia come rappresentanti del pubblico ministero.


    I profili di illegittimità costituzionale della norma in commento si profilerebbero, in particolare, in relazione all’art. 24 Cost., nel momento in cui viene imposto al soggetto indagato o all’imputato di subire la nomina di un difensore dotato di una preparazione minore rispetto a quella di cui sono titolari coloro che abbiano ottenuto l’abilitazione all’esercizio della professione forense.


    Secondo la Corte Costituzionale la differenza tra il praticante e l’avvocato iscritto all’albo si apprezza non solo sotto il profilo della capacità professionale (che, nel caso del praticante, è in corso di maturazione, il che giustifica la provvisorietà dell’abilitazione al patrocinio), ma anche sotto l’aspetto della capacità processuale, intesa come legittimazione ad esercitare, in tutto o in parte, i diritti e le facoltà proprie della funzione defensionale.


    Il praticante iscritto nel registro – continuano i giudici – pur essendo abilitato a proporre dichiarazione di impugnazione, non può partecipare all’eventuale giudizio di gravame e si trova, inoltre, nell’impossibilità di esercitare attività difensiva davanti al tribunale in composizione collegiale, competente in caso di richiesta di riesame nei giudizi cautelari. Né potrebbe costituire argomento contrario la possibilità, per il praticante avvocato, di essere nominato difensore di fiducia: un conto è che tali limiti di competenza professionale e di capacità processuale siano liberamente accettati dall’imputato, altro è che essi siano imposti in sede di nomina del difensore d’ufficio.



    (Altalex, 22 marzo 2010)
     
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4 replies since 10/2/2010, 09:16   262 views
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