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matilde.e.
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se lavori nel comparto enti locali purtroppo temo possano farlo, dipende dalle loro motivazioni e soprattutto se il tuo dirigente ti considera "idispensabile" o meno
se di comando si tratta, questo è comunque disciplinato dai CCNL, come reckless ti indicava. purtroppo non puoi chiedere cose vaghe e pretendere risposte definite
Edited by matilde.e - 4/11/2009, 09:18. -
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questa discussione mi ha fatto venire in mente:
dlgs 150/09 di attuazione della legge 15/2009
Art. 55-quater- (Licenziamento disciplinare) - 1. Ferma la disciplina in tema di licenziamento
per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto
collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi:
...
c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall’amministrazione per motivate
esigenze di servizio;. -
Erasmo18.
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E' vero ho usato impropriamente il termine distacco.
Ma intendevo il comando.
O meglio, il distacco non è previsto dalla disciplina legislativa (è un vocabolo diventato comune nella prassi) che implica la destinazione di un dipendente ad un ufficio diverso da quello in cui è incardinato il dipendente. Il comando invece consiste nell'assegnazione temporanea presso altra amministrazione (cfr. C. Stato del 2003 n. 5542) diversa da quella di appartenenza ed è disciplinato, oltre che dalla legge, anche nei CCNL dei vari comparti.
Ad ogni modo, se il CCNL prevede il consenso qualsiasi diversa procedura è illegittima.
Dimenticavo di dire che il mio CCNL prevede espressamente il consenso per il comando, come avevo già detto - mi sembra - che solo nel comparto degli enti locali si possa prescindere dal consenso..