Manuale di diritto privato

Torrente - Schlesinger

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    CITAZIONE (ILVEROMULOPARLANTE @ 23/12/2014, 12:13) 
    Voglio prima di tutto non dare l'impressione di giudicare negativamente il manuale in questione, il mio giudizio per ora (non l'ho ancora terminato) è positivo, ciononostante giunto a metà del cammino dichiaro di essere stato fortemente deluso dalla parte contrattuale per nulla chiara. Un esempio? La distinzione tra contratti ad efficacia reale/obbligatoria. Riporto:" I contratti possono essere ad effetti reali, quando determinano la trasmissione o la costituzione di un diritto reale o di un altro diritto, ovvero ad effetti obbligatori, quando danno luogo alla nascita di un rapporto obbligatorio."
    vedete bene che questa dichiarazione di principio è palesemente fuorviante. Qualche riga sotto:" Ne consegue che il contratto avente per oggetto il trasferimento di cose determinate solo nel genus è un contratto ad effetti obbligatori, e non reali." Osservazione errata!
    Insomma il testo è ASSOLUTAMENTE insufficiente sull'argomento non solo per un concorso per la magistratura ma anche per l'esame di stato da avvocato.

    perché dici che l'osservazione è errata? il contratto avente ad oggetto una cosa generica non trasferisce immediatamente la cosa (quindi non è un contratto ad effetti reali) ma fa nascere in capo al venditore solo l'obbligo del trasferimento perché occorre prima individuare l'oggetto concretamente da trasferire nell'ambito del genus.
     
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  2. ILVEROMULOPARLANTE
     
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    CITAZIONE (Fimak @ 16/1/2015, 21:09) 
    CITAZIONE (ILVEROMULOPARLANTE @ 23/12/2014, 12:13) 
    Voglio prima di tutto non dare l'impressione di giudicare negativamente il manuale in questione, il mio giudizio per ora (non l'ho ancora terminato) è positivo, ciononostante giunto a metà del cammino dichiaro di essere stato fortemente deluso dalla parte contrattuale per nulla chiara. Un esempio? La distinzione tra contratti ad efficacia reale/obbligatoria. Riporto:" I contratti possono essere ad effetti reali, quando determinano la trasmissione o la costituzione di un diritto reale o di un altro diritto, ovvero ad effetti obbligatori, quando danno luogo alla nascita di un rapporto obbligatorio."
    vedete bene che questa dichiarazione di principio è palesemente fuorviante. Qualche riga sotto:" Ne consegue che il contratto avente per oggetto il trasferimento di cose determinate solo nel genus è un contratto ad effetti obbligatori, e non reali." Osservazione errata!
    Insomma il testo è ASSOLUTAMENTE insufficiente sull'argomento non solo per un concorso per la magistratura ma anche per l'esame di stato da avvocato.

    perché dici che l'osservazione è errata? il contratto avente ad oggetto una cosa generica non trasferisce immediatamente la cosa (quindi non è un contratto ad effetti reali) ma fa nascere in capo al venditore solo l'obbligo del trasferimento perché occorre prima individuare l'oggetto concretamente da trasferire nell'ambito del genus.

    Ti rimando alla discussione:
    https://aspirantiuditori.forumfree.it/?t=70032701
    E' un pò lunghetta :undiavoloditoga.gif:
     
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  3. cucciolina24
     
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    a chi interessa è uscito il nuovo torrente
     
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  4. EXPARTECREDITORIS
     
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    e come ti pare?
     
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  5. ARANCIA.meccanica
     
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    CITAZIONE (EXPARTECREDITORIS @ 13/7/2015, 18:58) 
    e come ti pare?

    Sarà sempre lo stesso Torrente, con aggiornamenti sul diritto di famiglia e condominio :D
     
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  6. EXPARTECREDITORIS
     
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    e allora se tu autorizzi, mi sa che per il prossimo anno non userò gazzoni e/o il frattini/garofoli, ma il torrente,



    CITAZIONE (ARANCIA.meccanica @ 13/7/2015, 19:00) 
    CITAZIONE (EXPARTECREDITORIS @ 13/7/2015, 18:58) 
    e come ti pare?

    Sarà sempre lo stesso Torrente, con aggiornamenti sul diritto di famiglia e condominio :D
     
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  7. ARANCIA.meccanica
     
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    CITAZIONE (EXPARTECREDITORIS @ 16/7/2015, 16:47) 
    e allora se tu autorizzi, mi sa che per il prossimo anno non userò gazzoni e/o il frattini/garofoli, ma il torrente,



    CITAZIONE (ARANCIA.meccanica @ 13/7/2015, 19:00) 
    Sarà sempre lo stesso Torrente, con aggiornamenti sul diritto di famiglia e condominio :D

    Puoi usare quello che ti pare :)
     
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    forumista alle prime armi

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    Gentili utenti del Forum, mi chiedo come mai il Manuale in questione, in chiusura del paragrafo sulla consuetudine cm fonte del diritto (pag. 34 nuova ediz.) affermi che gli usi ex art. 1374 c.c. sono usi negoziali assieme a quelli ex art. 1340 c.c. Se gli usi negoziali sn già previsti da quest'ultima norma la prima nn finisce cosi x essere un doppione della seconda? Preso cosi dal dubbio infatti ho consultato diversi contributi sul punto e ognuno di essi parla degli usi ex art. 1374 come esempio pacifico di usi "normativi", circoscrivendo gli usi "negoziali" (o contrattuali) alle sole clausole d'uso (1340 c.c.), e nn fa menzione alcuna di questa diversa tesi dei due Autori
     
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127 replies since 30/11/2004, 12:17   9749 views
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