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fra303.
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CITAZIONE (labeone @ 26/4/2009, 19:20)art 12 l.p.f.CITAZIONE12. Gli avvocati ed i procuratori debbono adempiere al loro ministero con dignità e con decoro, come
si conviene all'altezza della funzione che sono chiamati ad esercitare nell'amministrazione della
giustizia.
Essi non possono esercitare la professione se prima non hanno giurato.
Il giuramento è prestato in una pubblica udienza della Corte d'appello o del Tribunale con la formula
seguente: "Giuro di adempiere ai miei doveri professionali con lealtà, onore e diligenza per i fini della
giustizia e per gli interessi superiori della Nazione".
Da tale articolo si dovrebbe dedurre che:
- l'iscrizione all'albo si perfeziona mediante delibera CDO
- ai fini dell'esercizio della professione, invece, occorre il giuramento.
Giusto?.