-
labeone.
User deleted
art 12 l.p.f. CITAZIONE12. Gli avvocati ed i procuratori debbono adempiere al loro ministero con dignità e con decoro, come
si conviene all'altezza della funzione che sono chiamati ad esercitare nell'amministrazione della
giustizia.
Essi non possono esercitare la professione se prima non hanno giurato.
Il giuramento è prestato in una pubblica udienza della Corte d'appello o del Tribunale con la formula
seguente: "Giuro di adempiere ai miei doveri professionali con lealtà, onore e diligenza per i fini della
giustizia e per gli interessi superiori della Nazione".
.