Prove scritte dei concorsi

Rassegna delle tracce

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  1. maddalex
     
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    Tratto dal sito www.amcorteconti.it

    IL CONCORSO A REFERENDARIO DELLA CORTE DEI CONTI

    Si tratta di un concorso per titoli ed esami fortemente selettivo, che si svolge in tre fasi: valutazione dei titoli ai fini dell’ammissione (con determinazione di un punteggio destinato a sommarsi, nella graduatoria finale, a quello delle prove scritte e di quelle orali); quattro prove scritte, di cui una pratica (la stesura di una sentenza, di una deliberazione o determinazione della Corte dei conti, atti che vanno redatti e sviluppati come tali, non a mo’ di tema); un colloquio che verte su quasi tutte le materia del corso di laurea in giurisprudenza.

    Naturalmente, trattandosi di una magistratura con funzioni di controllo e giurisdizionali che, a partire dagli anni ’90, sono state oggetto di importanti innovazioni, gli argomenti delle prove scritte risentono delle novità legislative, del dibattito dottrinale e dell’evoluzione giurisprudenziale.

    Pertanto, la preparazione dei candidati comporta un rilevante impegno su opere monografiche nelle varie discipline oggetto delle prove scritte (con specifica attenzione ai profili finanziari che riguardano l’utilizzazione delle risorse pubbliche ed i controlli di e sulla gestione) ed una profonda conoscenza della giurisprudenza contabile, che si acquisisce attraverso la lettura delle più rilevanti pronunce che attengono a profili di diritto sostanziale e processuale e ad affermazioni, in punto di diritto, relative alla conformità a legge di atti amministrativi di rilevante importanza, come quelli previsti dall’art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

    Ritenendo di far cosa gradita ai candidati, l’Associazione mette a disposizione le tracce dei temi e delle prove pratiche degli ultimi anni.

    La Rivista internet "Controllo e Giurisdizione", presente su questo sito, potrà essere utilmente consultata per quanto riguarda la legislazione di riferimento e una selezione della giurisprudenza e della dottrina più rilevante.

    La bibliografia sarà progressivamente aggiornata anche su questa pagina, per dar conto del dibattito della dottrina.

    Potrà essere utile, altresì, per i candidati consultare i testi delle "Conversazioni di contabilità pubblica" pubblicate nel sito e che di mese in mese (il primo giovedì) tratteranno temi di particolare attualità e di interesse professionale per gli studiosi e gli operatori del diritto.

    TRACCE DELLE PROVE D’ESAME

    NEI PIU’ RECENTI CONCORSI A REFEREDARIO

    DELLA CORTE DEI CONTI
    (tracce delle prove d'esame dal 1991 al 2002)

    ****
    CONCORSO 1991

    DIRITTO CIVILE
    1. Il contratto reale, con particolare riguardo al ruolo della consegna nella fattispecie negoziale ed alla ammissibilità del preliminare di contratto reale (tema estratto).

    2. L’inadempimento della obbligazione con particolare riguardo alla trasformazione del ritardo nell’adempimento in inadempimento definitivo.

    3. Il danno nella responsabilità contrattuale ed extra contrattuale. Il risarcimento del danno futuro, del danno permanente e del danno non patrimoniale.

    DIRITTO AMMINISTRATIVO E COSTITUZIONALE
    1. Il conflitto di attribuzioni fra Stato e Regione, con riferimento anche agli eventuali rapporti con i rimedi giurisdizionali a garanzia delle posizioni soggettive del privato incise dal provvedimento invasivo (tema estratto).

    2. Premessi brevi cenni sulla natura della riserva di legge prevista dall’art. 97 della Costituzione, si soffermi il candidato sulla più recente evoluzione normativa in tema di contrattazione collettiva nel pubblico impiego e sulla c.d. "privatizzazione del rapporto di impiego dei pubblici dipendenti.

    3. Accordi fra privati e pubblica amministrazione e potestà di revoca.

    PROVA PRATICA
    1. Nel 1983 a seguito delle vivaci proteste di alcuni cittadini, il Sindaco del Comune commise ad impresa privata specializzata l’esecuzione di lavori di riasfaltatura e di abbellimento di una strada cittadina.

    Ultimate le opere, l’impresa chiese il pagamento del dovuto, che però non poté aver luogo sia per l’irregolare procedimento di ordinazione della spesa seguito dal Sindaco che per la mancanza di fondi sufficienti nel pertinente capitolo di bilancio.

    La ditta creditrice adì allora il giudice ordinario che, con propria pronuncia, condannò il Comune al pagamento della sorte capitale, con l’aggiunta degli interessi legali, della rivalutazione monetaria e delle spese di giudizio.

    Venuto a conoscenza dei fatti, il Procuratore Generale, con atto di citazione in data 27/3/1989, conveniva in giudizio dinanzi alla Corte dei conti, il suddetto Sindaco, sostenendo, la non necessità dei lavori da lui ordinati e chiedendone la condanna al pagamento delle somme di cui alla pronuncia del giudice civile, e, comunque, in subordine al "quantum" rappresentato dagli interessi legali, rivalutazione monetaria e spese del giudizio civile.

    Essendo nel corso del 1989 deceduto il Sindaco, il Procuratore Generale, nei primi mesi del 1990, proseguiva il giudizio nei confronti degli eredi.

    Questi si costituivano in giudizio il 15 settembre 1990, ed eccepivano:

    1) in via principale, il loro difetto di legittimazione passiva ai sensi del IV comma dell’art. 58 della Legge n. 142 del 1990;

    2) in via gradata, l’avvenuta prescrizione, ai sensi della stessa norma sopra richiamata, per decorso del termine quinquennale dal concretizzarsi del fatto dannoso;

    3) in via di ulteriore subordine e nel merito, la necessarietà, per motivi di sicurezza della cittadinanza e di ordine pubblico, della spesa ordinata dal loro dante causa, con conseguente mancanza di colpa nel comportamento di questo ultimo;

    4) per il caso che il giudice adito avesse comunque ravvisato l’esistenza dei requisiti del danno e della colpa, chiedevano un ampio esercizio del potere riduttivo dell’addebito anche in relazione alla loro posizione di eredi.

    Nel corso dell’udienza dibattimentale il Pubblico Ministero si opponeva all’accoglimento delle eccezioni sollevate dai convenuti e formulava, a sua volta, richiesta di rivalutazione monetaria sulla somma per cui aveva avanzato con l’atto di citazione domanda di condanna, in aggiunta agli interessi legali.

    Si rediga la motivazione della decisione della Corte (prova estratta).

    2. Un Provveditorato Regionale alle opere pubbliche invia alla Delegazione della Corte dei conti un decreto con il quale si approva lo stato finale di un’opera pubblica e si dispone il pagamento del saldo all’impresa.

    Il decreto diviene esecutivo ai sensi dell’art. 24 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 secondo la quale i provvedimenti riguardati le opere pubbliche acquistano efficacia, restando assoggettati al controllo successivo, qualora non siano restituiti con rilievo istruttorio entro 30 giorni dalla data in cui sono pervenuti alla Corte dei conti.

    In esecuzione del suddetto provvedimento, il provveditorato emette il titolo di spesa per il pagamento del saldo dei lavori e lo invia alla Corte dei conti per il controllo di competenza.

    La Delegazione restituisce il titolo di spesa rilavando:

    a) alcuni vizi di legittimità del decreto autorizzativo;

    b) che il mandato non è stato firmato dal Primo Dirigente preposto al servizio.

    Il Provveditorato Regionale replica alle osservazioni della Delegazione sostenendo la legittimità del decreto autorizzativo e chiarendo che, per quanto riguarda la sottoscrizione del titolo di spesa, il posto di Primo Dirigente era vacante e perciò il mandato è stato firmato dal funzionario direttivo più anziano addetto al servizio.

    Il Consigliere delegato non ritenendo esauriente la risposta dell’amministrazione, rimette gli atti al Presidente della Corte dei conti affinché le questioni siano sottoposte all’esame della Sezione del Controllo.

    Si rediga la motivazione della deliberazione della Sezione del Controllo.

    3. Nel 1988 una Giunta Municipale dispose il pagamento di £. 10.000.000 a favore dell’E.N.E.L. per interessi di mora per il ritardo nel pagamento della fornitura di energia elettrica per la illuminazione pubblica relativa agli anni 1983-1988.

    Il Procuratore Generale della Corte dei conti, avuta notizia del fatto, conviene, ai sensi dell’art. 58 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dinanzi alla Sezione Giurisdizionale competente i sindaci in carica del 1983 al 1988, periodo nel quale si è verificato il ritardo dei pagamenti.

    I convenuti si costituiscono in giudizio ed eccepiscono.

    il difetto di giurisdizione della Corte dei conti poiché la responsabilità ad essi attribuita rientra fra quelle previste dall’art. 261 T.U. legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383;
    nel merito, la mancanza della colpa grave richiesta dall’art. 261 sopracitato in quanto il ritardo dei pagamenti è stato causato da gravi difficoltà di cassa debitamente documentate
    Il Comune si costituisce in giudizio a favore degli amministratori.

    All’udienza per la discussione della causa i convenuti confermano le eccezioni formulate nelle memorie difensive ed il Procuratore Generale chiede fra l’altro la rivalutazione monetaria del danno alla quale i convenuti si oppongono.

    Si rediga la motivazione delta decisione della Sezione.

    CONTABILITA’ DI STATO
    1. Giurisdizione ordinaria e giurisdizione contabile sulla responsabilità degli amministratori degli enti pubblici economici (tema estratto).

    2. Contenuti e limiti del controllo della Corte dei conti sulla gestione degli enti pubblici economici.

    3. Il controllo sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo degli enti locali territoriali. La funzione della Sezione Enti Locali della Corte dei conti.

    CONCORSO 1992

    DIRITTO CIVILE
    1. Il divieto di arricchirsi ingiustificatamente a danno di altri, nella tutela della proprietà e del possesso nonché di diritti diversi dalla proprietà e negli spostamenti patrimoniali (tema estratto).

    2. I contratti atipici nella teoria generale del negozio giuridico e i nuovi contratti di impresa, con particolare riferimento alla gestione dei crediti futuri.

    3. Il candidato, dopo aver delineato gli istituti del recesso dal contratto e della risoluzione del contratto, differenziandone le caratteristiche, si soffermi sulla applicazione di tali istituti nelle ipotesi di appalto di servizi.

    DIRITTO AMMINISTRATIVO E COSTITUZIONALE
    1. L’esercizio di attività amministrativa da parte di soggetti estranei alla P.A. con riguardo anche alla concessione in materia di opere pubbliche (tema estratto).

    2. Il candidato, dopo aver parlato della potestà regolamentare nel sistema delle fonti, si soffermi in modo particolare sull’autonomia normativa degli enti locali secondo l’attuale ordinamento.

    3. Il candidato, dopo aver esaminato la doverosità dell’azione della P.A., si soffermi. sulla inerzia della P.A. stessa e sulla conseguente tutela delle posizioni soggettive.

    CONTABILITA’ DI STATO
    1. La responsabilità del funzionario delegato nella assunzione dell’impegno di spesa. Procedimento della apertura di credito e relativi effetti nel tempo, resa di rendiconto amministrativo ed azione di responsabilità nelle competenze della Corte dei conti (tema estratto).

    2. Premesso che la Costituzione richiede la copertura finanziaria per i provvedimenti comportanti spese a carico del bilancio pubblico, il candidato illustri la funzione che la Corte Costituzionale svolge in materia o per assicurare il rispetto dell’art. 81 Cost. o per garantire i diritti costituzionalmente tutelati.

    3. L’accertamento tributario, sua natura giuridica e differenza con l’accertamento contabile. Tipologia e controlli sull’accertamento tributario anche con riguardo alla competenza della Corte dei conti in materia di "vigilanza sulle riscossioni delle entrate".

    PROVA PRATICA
    1. Una legge consente all’Amministrazione di finanziare investimenti che le imprese cantieristiche intendano effettuare per la ristrutturazione aziendale. Tali finanziamenti sono stabiliti dalla legge nella misura dell’80% dell’effettivo investimento ritenuto ammissibile e su di essi possono essere erogate anticipazioni in misura non superiore al 70%. L’impresa "X" presenta un progetto di 300 milioni; il progetto viene approvato dall’Amministrazione che, conseguentemente, concede un finanziamento di 240 milioni ed eroga un’anticipazione di 168 milioni.

    L’atto che dispone la liquidazione finale del finanziamento per il restante importo di 72 milioni perviene, ai sensi dell’art. 3 lett. 1, della legge 1994, n. 20, alla Sezione controllo Stato, la quale si pronunzia rispettando i termini previsti dalla normativa vigente.

    Il candidato stenda la deliberazione della Sezione di Controllo tenendo conto che:

    a) le spese effettivamente sostenute dall’impresa destinataria del finanziamento risultavano documentate soltanto per 150 milioni;

    b) l’atto di pagamento sottoposto al controllo e stato emesso con imputazione al cap. Y, il cui importo ammontava a 120 milioni;

    c) l’atto di controllo interviene durante l’esercizio provvisorio del bilancio e nelle more della vacatio della legge che autorizzava l’esercizio provvisorio per 12/mi.

    Il candidato, nello stendere la deliberazione, precisi se andava rideterminata l’entità del finanziamento e/o dell’originario impegno, ed eventualmente per quale ammontare; indichi, inoltre, i termini entro i quali la Sezione di Controllo si è pronunziata e precisi, motivando, se ricorrono le condizioni per la trasmissione degli atti ad altro organo della Corte dei conti (prova estratta)

    2. A seguito di un ammanco, vengono convenuti in giudizio due cassieri, Caio e Mevio, in quanto ognuno possessore di una delle due chiavi della cassaforte che, per prassi, venivano conservate in un cassetto della scrivania.

    Nelle more del giudizio il giudice penale emette sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell’art. 425 cod. proc. pen. nei confronti di Caio, per insussistenza del reato di peculato e, nei confronti di Mevio per estinzione del reato a seguito di decesso.

    Il giudizio di responsabilità viene riassunto nei confronti degli eredi di Mevio da parte del Procuratore Generale, che provvede altresì alla chiamata in causa, per ordine della Sezione della Corte dei conti, di Sempronio, direttore dell’Ufficio al quale vengono rimproverate un’inidonea organizzazione della struttura e una insufficiente vigilanza sull’operato dei cassieri.

    Caio invoca l’autorità di cosa giudicata della sentenza penale. Gli eredi di Mevio eccepiscono l’intrasmissibilità della responsabilità del dante causa, anche di natura contabile.

    Sempronio sostiene l’inammissibilità dell’azione nei suoi confronti. essendo mancata la previa comunicazione dell’invito previsto dall’art. 5 – 1° comma — legge 14 gennaio 1994, n. 19.

    Rediga il candidato la sentenza, dando ragione delle soluzioni da lui adottate.

    2. Avanti ad una Sezione Regionale della Corte dei conti si celebra un processo per danni erariali nei confronti di un carabiniere che vi e stato citato dal P.R. per essere condannato a versare all’Erario una determinata somma come risarcimento di danno indiretto.

    La responsabilità del carabiniere, a parere del Procuratore Regionale, deriva dal fatto che egli, inseguendo un malfattore ed essendo stato oggetto di una aggressione a fuoco, con l’arma in sua dotazione ne ha determinato la morte.

    Il carabiniere è stato condannato da un tribunale ad una pena detentiva e la famiglia dell’ucciso ha convenuto il Ministero della Difesa in sede civile per il risarcimento dei danni.

    Il Ministero della Difesa, condannato a versare una determinata somma a titolo risarcitorio, ha denunziato il carabiniere alla Procura Regionale competente, che lo ha citato innanzi alla Sezione regionale della Corte dei conti.

    Nella pubblica udienza il difensore del convenuto ha sostenuto:

    a) che la sentenza penale di condanna non vincola la Corte dei conti nel giudizio di responsabilità;

    b) che la sentenza civile è stata emessa nel corso di un giudizio al quale il convenuto non ha partecipato e, quindi, non può essere opposta in sede contabile, tanto più che erroneamente avrebbe condannato il Ministero della Difesa;

    c) che il carabiniere ha agito per legittima difesa o, comunque, nell’esercizio di un dovere;

    d) che nel caso in esame deve essere applicata la prescrizione quinquennale dall’evento letale;

    e) che, in ogni caso, in linea subordinata, deve essere applicata la riduzione dell’addebito, tenuto conto degli ottimi precedenti del convenuto.

    Il candidato esamini la predetta fattispecie ed estenda uno schema di sentenza che, a suo parere, dovrebbe redigere la Sezione regionale motivando le ragioni di condanna o di assoluzione dei confronti dell’incolpato.

    CONCORSO 1993

    PROVA PRATICA
    1. Il tribunale civile, con sentenza dell’aprile 1990, ha condannato il Comune di XXX a risarcire il danno cagionato al proprietario di un fondo, assoggettato ad occupazione d’urgenza dal febbraio 1974 nell’ambito di una procedura di esproprio per la realizzazione di una scuola elementare, ma non espropriato, per inattività dell’Amministrazione, entro il termine massimo di 5 anni previsto dalla legge e la cui proprietà, a seguito della realizzazione dell’opera, è stata acquisita dall’Ente comunale in virtù del principio dell’accessione invertita.

    Il procuratore regionale cita in giudizio i sindaci Tizio e Caio e gli assessori X, Y, W e Z, in carica negli anni 1974-1979, chiedendone la condanna al risarcimento del danno subìto dal Comune, pari alla differenza fra la somma versata all’ex proprietario in esecuzione della sentenza e quella che l’Ente avrebbe dovuto corrispondere quale indennità di esproprio.

    I convenuti preliminarmente eccepiscono la prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento e, nel merito, negano la sussistenza del danno.

    Gli assessori negano la loro corresponsabilità.

    Il P.M., soffermandosi sulla prescrizione, osserva che il termine, nella specie, è decennale e non quinquennale, ma che la questione non è rilevante.

    Il candidato stenda la parte motiva della sentenza (prova estratta).

    DIRITTO CIVILE
    1. La riparazione del danno non patrimoniale.

    Dica il candidato se, esercitata l’azione di risarcimento del danno non patrimoniale, rigettata la pretesa sotto il profilo della non sussistenza del danno morale, ed avendo il danneggiato proposto appello riferendosi al solo danno biologico, possa essere accolta l’eccezione di cosa giudicata sollevata dall’appellato nella comparsa conclusionale (tema estratto).

    2. L’inizio della decorrenza della prescrizione e l’interruzione della medesima.

    Dica il candidato in che forma possa il convenuto in giudizio - che abbia visto in primo grado respingere l’eccezione di prescrizione, ma nel merito sia stato assolto dalla domanda - far valere ancora la prescrizione nel giudizio d’appello iniziato dalla controparte.

    3. Restituzione di somma indebitamente pagata e di cosa determinata indebitamente data e poi deteriorata: effetti della svalutazione monetaria sui debiti dell’accipens.

    In particolare se la "domanda", di cui all’art. 2033 c.c., possa essere stragiudiziale.

    DIRITTO AMMINISTRATIVO E COSTITUZIONALE
    1. Atti regolamentari ed effetti delegificanti (tema estratto).

    2. Riflessi degli atti comunitari sull’ordinamento amministrativo nazionale.

    3. L’atto di riconoscimento di debito da parte delle Pubbliche Amministrazioni: presupposti, limiti ed effetti, anche con riferimento ai controlli.

    CONTABILITA’ DI STATO
    1. Normativa contabile e obbligazioni pecuniarie dello Stato, alla luce delle recenti riforme.

    Il candidato illustri, in particolare, il problema dell’inadempimento per carenza totale o parziale dello stanziamento di cassa sul pertinente capitolo di bilancio, nonché della ripetibilità o meno del pagamento contabilmente illegittimo eventualmente effettuato (tema estratto).


    2. Gestione di bilancio e gestione di Tesoreria. Il debito pubblico: tipologia dei titoli e strumenti di ammortamento.


    3. Le "privatizzazioni" e le dismissioni patrimoniali come strumento di entrata delle amministrazioni pubbliche, con accenni ai riflessi sul "Conto del patrimonio".

    CONCORSO 1994

    DIRITTO CIVILE
    1. Negozi giuridici atipici. Collegamento negoziale e rapporti fiduciari. Interessi meritevoli di tutela. Azione a tutela dell’ordine pubblico economico. Soggetti legittimati (tema estratto).

    PROVA PRATICA
    1. Ad iniziativa del competente consigliere delegato, la Sezione del controllo, nell’apposito collegio, veniva chiamata a pronunciarsi sulla legittimità di un provvedimento sottoposto a controllo preventivo ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge n. 20 del 1994. Preso atto che erano trascorsi i termini per l’esercizio del controllo previsti dal comma 2 dello stesso articolo, talché il provvedimento era divenuto efficace in virtù di legge, la Sezione deliberava di non luogo a provvedere.

    Restituiti gli atti all’Ufficio di controllo, il magistrato istruttore riproduceva puramente e semplicemente il deferimento del provvedimento medesimo alla Sezione del controllo (nella diversa composizione del Collegio per il controllo successivo sulla gestione), richiamando l’inciso contenuto nel comma 4 dello stesso art. 3, dove si facoltizza la Corte a pronunciarsi in sede di controllo successivo sulla legittimità di singoli atti delle amministrazioni dello Stato.

    Nella memoria depositata (e nell’intervento del suo rappresentante nell’adunanza di trattazione) l’Amministrazione deduceva:

    1) con l’avvenuta efficacia del provvedimento, la Corte avrebbe esaurito il proprio potere di controllo e quindi non potrebbe essere consentita la valutazione del provvedimento medesimo, in termini di legittimità, nel diverso ambito del controllo successivo della gestione.

    2) Nella relazione di deferimento alla Sezione manca, né è altrimenti desumibile, alcuna traccia circa il dissenso con il consigliere delegato, ipotesi questa che sola legittima il deferimento alla Sezione del controllo da parte del magistrato istruttore.

    3) Il controllo preventivo di legittimità e il controllo successivo sulla gestione sono disciplinati da regole ben distinte. Il controllo di legittimità sul singolo atto in sede di controllo sulla gestione va inquadrato nell’ambito e nella logica del controllo sulla gestione, rispetto al quale non può che assumere carattere di incidentalità, Se cosi non fosse, aggiunge l’Amministrazione, la legge di riforma non avrebbe sostanzialmente mutato l’assetto precedente perché consentirebbe alla Corte di controllare in via generalizzata i singoli atti, e sempre in termini di legittimità.

    (Nella specie si trattava di atto approvativo di contratto di locazione di valore inferiore ai limiti stabiliti, ma per il cui corso era stato impartito ordine scritto del Ministro).

    Il candidato stenda la parte motiva della deliberazione analizzando i singoli punti dedotti dall’Amministrazione; in particolare, quanto al punto 3, esamini natura, funzioni e limiti del controllo di che trattasi, anche alla luce delle indicazioni che si traggono dalla giurisprudenza.

    Si avverte che il comma 2 dell’art. 3 della legge n. 20 del 1994 è stato sostituito dall’art. 2, comma 1, del decreto legge 28 agosto 1995, n. 353; peraltro le modificazioni introdotte al testo originario sono del tutto ininfluenti ai fini che qui interessano (prova estratta).

    DIRITTO AMMINISTRATIVO
    1. Il tempo nell’azione amministrativa: rilevanza in ordine alla legittimità degli atti e alla responsabilità degli agenti (tema estratto).

    CONTABILITA’ DI STATO
    1. Il referto come esito del controllo nella logica della legge di riforma. Il dibattito in dottrina e l’interpretazione della giurisprudenza costituzionale (tema estratto).

    CONCORSO 1995

    PROVA PRATICA
    1. A seguito di decreto ingiuntivo del tribunale civile del dicembre 1988, il comune di x corrisponde alla ditta y la somma di £ 20.000.000 oltre rivalutazione, interessi legali e spese.

    Il decreto ingiuntivo era conseguente al mancato pagamento da parte del comune di una fornitura di mobili per ufficio disposta con delibera consiliare priva di copertura finanziaria.

    Il procuratore regionale cita in giudizio il sindaco del comune che aveva dato immediata esecuzione alla deliberazione ordinando la fornitura.

    Il convenuto si costituisce in giudizio eccependo, in via preliminare la prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento e negando, nel merito, la sussistenza della sua responsabilità, giacché la spesa avrebbe potuto trovare tempestiva capienza nel finanziamento assentito dalla regione per la ristrutturazione della sede municipale, utilizzabile dal sindaco che gli era succeduto.

    Il candidato stenda la motivazione delle decisioni adottate dal giudice non tenendo conto dell’art. 3 del d.l. 26 aprile 1996, n. 215 e delle norme equipollenti antecedenti a detto d.l. e successive alla legge n. 19 del 1994 (prova estratta).

    CONTABILITÀ DI STATO
    1. Autonomia contabile degli organi costituzionali e degli organi di rilevanza costituzionale; riflessi sul controllo e sulla giurisdizione contabile (tema estratto).

    DIRITTO CIVILE E DIRITTO PROCESSUALE CIVILE
    1. I diritti della personalità e la tutela dei dati personali (tema estratto).


    DIRITTO AMMINISTRATIVO
    1. Le autonomie: il coordinamento della finanza pubblica nella costituzione e nella più recente normativa (tema estratto).

    CONCORSO 1996.

    DIRITTO CIVILE
    1. Condizioni generali e clausole vessatorie nei contratti tra privati e in quelli con la Pubblica Amministrazione, con particolare riguardo alla normativa introdotta in adempimento di obblighi comunitari (tema estratto).

    2. Delineati le linee guida, i caratteri e il contenuto del procedimento cautelare secondo le disposizioni del codice di procedura civile e precisato se ed a quali condizioni siano ammissibili azioni cautelari contro la pubblica amministrazione, indichi il candidato il rimedio eventualmente esperibile contro il provvedimento cautelare chiesto a un giudice del quale si contesta la giurisdizione o la competenza.

    3. Delineati gli elementi dell’Istituto dell’arricchimento senza causa e le condizioni per l’esercizio dell’azione, con particolare riguardo all’azione proponibile nei confronti della pubblica amministrazione, il candidato precisi se la domanda, non ritualmente proposta nel giudizio di primo grado, possa essere dedotta per la prima volta nel giudizio di appello, esponendo le ragioni poste a fondamento della tesi prescelta.

    PROVA PRATICA
    1. Il Ministero di Grazia e Giustizia al termine dell’esercizio finanziario per il 1995 ha trasmesso al competente ufficio di controllo della Corte dei conti il provvedimento di accertamento dei residui passivi sul capitolo di parte capitale XY riguardante la manutenzione straordinaria e la ristrutturazione di edifici penitenziari.

    L’accertamento delle somme da conservare riguardava, tra l’altro, l’iscrizione a residui propri, ai sensi dall’art. 275 lett. c) del R.C.S., degli importi riferiti ad imperi (inferiori alla soglia comunitaria) assunti sulla base di due provvedimenti, entrambi in data 29 dicembre 1995, concernenti rispettivamente: 1) l’approvazione di un progetto con relativa perizia di stima per lavori di urgenza, la cui esecuzione era stata autorizzata in economia) previa gara ufficiosa, a cura del funzionario delegato al quale veniva contestualmente messa a disposizione la necessari a provvista di fondi; 2) l’approvazione di un progetto di massima e del relativo bando di appalto-concorso.

    L’ufficio di controllo restituiva il provvedimento eccependo l’illegittimità della conservazione tra i residui propri in carenza dei presupposti per l’assunzione dell’impegno contabile, difettando nella specie un’obbligazione contrattuale giuridicamente perfezionata ai sensi dell’art. 20 della legge 5 agosto 1978 n. 468.

    L’Amministrazione eccepiva che, dovendo dar corso in entrambi i casi ad una procedura concorsuale, era necessario impegnare i relativi fondi per dare copertura ai vincoli nascenti dall’esito delle gare.

    Non apparendo le giustificazioni convincenti, la pronuncia sul visto e conseguente registrazione veniva deferita alla Sezione del controllo.

    Stenda il candidato la deliberazione (prova estratta).



    2. Un professionista privato è incaricato da una azienda sanitaria locale della direzione dei lavori di costruzione di opere murarie affidate in appalto ad una impresa in base alla disciplina sulla aggiudicazione di opere pubbliche.

    Il professionista ritarda ingiustificatamente la redazione della contabilità dei lavori e l’emissione dei certificati di pagamento a favore dell’impresa appaltatrice, con conseguente aggravio di oneri per l’ente.

    Il Procuratore regionale conviene in giudizio il direttore dei lavori per sentirlo condannare al risarcimento del danno arrecato all’azienda sanitaria.

    Il convenuto eccepisce il difetto di giurisdizione.

    Con riguardo alla descritta vicenda; i candidati hanno il compito di stendere le considerazioni in diritto della sentenza della sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti.



    3. Un ente regionale di sviluppo agricolo, usufruendo di un finanziamento della Regione destinato alla concessione di aiuti alla agricoltura, decide - nell’anno 1995 - di acquistare il 51% delle azioni di una società che fornisce servizi alle aziende agricole, per risanarne la situazione finanziaria e consentire alla società medesima di continuare a prestare i suoi servizi a favore delle aziende agricole regionali. Il prezzo per l’acquisto è palesemente eccedente i valori risultanti dai bilanci approvati.

    Il Procuratore regionale cita in giudizio i componenti del Consiglio di Amministrazione dell’ente regionale di sviluppo agricolo, ritenendoli responsabili, a titolo di colpa grave e in via solidale, per il danno arrecato al bilancio della Regione a causa del prezzo eccessivo pattuito per l’acquisto.

    I convenuti si costituiscono eccependo il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, in quanto l’asserito danno è arrecato a ente diverso da quello cui essi appartengono.

    Nel merito, deducono: a) l’acquisto della partecipazione azionaria non aveva finalità speculative; b) lo scopo dell’operazione era di garantire alle aziende agricole la possibilità di continuare a fruire dei servizi della società; c) la legge regionale prevede forme di aiuto agli agricoltori; d) i modi per darvi attuazione rientrano nella sfera di autonoma discrezionalità dell’ente regionale.

    Con riguardo alla descritta vicenda, i candidati hanno il compito di stendere le considerazioni in diritto della sentenza della sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti.

    CONTABILITA’ DI STATO
    1. Il candidato esponga le caratteristiche del processo di bilancio, definito fondamentalmente dalle leggi n. 468 del 1978 e n. 362 del 1988, e ne discuta l’idoneità a consentire un adeguato perseguimento dei vari obiettivi di governo e di controllo della finanza pubblica (tema estratto).

    2. Il candidato discuta la possibilità di utilizzare le procedure e gli schemi della contabilità pubblica per esercitare un proficuo controllo di gestione delle amministrazioni pubbliche, suggerendo le eventuali direzioni di modifica e integrazione.

    3. L’art. 81 della Costituzione e i vincoli di copertura per la legge finanziaria e per le altre leggi di spesa.

    DIRITTO AMMINISTRATIVO E COSTITUZIONALE
    1. Le autorità indipendenti come strumento organizzativo per l’attuazione del principio di separazione fra regolazione e gestione (tema estratto).

    2. Le questioni incidentali di costituzionalità con riguardo alla "rilevanza" e ai "limiti di legittimazione" della Corte dei conti nell’esercizio delle funzioni di controllo e in sede di parificazione del rendiconto generale dello Stato.

    3. Gli atti di consenso dell’Amministrazione.

    CONCORSO 1998.

    1. Un militare di leva addetto allo spaccio del reparto è stato condannato in sede penale per essersi appropriato di valori di proprietà dell’Amministrazione per l’importo di L. 30.000.000.

    Venuto a conoscenza dei fatti, il Procuratore regionale della Corte dei conti ha convenuto in giudizio detto militare nonché il Comandante del reparto, addebitando al primo la sottrazione dei valori e al secondo l’omessa vigilanza sull’operato del sottoposto, ritenendo che essa abbia concorso a determinare l’evento. Ha quindi chiesto che i due convenuti siano condannati a risarcire l’indicata somma di L. 30.000.000 oltre all’importo di L. 20.000.000 per il ristoro del danno all’immagine dell’Amministrazione, con rivalutazione, interessi e spese del giudizio.

    La difesa dei convenuti, senza contestare i termini della vicenda come riferiti dall’organo requirente, ha tuttavia eccepito:

    a) inammissibilità dell’atto di citazione perché non pienamente corrispondente al contenuto dell’invito a dedurre;

    b) difetto di giurisdizione della Corte dei conti nei confronti del militare di leva, perché non legato da rapporto d’impiego;

    c) difetto di giurisdizione della Corte dei conti in ordine alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale.

    Rediga il candidato la parte in diritto e il dispositivo della sentenza della Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti.

    2. Con delibera del 15 novembre 1991 la Giunta provinciale di sussistendo forti perplessità circa l’applicazione del contratto collettivo di lavoro del comparto Enti locali, ha conferito a un privato professionista l’incarico di redigere un parere pro-veritate sui punti dubbi, oggetto di contestazione da parte del personale dipendente, con conseguente pagamento della relativa parcella dell’importo di L. 10.000.000 disposto con mandato del 10 ottobre 1992.

    Il Procuratore regionale, ritenendo che tale spesa sia stata assunta in contrasto con il generale principio che pone il divieto di ricorrere ad apporti esterni per l’assolvimento di compiti di istituto e che abbia causato all’Ente un danno ingiusto, ha convenuto in giudizio, 6on atto di citazione notificato, in data 25 giugno 1997, i componenti della Giunta che votarono la delibera, chiedendone la condanna in solido al risarcimento della somma prima indicata, oltre a rivalutazione monetaria, interessi e spese del giudizio.

    La difesa dei convenuti ha eccepito preliminarmente la prescrizione dell’azione di responsabilità per decorso del termine quinquennale dalla data della delibera.

    La difesa ha dedotto inoltre che la decisione di ricorrere a una consulenza esterna costituisce scelta discrezionale insindacabile nel merito. Ha poi affermato l’insussistenza del danno, nella considerazione che il conferimento dall’incarico professionale si era reso necessario per la complessità delle questioni e per l’inadeguatezza delle strutture dell’Ente, prive di figure professionali dotate di specifica competenza in materia giuridica, e ha osservato infine che nella specie manca comunque il requisito della colpa grave. Provveda il candidato a stendere la motivazione e il dispositivo della sentenza di condanna della Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti (prova estratta).

    3. Il magistrato incaricato del controllo, ex art. 12 della legge n. 259 del 1958, sull’Autorità portuale di… rileva la possibile irregolarità della composizione dell’organo di amministrazione dell’ente (il Comitato portuale), in quanto di esso fa parte, in luogo del Presidente della Regione, un suo delegato, nella persona di soggetto estraneo all’organizzazione della Regione stessa.

    Nel sottoporre la questione alla Sezione del controllo enti, il detto magistrato ricorda che nella struttura del Comitato portuale, disciplinata dalla legge n. 84 del 1994, possono identificarsi tre categorie di soggetti: funzionari statali in rappresentanza di specifiche branche operative della Pubblica Amministrazione; soggetti rappresentanti delle categorie produttive interessate; infine, autorità di vertice dei tre enti territoriali competenti e dell’ente camerale locale. Queste ultime possono, peraltro, avvalersi della facoltà di delega, con la limitazione - per il solo presidente della Camera di commercio - di poter delegare solo un componente della giunta camerale.

    In tale quadro, il magistrato istruttore ritiene non conforme a legge la presenza nel Comitato portuale di un delegato del Presidente della Regione che, privo di collegamento organico o di servizio con l’organizzazione cui presiede il soggetto delegante, risulta per ciò carente della necessaria legittimazione, come costantemente affermato dalla Sezione con riferimento alla figura del rappresentante di una pubblica amministrazione nominato negli organi collegiali di enti pubblici.

    In sede di audizione dinanzi alla Sezione, il Presidente della Regione sostiene innanzitutto la carenza di potere della Corte in ordine alla sindacabilità della scelta operata dalla Regione, riservandosi perciò di sollevare conflitto di attribuzione davanti alla Corte Costituzionale; nel merito, sottolinea la differente disciplina posta dal legislatore per la delega conferibile dal presidente dell’ente camerale, deducendone l’ampia discrezionalità per quella del Presidente della Regione, e giustifica il ricorso ad un professionista esterno con la complessità e specificità dei compiti attribuiti al Comitato portuale, che richiedono il possesso di competenze adeguate.

    Il candidato stenda le considerazioni in diritto a fondamento della pronuncia della Sezione sulla questione pregiudiziale e sugli aspetti di merito.

    DIRITTO AMMINISTRATIVO E COSTITUZIONALE
    La successione degli enti pubblici: forme ed effetti (tema estratto).

    2. La tutela risarcitoria del danno nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

    3. Le ipotesi di impugnabilità dinanzi alla Corte di cassazione delle decisioni del Consiglio di stato e della Corte dei conti.

    CONTABILITA’ DI STATO
    1. La disciplina dei contratti misti nella normativa comunitaria sui pubblici appalti


    2. Premessi i lineamenti della disciplina legislativa delle gestioni fuori bilancio nelle amministrazioni dello Stato, il candidato tratti il tema del controllo della Corte dei conti sulle gestioni medesime secondo le norme delle leggi n. 559/93 e n. 20/94 (tema estratto)..


    3) Premessi brevi cenni sulla distinzione tra controllo di gestione e controllo sulla gestione, analizzare i nuovi parametri e strumenti di controllo della Corte dei conti sulle gestioni pubbliche secondo le recenti leggi di riforma della pubblica amministrazione e del bilancio dello Stato.

    DIRITTO CIVILE
    1) Tratti il candidato dell’istituto della prescrizione, con particolare riferimento al problema dei suoi effetti e del suo regime processuale (tema estratto).

    2) L’azione di arricchimento senza causa nei confronti della pubblica amministrazione.

    3) Interessi e rivalutazione monetaria nei debiti di valuta e di valore, con particolare riguardo al problema della loro cumulabilità.

    CONCORSO 2000

    CONTABILITA’ E DIRITTO FINANZIARIO
    1. Premessi brevi cenni sull’attività contrattuale della P.A., si soffermi il candidato sui limiti alla stessa (tema estratto).

    2. Gli obiettivi della legislazione che ha ridefinito la struttura del bilancio dello Stato (legge n. 94/1997 e d.P.R.- n. 279/1997). Coerenza con la legge n. 29 del 1993 e successive modificazioni. Riflessi sui contenuti delle attività di controllo assegnate alla Corte dei conti.

    3. La programmazione dei lavori pubblici e dell’acquisto di beni e servizi ed i controlli sull’attività contrattuale della P.A.: indicazioni normative ed aspetti organizzativi.

    DIRITTO CIVILE
    1. Premessi brevi cenni alle nozioni di "causa" e "tipo", il candidato si soffermi sul giudizio di meritevolezza degli interessi ex art. 1322 secondo comma codice civile, valutando se esso sia o meno qualitativamente diverso dal giudizio di liceità.

    2. Illustrati i caratteri propri dell’interpretazione giuridica, si parli dell’interpretazione del negozio e della sentenza.

    3. L’accertamento negoziale e l’accertamento processuale. La transazione (tema estratto).

    PROVA PRATICA
    1. Con provvedimento adottato nel 1999, sottoposto al controllo della Corte dei conti ai sensi dell’articolo 3 comma 1, lett. g) della legge n. 20 del 1994, una Amministrazione dello Stato riconosce di essere debitrice di un’impresa per una somma pari a 3,8 miliardi di lire. L’Amministrazione motiva così il provvedimento:

    "Considerata l’esigenza di remunerare l’impresa suindicata per i servizi - prestati negli anni 1996 e 1997 - attinenti all’esercizio dei compiti istituzionali assegnati al Ministero dalla legge xy".

    L’Ufficio di controllo, previa verifica dell’imputazione della relativa spesa ad un capitolo iscritto in una unità previsionale di base gestita dal dirigente che ha emesso l’atto sottoposto al controllo, rileva che il provvedimento - corredato di documenti inidonei a fornire informazioni certe sull’entità della spesa autorizzata - è privo di valida motivazione che consenta di conoscere tra l’altro:

    - le ragioni che non hanno permesso di scegliere il contraente sulla base di idonea procedura contrattuale, anche tenendo presente che la legge in questione è stata pubblicata nel 1993 ed è operativa dal 1994;

    - i criteri osservati, e le iniziative comunque adottate, per la scelta dell’impresa fornitrice dei servizi;

    - la durata, l’entità ed il valore unitario delle prestazioni acquisite;

    - il vantaggio conseguito dal Ministero in relazione alla diminuzione patrimoniale subita dalla controparte;

    - le ragioni che hanno determinato il ritardo del pagamento;

    - l’eventuale inclusione, nella somma richiesta al Ministero, delle componenti relative agli interessi nonché all’utile d’impresa.

    In riscontro a tale richiesta istruttoria l’Amministrazione trasmette una recente dichiarazione, sottoscritta dal responsabile dell’impresa, che quantifica il credito in relazione ai "servizi prestati negli anni 1996 e 1997", in un importo coincidente con l’ammontare del debito riconosciuto con il provvedimento sottoposto al controllo e comunica quanto segue:

    "L’esigenza di dare applicazione rapida alla complessa normativa del 1993 ha imposto il ricorso a procedure informali di scelta del contraente; l’impresa, peraltro, in una precedente circostanza, ha collaborato con questo Ministero a seguito di contratto preceduto da licitazione privata".

    Le informazioni pervenute dall’Amministrazione inducono il consigliere delegato a deferire la pronunzia sulla legittimità del provvedimento alla Sezione del controllo ai sensi dell’articolo 3 comma 11 della legge n. 20 del 1994.

    Il candidato rediga la deliberazione nella parte in diritto e individui, ove ritenute sussistenti, le eventuali circostanze che possano suggerire la comunicazione degli atti ad altro organo della Corte. Sulla base, inoltre, dei profili di efficienza dell’azione amministrativa e di efficacia della spesa rilevati dal provvedimento esaminato il candidato valuti, motivando, se i fatti di gestione emersi possano indurre la Sezione a prospettare l’utilità che l’Ufficio di controllo avvii, sulla base di specifica disposizione contenuta nella vigente normativa dei controlli, un’indagine diretta a conoscere i caratteri della gestione condotta dall’Amministrazione nell’area di intervento che ha originato il riconoscimento di debito.



    2. L’arch. Caio, libero professionista, veniva incaricato da un ente locale della direzione del lavori di costruzione di un’opera appaltata nel 1985 mediante licitazione privata.

    Nel corso dell’esecuzione l’impresa iscrive nel registro di contabilità delle riserve imputabili alla contraddittorietà degli ordini di servizio impartiti dal direttore dei lavori e vistati dall’ingegnere capo Mevio, negli anni 1986-1987. Dopo il collaudo conclusosi nel 1989, la ditta conviene in giudizio l’ente locale ed ottiene, con sentenza del giudice civile passata in giudicato nel 1996, il risarcimento del danno per l’importo di lire 500 milioni.

    Con atto di citazione notificato nel 1999, previo invito a dedurre, la Procura regionale conviene in giudizio dinanzi alla competenze Sezione giurisdizionale della Corte dei conti l’arch. Caio (professionista privato) e l’ing. Mevio (funzionario dell’ufficio tecnico del Comune), chiedendone la condanna in solido al pagamento, in favore dell’ente locale, della somma di lire 500 milioni - oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali - sostenendo che i maggiori oneri sopportati dall’ente sono imputabili alla condotta gravemente colposa tenuta dai convenuti.

    Entrambi i convenuti si costituiscono in giudizio. Caio (professionista privato) eccepisce, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del giudice contabile e l’inammissibilità della citazione per non essere stato personalmente sentito nonostante l’espressa richiesta fattane nella risposta all’invito a dedurre. Entrambi eccepiscono la prescrizione quinquennale diritto al risarcimento del danno, sostenendo che l’inizio della decorrenza del termine di prescrizione va individuata nella data in cui si è verificato il fatto e, quindi, nel momento in cui vennero impartiti gli ordini di servizio o, quanto meno, nella data del collaudo. Entrambi contestano, nel merito, la sussistenza della colpa grave e la chiamata in giudizio a titolo solidale. In particolare, Mevio (ingegnere capo) eccepisce la nullità della citazione, perché non indica la parte di danno di cui dovrebbe rispondere ciascun convenuto e sostiene, nel merito, che, comunque, il danno sarebbe imputabile esclusivamente al direttore di lavori.

    Rediga il candidato le motivazioni della sentenza (prova estratta).



    3. Nel corso di indagini penali sviluppatesi nel 1997 era emersa la dazione di una tangente di L. 300.000.000, effettuata nel 1994 da parte di una società immobiliare a Caio, direttore generale di un’istituzione pubblica di assistenza e beneficenza in relazione alla vendita, da parte di questa, di un immobile.

    In particolare, in sede di dismissione del patrimonio immobiliare della IPAB - nota sia a livello locale che a livello nazionale per la rilevante attività socio-assistenziale svolta, e oggetto di numerosi lasciti e contributi di privati finalizzati a tale attività - un immobile risultava essere stato venduto, attraverso una gara di licitazione privata svoltasi nel 1995, per l’importo di L. 2.500.000.000, alla società di proprietà del datore della tangente che dopo alcuni mesi, effettuati taluni lavori di restauro delle facciate e di manutenzione (sostituzione di infissi e di parti degli impianti idrici), aveva rivenduto l’immobile ad altra società immobiliare per l’importo di L. 4.000.000.000.

    Alla gara, caratterizzata da inadeguata pubblicità e incongruità del termine di partecipazione e presieduta da Caio, avevano preso parte cinque società immobiliari tutte riconducibili al datore della tangente, le cui offerte erano state le uniche ritenute valide, essendo state escluse altre offerte per irregolarità formali del tutto ininfluenti sul piano sostanziale, ovvero perché risultate smarrite tra il momento di arrivo e protocollazione del plico raccomandato ed il giorno fissato per l’apertura delle buste. Nel procedimento penale per i reati di turbativa d’asta e corruzione, conclusosi con patteggiamento. da parte sia del datore sia del percettore della tangente, era risultato che il valore di vendita dell’immobile era stato determinato con una deliberazione adottata nel 1993 dal Consiglio di amministrazione della IPAB - composto da sette componenti, di cui quattro, tra i quali il direttore generale, nominati dal Comune e dalla Provincia - su proposta del direttore generale, senza previa acquisizione di alcuna valutazione di carattere tecnico.

    Il Procuratore regionale, acquisita una valutazione dell’UTE che aveva fissato in L. 3.500.000.000 il valore dell’immobile al momento di stipulazione del contratto di vendita dalla IPAB alla società immobiliare, e dopo il rituale invito a dedurre notificato nel 1998, cui gli interessati avevano risposto con articolate deduzioni, con atto di citazione del 1999 aveva convenuto in giudizio il direttore generale ed i componenti del Consiglio di amministrazione, formulando nei loro confronti la domanda di condanna al risarcimento del danno di L. 1.000.000.000 ripartito in L. 700.000.000 per il direttore generale e L. 50.000.000 a testa per ciascuno dei componenti del Consiglio di amministrazione, nonché del solo direttore generale al pagamento di L. 300.000.000 a titolo di danno non patrimoniale, per il discredito determinato dal clamore dei mass-media, discredito che aveva determinato una netta diminuzione dei lasciti e dei contributi erogati da privati.

    Il direttore generale, costituendosi, aveva eccepito:

    1) difetto di giurisdizione, avendo la IPAB natura del tutto privata, in quanto sorta in base ad un lascito privato e non destinataria ordinariamente di finanziamenti da parte di Enti pubblici;

    2) il difetto di giurisdizione sul danno non patrimoniale;

    3) intervenuta prescrizione dell’azione di responsabilità, in quanto sia la deliberazione di vendita dell’immobile sia la dazione erano anteriori di oltre 5 anni alla notificazione dell’atto di citazione;

    4) preclusione all’utilizzazione delle risultanze della sentenza di patteggiamento, non potendo questa costituire giudicato;

    5) mancanza di colpa grave, in quanto il predetto valore era stato fissato con una deliberazione del Consiglio di amministrazione che risultava aver ottenuto il visto dell’organo regionale di controllo;

    6) mancanza di prova del danno non patrimoniale. I componenti del Consiglio di amministrazione, dopo aver sollevato le eccezioni sub 1) e 5) proposte dal direttore generale, avevano altresì eccepito:

    7) mancanza del nesso di causalità tra la deliberazione di vendita ed il prezzo di cessione dell’immobile, perché la turbativa d’asta doveva considerarsi causa esclusiva del prospettato danno;

    8) mancanza di colpa grave, perché nella riunione del Consiglio in cui era stata approvata la deliberazione, convocata ad horas, erano stati trattati numerosi altri argomenti di maggior rilievo, mentre quello relativo al valore dell’immobile da dismettere non era stato sostanzialmente oggetto di discussione, anche per la sua tecnicità e per la fiducia ed il prestigio di cui godeva il direttore generale.

    Prima dell’udienza fissata per la discussione del giudizio uno dei componenti del Consiglio di amministrazione risultava essere deceduto.

    Il candidato stenda la sentenza motivando analiticamente sulle eccezioni e le difese proposte dalle parti.

    DIRITTO AMMINISTRATIVO E COSTITUZIONALE
    1) Premesse delle considerazioni sull’uso da parte delle amministrazioni pubbliche del modulo contrattuale, il candidato si soffermi sull’attività amministrativa "per accordi" e sul rapporto tra autonomia negoziale e potere amministrativo (tema estratto).

    2) Il principio di sussidiarietà e l’autonomia statutaria e regolamentare di comuni e province

    3) I principi. di ragionevolezza e di congruità nell’esercizio del potere legislativo e della discrezionalità amministrativa e il sindacato sulla loro osservanza

    CONCORSO 2001

    DIRITTO AMMINISTRATIVO
    1.Delimiti il candidato, sulla scorta della dottrina finanziaria, il concetto ed il significato di federalismo fiscale valutando le coerenze ad esso delle più recenti riforme del sistema tributario italiano e, in campo costituzionale, della più ampia trasformazione della nostra forma di Stato. Illustri, altresì, i riflessi sulla organizzazione della funzione di controllo.

    2. L’attività amministrativa in materia di opere pubbliche nella loro dimensione interna e comunitaria: ne illustri il candidato gli aspetti procedimentali e contrattuali soffermandosi in particolare sulla tutela dei relativi interessi nelle più recenti innovazioni della disciplina del processo amministrativo. (ESTRATTO)


    3. Finalità e strumenti dello snellimento dell’attività giurisdizionale del giudice amministrativo e della Corte dei conti alla luce delle più recenti riforme in materia, con particolare riguardo alla cognizione sommaria nel processo.

    DIRITTO CIVILE
    1. L’equilibrio economico fra le prestazioni nella fase di formazione del contratto e la sua tutela. Il candidato si soffermi, in particolare, sul contratto usurario.

    2. Garanzie mobiliari tipiche e atipiche; ruolo dell’autonomia privata in materia e suoi limiti, li candidato si soffermi, in particolare, sui problemi inerenti all’ammissibilità del pegno omnibus e del cosiddetto pegno rotativo.

    3. La responsabilità patrimoniale del debitore e le sue limitazioni con particolare riguardo alla operatività del principio nell’ambito societario.

    Il candidato tratti, altresì, del problema della responsabilità patrimoniale con riferimento ai rapporti tra fiduciante e fiduciario.

    PROVA PRATICA
    1. Il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, ha previsto, tra l’altro, che i ministeri svolgano le proprie funzioni per mezzo delle agenzie (art. 2, comma 2), strutture che svolgono attività a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale a servizio delle amministrazioni pubbliche, comprese anche quelle regionali e locali (art. 8, comma 1). Ha disposto, inoltre, che dette agenzie "sono sottoposte al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20" (art. 8, comma 2).

    Il decreto stesso ha, pertanto, istituito quattro agenzie fiscali, tutte dotate di personalità giuridica di diritto pubblico, finalizzate alla "gestione delle funzioni esercitate da! dipartimenti delle entrate, delle dogane, del territorio e di quelle connesse svolte da altri uffici del ministero" e, comunque, abilitate ad esercitare, sulla base di "autonome convenzioni", la gestione di funzioni ad esse attribuite dalle regioni e dagli enti locali.

    Con decreto del Ministro delle finanze in data 28 dicembre 2000, adottato ai sensi dell’art. 26 del succitato d. lgs. n. 300, nel dettare norme per l’attività delle agenzie fiscali, è stato, altresì, disposto che le stesse devono esercitare tutte le funzioni previste dalle norme e dagli statuti ed acquistare la "titolarità dei rapporti giuridici e delle obbligazioni" di pertinenza dei dipartimenti ministeriali.

    In ragione di quanto precede, la questione circa l’individuazione della Sezione competente ad esercitare il suddetto controllo viene deferita alle Sezioni riunite, ai sensi dell’art. 6, co. 2 del Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti.

    Esponga il candidato la motivazione in diritto della deliberazione adottata dalle Sezioni riunite.(ESTRATTO)

    2. Con sentenza di patteggiamento del 1995, il tribunale penale di XXX ha applicato, o. richiesta delle parti, a Caio, funzionario del Comune di YYY, la pena di anni uno e mesi sei per avere ricevuto la somma di 10 milioni ~a un imprenditore che, così, evitava di pagare i contributi per oneri di urbanizzazione relativi ad un complesso immobiliare da lui poi realizzato.

    Il procuratore regionale, cui la sentenza era stata trasmessa dal sindaco, inviava invito a dedurre a Caio, osservando che dalla vicenda era scaturito per l’ente locale un duplice danno: quello inerente al mancato introito dei predetti contributi, dovuti dall’imprenditore e non corrisposti, pari a £. 30.000.000, e quello legato alla lesione del buon nome, dell’onorabilità e del prestigio dell’amministrazione comunale. Caio non replicava all’invito e il procuratore regionale lo citava in giudizio, ravvisandone la responsabilità per ambedue le poste di danno da lui prodotto con dolo. In particolare, per il danno all’immagine dell’ente locale, il procuratore regionale, richiamando la giurisprudenza in materia, ha ritenuto che l’entità del danno, la cui valutazione è stata rimessa all’apprezzamento della Sezione, non possa essere inferiore all’ammontare della tangente ricevuta.

    Caio si è costituito osservando che, da una sentenza penale di patteggiamento, non può derivare l’accertamento di fatti vincolanti per il giudice contabile e che egli ha acconsentito di patteggiare per motivi di mera opportunità onde porre fine al giudizio in corso. Inoltre, ha precisato, depositando in atti copia della relativa quietanza, che l’imprenditore ha estinto il suo debito nei confronti del comune, per cui egli deve essere mandato assolto in quanto non esiste più ne il danno da mancato • versamento dei contributi per oneri di urbanizzazione, né quello, che egli considera consequenziale, arrecato all’immagine del comune. In ordine, poi, a quest’ultimo pregiudizio, Caio ha eccepito sia il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, sia la mancata prova, da parte del P.M., che l’amministrazione abbia effettuato delle spese per il ripristino dell’immagine.

    Stenda il candidato la motivazione in diritto della sentenza della Sezione.

    3. Un collocatore comunale, operatore amministrativo del Ministero del. lavoro e della previdenza sociale, viene convenuto in giudizio dal Procuratore regionale per il danno provocato. all’INPS a seguito di appropriazione di versamenti contributivi riscossi e non versati all’Istituto.

    La difesa eccepisce in via preliminare la nullità dell’ordinanza di proroga del termine per la citazione per mancata notifica al presunto responsabile dell’istanza e del decreto di fissazione della Camera di Consiglio.

    Poiché i fatti sono avvenuti nel 1992, la difesa eccepisce, inoltre, pregiudizialmente il difetto di giurisdizione perché, a suo giudizio, il danno è stato subito da Ente diverso da quello di appartenenza prima che il legislatore avesse attribuito tale competenza alla Corte dei conti. Ritiene altresì il difensore che, poiché egli ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione, il giudice contabile abbia l’obbligo di sospendere il giudizio.

    In subordine, la difesa solleva questione di illegittimità costituzionale dell’art. I della L. 14 gennaio 1994, n. 20 aggiunto dal d.l. 23 ottobre 1996, n. 543 convertito in L. 20 dicembre 1996, n. 639 per violazione dell’art. 103 Cost., atteso che l’attribuzione della giurisdizione per danno ad Ente diverso da quello di appartenenza introduce l’ipotesi di una azione risarcitoria di tipo aquiliano che, come tale, esula dalla materia di contabilità pubblica.

    Chiede poi la difesa che non si tenga conto delle risultanze del processo penale conclusosi con sentenza di patteggiamento della pena, non vincolante ai sensi dell’art. 445 cod. proc. pen.

    Il candidato stenda la sentenza, anche soffermandosi sulla tipologia dell’elemento psicologico nella fattispecie.

    CONTABILITA' PUBBLICA E DIRITTO FINANZIARIO
    1. La decisione parlamentare e la scelta di allocazione delle risorse finanziarie nonché di indirizzo politico e programmatico nella nuova disciplina del bilancio. (ESTRATTO)

    2. In tema di coordinamento della finanza pubblica, esponga il candidato il ruolo e la natura della legge di bilancio, della legge finanziaria e dei provvedimenti legislativi collegati con specifico riguardo ai limiti e ai vincoli posti dalla Costituzione e dall’Ordinamento Comunitario. Illustri, altresì, il ruolo della Corte dei conti in materia.

    3. L’indebitamento pubblico: ne precisi il candidato le forme, le procedure e la gestione valutandone gli effetti economici anche sulle generazioni future nonchè le politiche di rientro in riferimento agli obblighi contratti in sede di Comunità Europea.

    4. L’imputazione dei costi indiretti all’unità di prodotto: finalità e metodologie.

    5. La compatibilità della politica degli aiuti statali con l’ordinamento comunitario e riflessi sugli effetti incentivanti della localizzazione dell’investimento aziendale.(ESTRATTO)

    6. Programmazione della gestione. Modelli dinamici di simulazione e strategie, nazionali e internazionali, di sviluppo bilanciato nel sistema aziendale.

    CONCORSO 2002

    DIRITTO AMMINISTRATIVO E COSTITUZIONALE
    1. La discrezionalità tecnica e cenni sulla sua sindacabilità in sede di controllo della Corte dei conti.

    2. La gestione di affari a vantaggio della Pubblica Amministrazione.

    3. I principi di proporzionalità e di equità nel diritto costituzionale ed amministrativo.(ESTRATTO)

    DIRITTO CIVILE
    1. La responsabilità civile per i danni cagionati dall’incapace con particolare riferimento alla responsabilità dei precettori e dei maestri per i danni cagionati a se stessi dai minori sotto la loro vigilanza.(ESTRATTO)

    2. Effetti del contratto per i terzi con riferimento anche al contratto in danno del terzo.

    3. La presupposizione e la buona fede.

    PROVA PRATICA
    1. Dagli atti dell’istruttoria svolta dal competente Procuratore regionale emergeva che, con deliberazione n. i del 15 gennaio 1995, la giunta di ALFA, Comune di piccole dimensioni, aveva dato mandato al sindaco per l’istituzione di un gruppo di lavoro composto da personale interno e (se necessario) da un professionista esterno alla civica amministrazione per la redazione del capitolato speciale per le procedure concorsuali di affidamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Sulla base ditale deliberazione, il sindaco, Sig. TIZIO costituiva, con provvedimento n. 2 del 15 febbraio 1995, una commissione composta da lui stesso con funzioni di presidente, nonché da altri tre membri, individuati nel segretario comunale — Dr. CAlO - con funzioni di segretario della commissione, nell’assessore all’ambiente, Sig. SEMPRONIO, e nell’avv. RUFQ, che all’epoca dei fatti era legato al Comune da un rapporto di consulenza legale a carattere continuativo, formalizzato in un contratto d’opera professionale (acquisito in atti dal P.R.). Nello stesso provvedimento sindacale - nella circostanza, adottato con parere favorevole di legittimità espresso dal segretario comunale, Dr. GAIO - si indicava in 60 giorni la durata dell’incarico conferito alla commissione e si attribuiva, con regolare impegno di spesa, a ciascuno dei suoi componenti il compenso forfetario di lire 100.000.000, comprensivo delle eventuali spese amministrative.

    La commissione espletava nei termini sopraindicati l’incarico, depositando in data 15 aprile 1995 agli atti dell’ente la bozza di capitolato richiesta. Di conseguenza, a richiesta degli interessati, l’assessore all’ambiente, sig. SEMPRONIO, emetteva in data 30 aprile 1995 i relativi mandati di pagamento che, vistati dal dirigente della ragioneria comunale, erano pagati dal Tesoriere comunale tra il 10 ed il 15 maggio 1995.

    Ancora in sede istruttoria il P.R. sentiva in audizione personale ai sensi dell’art. 5 comma 6 lettera c) del D.L. n. 453/93 il dirigente amministrativo dell’assessorato all’ambiente del Comune di ALFA, la cui sigla risultava nei documenti sia preparatori che conclusivi dalla commissione in esecuzione dell’incarico. Il suddetto dirigente amministrativo dichiarava che il personale amministrativo e tecnico dell’assessorato aveva svolto i lavori preparatori per la redazione del capitolato, successivamente da lui stesso rivisto e definito, su ordine dell’assessore SEMPRONIO, ai fini dell’approvazione conclusiva da parte della commissione.

    Esaurita l’istruttoria di sua competenza, il P.R. inviava al sindaco, Sig. TIZIO, e al segretario comunale, Dr. GAIO, invito a dedurre, contestando loro — con atto notificato in data 9 maggio 2000 sia al sindaco che al segretario comunale - di avere provveduto e, rispettivamente, espresso favorevole parere di legittimità in evidente situazione di conflitto d’interessi. Nella circostanza, il P.R. censurava la legittimità della nomina della commissione sia perché l’oggetto del mandato affidatole atteneva a compiti che la struttura burocratica dell’ente locale aveva dimostrato di essere perfettamente in grado di assolvere, sia perché in essa erano stati nominati amministratori e dirigenti dell’ente locale per espletare un incarico rientrante nelle normali mansioni d’ufficio e compensato, altresì, con una retribuzione eccessiva rispetto all’impegno richiesto, del tutto "extra ordinem" ed in violazione, infine, del principio dell’onnicomprensività della retribuzione di amministratori e dirigenti. Con specifico riferimento all’avv. Rufo, il P.R. osservava che il corrispettivo per la sua prestazione professionale continuativa era stato pattuito, con espressa previsione convenzionale, come forfettario, sicché l’erogazione dell’ulteriore compenso di lire 100.000.000 era da considerarsi certamente indebita. Conclusivamente, il P.R. chiedeva ai due invitati di rifondere la somma di lire 400.000.000, corrispondente al totale dei compensi indebitamente erogati.

    A seguito di richiesta di audizione personale tempestivamente pervenuta nel termine di 30 giorni fissato dal P.R. ai sensi dell’art. 5 comma 1 D.L. n. 453/93 convertito dalla L. n. 19/94 e successive modificazioni, il magistrato requirente sentiva a verbale sia il sindaco Sig. TIZIO che il segretario comunale Dr. GAIO, assistiti — rispettivamente — dall’avv. Primo e dall’avv. Secondo. Nell’audizione, entrambi gli invitati respingevano gli addebiti sia in punto di fatto che in punto di diritto, in particolare opponendo che la nomina della commissione era stata un atto obbligato in esecuzione della delibera giuntale n. 1/1995. Entrambi gli invitati chiedevano la proroga del termine di 30 giorni per poter produrre documentazione a loro difesa.

    In esito a tale istruttoria, il P.R. emetteva decreto di archiviazione per le posizioni di due dei componenti della commissione, l’assessore SEMPRONIO e l’avv. RUFO, che riteneva meri percettori dell’indebito compenso, nonché per il dirigente del Servizio di Ragioneria e per il Tesoriere comunale, i cui ruoli nella vicenda amministrativa riteneva essere stati di rilevanza meramente esecutiva di obblighi da altri assunti.

    Successivamente, senza pronunciarsi con un espresso diniego sulla proroga richiesta dagli invitati nella loro audizione personale emetteva — con atto depositato il 20 ottobre 2000 nella segreteria della competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti - la citazione in giudizio, con la quale, reiterata l’impostazione accusatoria esplicitata negli atti d’invito, chiedeva al sindaco TIZIO e al segretario comunale GAIO di risarcire il danno "de quo" quantificato in lire 400.000.000, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali. La citazione in questione, con il pedissequo decreto di fissazione d’udienza emesso dal Presidente della Sezione ad istanza del magistrato requirente, era quindi notificata il 10 novembre 2000 ai convenuti TIZIO e GAIO.

    Con comparse di risposta tempestivamente depositate in segreteria si costituivano in giudizio entrambi i convenuti.

    In particolare, il sindaco TIZIO e il segretario GAIO, rappresentati e difesi l’uno dall’avv. Primo e l’altro dall’avv. Secondo, giusta mandati a margine delle rispettive comparse di risposta, deducevano:

    1) l’inammissibilità (o nullità) della citazione in giudizio per violazioni, sotto molteplici profili, della normativa sull’invito a dedurre:

    • perché l’attore pubblico, avendo omesso di pronunciare sull’istanza di proroga del termine di 30 giorni, aveva compresso il loro diritto di difesa con un atto di diniego implicito — e quindi senza alcuna motivazione, in violazione evidente di fondamentali principi procedurali, affermati per il procedimento amministrativo dall’art. 3 E. n. 241/1990 e valevoli, a maggior ragione, per il giudizio - per la cui infondatezza si invocava comunque l’annullamento giudiziale a seguito dell’equanime vaglio del giudice contabile;

    • perché il deposito della citazione nella segreteria della Sezione giurisdizionale, nonché — a maggior ragione — la sua successiva notificazione, erano stati effettuati ben oltre il termine perentorio di 120 giorni previsto dall’art. 5 comma 1 D.L. n.

    453/93 convertito dalla E. n. 19/94 e successive modificazioni, non potendosi ~

    applicare a detto termine la sospensione feriale;

    • perché la citazione, riguardando anche la corresponsione di rivalutazione monetaria

    ed interessi legali sulle partite di danno contestate nell’invito a dedurre, aveva ampliato illegittimamente l’oggetto del contendere.

    2) l’inammissibilità della citazione, in quanto recante domanda risarcitoria con addebiti non ripartiti tra i presunti responsabili e, quindi, in violazione sia del comma 1 dell’art. 1 L. n. 20/1994 che del comma 1 quater dello stesso articolo, nella parte in cui dispone che ciascuno dei concorrenti nel preteso illecito amministrativo ne risponde "per la parte che vi ha preso".

    3) l’avvenuta prescrizione dell’azione di responsabilità esercitata dall’attore pubblico, in quanto:

    • sia la citazione in giudizio che gli inviti a dedurre erano stati notificati ben oltre il quinquennio dal momento in cui si era perfezionato l’obbligo di pagare da parte della civica amministrazione, momento da individuare — nella fattispecie — o al 15 febbraio 1995, data dell’assunzione dell’impegno di spesa o, a tutto concedere, al 15 aprile 1995, data di consegna dell’elaborato per cui vi era stato l’incarico "de quo" ovvero, in linea di estremo subordine, al 30 aprile 1995, data dei mandati di pagamento;

    • gli inviti a dedurre, inoltre, non sarebbero stati idonei ad interrompere il corso della prescrizione sia perché essenzialmente a ciò non diretti, trattandosi di atti stragiudiziali diversi dall’azione, con tutta evidenza finalizzati invece a consentirne l’esercizio nel rispetto dei diritti della difesa del presunto responsabile, sia perché — a tutto concedere - soltanto l’ente locale danneggiato sarebbe stato legittimato, giusta quanto disposto dall’art. 2943 ultimo comma CC, ad interrompere la prescrizione mediante un atto stragiudiziale di costituzione in mora.

    4) la completa ed evidente infondatezza della domanda risarcitoria, sia perché la nomina della commissione era stata — nella circostanza — un atto obbligato, attesa la precedente deliberazione giuntale n. 1/1995, sia perché la struttura burocratica interna non era idonea a redigere la bozza di capitolato; inoltre — aggiungevano i convenuti — i lavori della commissione si erano svolti utilizzando ore diverse da quelle di ufficio e fornendo all’amministrazione un elaborato di buona qualità, tale comunque da non potersi ritenere di valore inferiore ai compensi liquidati nella fattispecie. In ogni caso, puntualizzavano i convenuti, la nomina e la determinazione dei compensi erano l’espressione di scelte discrezionali di merito, insindacabili perciò da parte del giudice contabile, giusta quanto disposto dall’art. 1 comma 1 L. n. 20/1994 e comunque, anche nella denegata eventualità che il giudice contabile vi ravvisasse un danno, era nondimeno evidente il loro difetto di colpa grave nell’apprezzamento di situazioni di fatto più che opinabili.

    In via subordinata, i convenuti TIZIO e GAIO chiedevano che il giudice contabile chiamasse in causa, a titolo d’integrazione del contraddittorio ex art. 102 GPC ovvero ex art. 47 R.D. n. 1038/1933, i componenti della giunta comunale per avere adottato la deliberazione n. 1/1995, nonché - quanto meno - l’assessore SEMPRONIO come componente della commissione e, soprattutto, ordinatore dei mandati di pagamento.

    In linea di estremo subordine, i convenuti TIZIO e GAIO chiedevano che la condanna tenesse conto del fatto che l’espletamento dell’incarico aveva comportato un vantaggio per l’amministrazione, realizzandone un’effettiva esigenza; che fossero dedotte le "quote" di addebito causalmente riconducibili a comportamenti dei concorrenti nella responsabilità, anche se non chiamati in giudizio ex artt. 102 CPG e 47 R.D. n. 1038/1933, e che comunque si facesse un ampio esercizio del potere riduttivo ai sensi dell’art. 1 comma 1 bis L. n. 20/1994.

    All’udienza pubblica, il Procuratore regionale successivamente assegnato all’Ufficio, pur opponendosi a tutte le eccezioni pregiudiziali e processuali formulate dai convenuti, ne chiedeva tuttavia l’assoluzione nel merito, quanto meno per difetto di colpa grave.

    I convenuti, nel prendere atto delle modificate richieste conclusionali del P.M. contabile d’udienza, insistevano per la propria completa assoluzione, affermando anzi che il giudice, a seguito della mutata situazione processuale, non avrebbe potuto discostarsi dalle concordi conclusioni assolutorie delle parti, stante l’inderogabile disposto di cui all’art. 112 GPG. Quanto, poi, all’intervento del Comune di ALFA, aggiungevano i difensori dei convenuti, si trattava di un intervento adesivo a carattere meramente dipendente, divenuto inammissibile a seguito della sostanziale rinuncia dell’azione di responsabilità amministrativa risultante dalle richieste conclusionali di assoluzione formulate in udienza dal P.M. contabile.

    Il candidato stenda la decisione nella parte motiva e nel dispositivo, esaminando tutte le deduzioni ed eccezioni formulate dalle parti, quale che sia la soluzione data alle eccezioni pregiudiziali.(ESTRATTO)

    2. Il Consiglio di amministrazione di un Istituto di istruzione superiore dotato di autonomia gestionale affida ad un gruppo di professionisti privati la redazione del progetto di ristrutturazione ambientale e funzionale dell’edificio, sede dell’istituto medesimo, per un importo complessivo di 150 milioni di lire.

    Il finanziamento dei lavori pari a 1,8 miliardi di lire, viene, peraltro, rifiutato dall‘Assessorato alla pubblica istruzione della Regione territorialmente competente, in quanto la spesa non era compatibile con la legge regionale di settore e conseguentemente l’intervento in questione non può essere realizzato.

    Dopo una serie di tentativi - tutti rimasti senza esito - per ottenere dagli Organi regionali il finanziamento in parola, il Consiglio di amministrazione dell’Istituto, in seguito alle pressanti richieste dei progettisti, dispone il pagamento delle relative parcelle professionali per l’intero importo.

    Il Procuratore regionale della Corte dei conti cita in giudizio i componenti del predetto Consiglio di amministrazione, per sentirIi condannare in solido al risarcimento della somma di cui sopra in favore dell‘Istituto medesimo, sostenendo che la fattispecie considerata presentava tutte le caratteristiche di un "temerario affidamento": la condotta degli amministratori era stata improntata a grave negligenza, in quanto, prima di affidare qualsiasi incarico di progettazione, essi avrebbero dovuto accertare se ed in quale misura i lavori potevano essere effettivamente realizzati.

    A conferma ulteriore del proprio assunto, parte attrice evidenziava che l’incarico de quo era stato. inizialmente. conferito senza alcun atto formale e solo successivamente era stato formalizzato in seguito ai rilievi formulati dal competente Organo di controllo.

    Nel caso di specie, non essendo stata realizzata l’opera cui il progetto era finalizzato, le spese di progettazione si risolvono in un danno patrimoniale per l’istituto, di cui devono rispondere gli amministratori che le deliberarono.

    La difesa dei convenuti contestava tale affermazione, sostenendo che nel nostro ordinamento vige un principio opposto: è necessario prima programmare e progettare l’opera, per potere poi accedere ai finanziamenti che il sistema offre. La discriminante tra i due opposti principi risiede nel concetto di "ragionevolezza", che, ad avviso del difensore, risulta pienamente osservato nella fattispecie considerata perché: a) le esigenze di risanamento dell’edificio erano oggettive ed urgenti; b) il rilascio del nulla-osta dei competenti Organi statali, essendo l’edificio assoggettato a vincolo storico-artistico, presupponeva l’esistenza di un progetto delle opere da realizzare; c) anche la legge regionale di settore implicava la presentazione di un progetto, al fine di determinare il- grado di priorità e l’entità del finanziamento da concedere.

    I difensori sostengono altresì che nel caso di specie l’Istituto ha comunque ottenuto un vantaggio nell’acquisire un elaborato progettuale suscettibile di futura realizzazione a seguito di eventuali finanziamenti sopravvenienti; infine deducono che i convenuti hanno deliberato in buona fede sulla base di una relazione tecnico-economica redatta dal competente Ufficio.

    Il Pubblico Ministero ha confutato in udienza l’applicabilità della citata legge regionale, in quanto. la stessa riguardava beni immobili di interesse storico-artistico "aperti al pubblico godimento": nel caso di specie - oltre a mancare del tutto quest’ultima condizione risultava dagli atti che l’intervento era finalizzato "all’adeguamento dell’edificio agli standards educativi e funzionali di carattere psico-sociale per l’assistenza ai minori".

    A conforto della propria tesi il P.M. ha evidenziato che inizialmente il contributo era stato richiesto, in base ad altra legge regionale riguardante lo sviluppo socio-economico, all’Assessorato ai lavori pubblici e solo in un secondo momento (dopo il rifiuto determinato- dalla tardività della domanda in quella sede) era stata indirizzata - peraltro, senza esito - istanza di finanziamento all’Assessorato regionale alla cultura e pubblica istruzione.

    Egli ha quindi confermato le richieste di condanna dei convenuti, formulate nell’atto di citazione; sostenendo che in mancanza di una fondata aspettativa per il finanziamento dell’opera, l’affidamento dell’incarico di progettazione non può certo ricondursi al principio di "ragionevolezza" invocato dalla difesa, ma appare invece privo dei presupposti voluti dalla legge.

    E’ piuttosto mancata nella fattispecie da parte del Consiglio di Amministrazione una preventiva e corretta programmazione dell’intervento, la realistica valutazione della fattibilità dei lavori e la concreta individuazione dei mezzi di copertura della spesa.

    Stenda il Candidato la parte motiva della decisione adottata dalla competente Sezione- giurisdizionale regionale - della Corte dei conti.



    3. Una Amministrazione dello Stato, per far fronte ad esigenze allocative di propri uffici territoriali decide di utilizzare un compendio immobiliare di proprietà di privati, costituito da quattro fabbricati di cui due (A e B) già edificati e due (C e D) ancora in costruzione, accettando l’offerta formulata dalla Società proprietaria degli immobili.

    Previa valutazione dell’Ufficio tecnico erariale sulla congruità dei prezzi richiesti, vengono approvati con distinti provvedimenti un contratto di acquisto per gli edifici C e D e un contratto di locazione, con riserva di acquisto, per gli edifici A e B.

    Il competente Ufficio di controllo della Corte dei conti restituisce i decreti di cui sopra con rilievo istruttorio, contestando il procedimento seguito dall’Amministrazione per la scelta del contraente, intervenuta a seguito di una trattativa privata non preceduta da un’adeguata indagine di mercato e da idonee forme di pubblicità che assicurassero una sufficiente conoscenza delle esigenze da soddisfare e delle determinazioni assunte in proposito dall’Organo procedente.

    Confutando le controdeduzioni dell’Amministrazione circa l’indisponibilità di altri immobili di idonee caratteristiche nell’area urbana considerata e l’esistenza di particolari motivi di urgenza che non avrebbero consentito un confronto concorrenziale, l’Ufficio di controllo evidenziava che il compendio edilizio in parola - tra l’altro- era privo dell’essenziale requisito della destinazione urbanistica e quindi era inidoneo ad essere utilizzato immediatamente per pubblici uffici.

    Nel merito il magistrato istruttore riteneva non corretto il riferimento - pure compiuto dall’Amministrazione - all’utilizzazione del negozio di cui all’art. 1472 c.c. (acquisto di cosa futura), atteso che nella fattispecie considerata mancavano i presupposti per fare ricorso ad un istituto da considerare eccezionale per la P.A. e derogatorio rispetto alla normativa generale in materia di appalto di lavori pubblici.

    Perdurando nei termini anzidetti il dissenso con l’Amministrazione, il Consigliere delegato deferiva l’esame e la pronuncia sulla legittimità degli atti alla Sezione di controllo.

    Stenda il Candidato la motivazione in diritto della deliberazione del Collegio, approfondendo in particolare i limiti entro i quali è consentito il ricorso a tale peculiare forma negoziale.

    CONTABILITA' PUBBLICA E DIRITTO FINANZIARIO
    1. La responsabilità amministrativa degli amministratori comunali e provinciali.(ESTRATTO)

    2. Interessi pubblici ed interessi erariali nella giurisdizione contabile, con particolare riferimento alla rilevanza dei vantaggi conseguiti dall’amministrazione e dalla comunità amministrata.

    3. Profili recuperatori e sanzionatori nella giurisdizione contabile, con particolare riferimento al cosiddetto potere riduttivo.

    4. La dismissione del patrimonio immobiliare comunale per l’acquisizione di risorse finanziarie in forma alternativa all’aumento della pressione fiscale.(ESTRATTO)

    5. Il sistema aziendale e le sue caratteristiche. L’azienda è un aggregato economico su cui interagiscono intense relazioni finanziarie, che danno origine a combinazioni aziendali ed alleanze. Tali processi sono molteplici e vanno dalla impresa a rete e proseguono fino ai gruppi economico-finanziari. Per approssimazioni successive si ponga in evidenza l’evolversi della singola impresa nell’ambiente e il passagigo al gruppo aziendale.

    6. Nelle aziende pubbliche e private, fornitrici di servizi nel senso più ampio del termine, la verifica della spesa dell’organico necessita di controlli interni di gestione mediante appositi nuclei di valutazione. Si sviluppi una metodica, evidenziando i principali fattori che caratterizzano il raggiungimento dei risultati previsti da relazioni programmatiche e piani di gestione, anche conferimento all’ipotesi di contabilità separate per rami d’azienda.
     
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