Prove scritte dei concorsi

Rassegna delle tracce

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  1. giskard
     
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    Concorso per Avvocato dello Stato

    Concorso a 6 posti di Avvocato dello Stato
    (D.A.G. 12.6.1998)


    Diritto civile con riferimento al diritto romano

    Premessi cenni sul regime di circolazione delle res nec mancipi in diritto romano, il candidato tratti dell'acquisto a non domino di beni mobili nel diritto vigente.

    Il candidato tratti anche del regime di circolazione di tali beni nell'eventualità in cui l'acquisto del terzo sia in concreto inidoneo a determinare l'effetto reale, in quanto il titolo del proprio dante causa risulti invalido con effetto retroattivo.

    Diritto amministrativo o tributario

    Le scelte tecniche nell'attività della pubblica amministrazione, con particolare riferimento alla tutela della posizione giuridica dei destinatari dell'atto: sindacabilità in sede di giudizio, poteri del giudice.

    Diritto e procedura penale

    Il consenso dell'avente diritto.

    L'interesse all'impugnazione del pubblico ministero.


    Atto defensionale di diritto e procedura civile

    L'impresa Alfa, ottenuta l'approvazione del collaudo di un fabbricato commessole da un I.A.C.P., invitò il committente, con lettera del 6.10.1990, a prendere possesso dell'immobile. Nel silenzio dell'Ente, l'impresa inviò, tre mesi dopo, altra lettera, con la quale reiterò l'invito a prendere possesso dell'immobile e chiese il rimborso delle spese di custodia fino ad allora sostenute. Perdurando l'inerzia dell'Istituto, dopo altri due mesi l'impresa comunicò di aver cessato di custodire l'immobile il giorno prima e chiese il pagamento di tutte le spese sostenute.

    Rimasta la richiesta senza effetto, l'impresa convenne l'Istituto davanti al Tribunale competente chiedendone la condanna al pagamento di dette spese, con rivalutazione ed interessi.

    La domanda rigettata dal Tribunale, fu parzialmente accolta dalla Corte d'Appello, che condannò l'Istituto al pagamento della somma richiesta, con interessi dalla data di ricezione della lettera del 6.10.1990; negò la debenza della rivalutazione del credito, non essendo configurabile responsabilità aquiliana.

    Propone ricorso per Cassazione l'Istituto il quale lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1206, 1207 e 1216 c.c., nonché il difetto di motivazione su punto decisivo per avere la Corte d'Appello statuito che l'Ente è obbligato al pagamento delle spese di custodia e di conservazione dell'immobile, benché non costituito in mora nella dovuta forma (intimazione mediante ufficiale giudiziario di prendere possesso del fabbricato) non preteribile dall'intimante né surrogabile con altri atti, attesa la tipicità e quindi la includibilità del modello legale.

    Il ricorso è notificato, dopo un anno e quaranta giorni dal deposito della sentenza impugnata, presso il procuratore costituito nel giudizio a quo; l'atto è altresì privo dell'indicazione del numero della sentenza impugnata.

    Il candidato rediga il controricorso e ricorso incidentale nell'interesse dell'Impresa sul punto della rivalutazione del credito

    ***

    Concorso a 6 posti di Avvocato dello Stato
    (D.A.G. 6-7-1996)


    Diritto civile con riferimento al diritto romano

    Premessi brevi cenni sulla negotiorum gestio, in diritto romano, tratti il candidato dei presupposti, limiti ed effetti della gestione di affari, soffermandosi sul trasferimento di mobili nella gestione di affari.

    Diritto amministrativo o tributario

    Delineati i caratteri dei giudizio di ottemperanza, risolva il candidato il seguente quesito: nel caso che Tizio domandi innanzi al giudice amministrativo l'esecuzione integrale di una sentenza del giudice ordinario di condanna al pagamento di onorari professionali assumendo che il giudicato è stato eseguito solo parzialmente avendo l'amministrazione condannata operato la ritenuta d'acconto dell'IRPEF sul reddito di lavoro autonomo del percipiente, può il giudice della ottemperanza pronunziarsi sull'istanza stabilendo se la ritenuta dovesse essere a meno praticata?

    Diritto e procedura penale

    L'errore nell'uso dei mezzi di esecuzione dei reato con particolare riferimento all'ipotesi che il reato mancato si configuri come impossibile.

    Dica il candidato se sia ammissibile la revisione dei processo quanto la prova dell'impossibilità dei reato mancato sopravvenga dopo la sentenza irrevocabile.

    Atto defensionale di diritto e procedura civile

    Tizio conveniva In giudizio avanti al Tribunale Caio esponendo che, con contratto preliminare, quest'ultima gli aveva promesso in vendita un appartamento; che, successivamente alla consegna. Avvenuta, come convenuto, in tempo anteriore rispetto alla data prevista per la stipula dei contratto definitiva, avendo constatato, sui soffitti di alcune stanze, vistose infiltrazioni di acqua piovana, aveva intimato al promittente venditore, con atto stragiudiziale, di eseguire le necessarie opere di impermeabilizzazione, di restauro dei soffitti danneggiati e di eliminazione di altri difetti costruttivi; che, però, l'intimato non aveva provveduto a tanto, inviandogli, anzi, a sua volta, atti stragiudiziali per sollecitarla alla stipula dei contratto definitivo, solleciti ai quali egli non aveva aderito data la mancata esecuzione dei lavori richiesti. Chiedeva, pertanto, condannarsi il convenuto ad eseguire le opere necessarie alla eliminazione dei menzionati vizi e disporsi il trasferimento in suo favore della proprietà sull'immobile.

    Costituitosi in giudizio, il convenuto Caio deduceva che i denunziati vizi costruttivi erano di lieve entità e chiedeva il rigetto della domanda con condanna dell'attore in via riconvenzionale, al pagamento in suo favore della penale pattuita per il caso di inadempimento dell'obbligo di stipulare il definitivo entro il termine all'uopo previsto nel contratto preliminare.

    Dopo l'espletamento di C.T.U., il Tribunale condannava il convenuto Caio ad eseguire i lavori di impermeabilizzazione, di restauro degli intonaci e dei soffitti dell'appartamento e di eliminazione di altri difetti dell'immobile, rigettando tutte le altre domande.

    Proposti gravami in via principale da Tizio e in via incidentale da Caio, la Corte di Appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza di primo grado, accoglieva anche la domanda di esecuzione in forma specifica avanzata da Tizio, dichiarando trasferita a favore di costui, previo pagamento da parte sua del residuo prezzo, la proprietà dell'immobile promessogli in vendita.

    La Corte premetteva, a fondamento della sua decisione, che era accertato che l'appartamento, subito dopo Ia consegna, aveva manifestato difetti costruttivi e che il promittente venditore non aveva prontamente provveduto ad eliminare i medesimi, nonostante gli inviti, alla stesso rivolti in tal senso; osservava, quindi, che, a fronte di siffatto comportamento - integrante un'inadempienza di non scarsa importanza in relazione all'obbligo, derivante dal contratto preliminare, di consegnare anticipatamente l'immobile - il promittente acquirente legittimamente aveva rifiutato di prestare il proprio consenso alla stipula del contratto definitivo, ma che ciò non gli precludeva la possibilità di chiedere giudizialmente - come aveva fatto - l'esatto adempimento di detta obbligazione (mediante l'eliminazione dei vizi) e, contestualmente, la pronunzia di sentenza ex art. 2932 c.c..

    Avverso la sentenza di secondo grado Caio proponeva ricorso per cassazione articolando due motivi, con il primo dei quali deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 1492 c.c., risultando essere, tale norma, applicabile anche al contratto preliminare di compravendita e prevedendo la stessa, in alternativa alla risoluzione, per Il caso dì vizi della cosa, soltanto la riduzione dei prezzo e non già la eliminazione dei vizi medesimi; con il secondo deduceva, tra l'altro, violazione e falsa applicazione dell'art. 2932 c.c. essendo incompatibile l'azione di adempimento In forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto con l'azione di esatto adempimento, essendo cumulabile la prima soltanto con la "quanti minoris".

    Rediga il candidato Il controricorso nell'interesse di Tizio.

    ****

    Concorso a 15 posti di Avvocato dello Stato
    (D.A.G. 21.10.1994)


    Diritto civile con riferimento al diritto romano

    Dall'actio pauliana in diritto romano (brevi cenni) all'efficacia diretta e riflessa del contratto nei confronti dei terzi, con particolare riferimento ai contratti a protezione dei terzo.

    Diritto amministrativo o tributario

    L'attività istruttoria nel procedimento amministrativo con particolare riferimento alla partecipazione, al concerto ed alla conferenza di servizi.

    Atto defensionale di diritto e procedura civile

    Con atto di citazione ritualmente notificato, Tizio conveniva in giudizio l'Ente Pubblico Z, operante nel settore elettrico, per sentire dichiarare l'abusiva detenzione da parte del detto convenuto di un fabbricato esistente in un fondo di sua proprietà destinato a cabina di trasformazione dell'energia elettrica, e per sentire condannare il medesimo Ente costruttore dell'opera al rilascio dell'immobile, alla rimozione di una linea elettrica, pure esistente nel fondo, ed al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede.

    L'Ente convenuto contestava il fondamento delle domande ed, in via riconvenzionale, chiedeva di essere dichiarato proprietario dell'immobile o titolare della servitù di elettrodotto per acquisto a titolo originario.

    Il giudice di prima grado, con sentenza definitiva, dichiarato che la cabina elettrica era di proprietà dell'attore, condannava l'Ente Z, quale detentore senza titolo, alla restituzione dell'immobile, previa rimozione della linea elettrica, ed ometteva qualsiasi pronuncia sulla domanda di risarcimento dei danno proposta dall'attore.

    La sentenza veniva appellata dall'Ente Z, sostenendo l'erroneità della pronuncia per avere disatteso la domanda riconvenzionale della intervenuta acquisizione a titolo originario della proprietà dei terreno e della servitù di elettrodotto, sulla base della giurisprudenza in tema di cosiddetta accessione invertita.

    Il giudice d'appello riformava la sentenza impugnata accogliendo l'impugnazione ed affermando l'acquisto a titolo originario sul rilievo che l'installazione abusiva della cabina elettrica e dell'elettrodotto aveva comportato la trasformazione dell'immobile di proprietà dell'originario attore, con la irreversibile destinazione a fini pubblici, determinando, secondo i principi affermati dalla Corte di Cassazione, l'estinzione del diritto di proprietà dei privato e la contestuale acquisizione dell'immobile stesso, a titolo originario, in capo all'Ente costruttore. Rigettava, inoltre, la domanda di risarcimento dei danni per essere già decorso il termine quinquennale di prescrizione dall'epoca dell'avvenuta trasformazione dell'immobile.

    Contro la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione Tizio, deducendo tre motivi di ricorso. Con il primo ha dedotto la violazione degli artt. 948 e 949 cod. civ.. degli artt. 2 e 4 della legge n. 2248 del 1665 all. E, dell'art. 108 del r.d. 11.12.1933. n. 1775 e dell'art. 71 della L. n. 2359 dei 1855, in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., sostenendo che il Giudice d'appello, dichiarando acquisita a titolo originaria la proprietà del fabbricato e del terreno sul quale l'Ente aveva costruito la cabina elettrica, avrebbe fatto erronea applicazione dei principi in materia di cosiddetta occupazione acquisitiva affermati dalla giurisprudenza della Corte Suprema in materia di servitù di elettrodotto, tanto più che la linea elettrica in questione era amovibile perché con tensione non superiore a 220 volts e che, in ogni caso, mancava qualsiasi autorizzazione alla costruzione ai sensi del r.d. n. 1775 dei 1933. Con il secondo motivo è stata denunciata la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. e dell'art. 2938 cod. civ., in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., perché, in mancanza di impugnazione contro l'omessa pronuncia del primo giudice in ordine alla domanda di risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede, il giudice dell'appello erroneamente avrebbe statuito sulla domanda risarcitoria della quale non era stato investito. Con il terzo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 2043 e 2947 cod. civ.. nonché degli att. 108, 1 119 e 123 r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775 e 9 della legge n. 342 del 1965, fondando la censura sull'affermazione che l'operato dell'Ente Z aveva la caratteristica dell'illecito permanente per il quale la prescrizione decorre dalla cessazione del fatto illecito.

    Ha resistito con controricorso l'Ente Z. Sul primo motivo ha dedotto che la costruzione di una cabina elettrica non costituirebbe una servitù di elettrodotto ma darebbe luogo ad una vera e propria trasformazione dell'immobile di proprietà dell'originario attore in un'opera stabile, alla quale non potrebbe applicarsi la giurisprudenza che nega la cosiddetta acquisizione invertita quando l'opera pubblica eseguita dalla P.A. dia luogo ad una semplice servitù. E la mancanza dell'autorizzazione amministrativa non escludeva la destinazione a finalità pubbliche dell'opera. Sul secondo mezzo d'impugnazione l'Ente ha dedotto che la sua impugnazione aveva inteso investire il giudice di secondo grado dell'intera controversia, per cui. stante l'effetto devolutivo dell'appello, bene avrebbe fatto il detto giudice a decidere anche della domanda risarcitoria. Sul terzo motivo il controricorrente ha contestato la tesi che il suo comportamento avrebbe avuto le caratteristiche dell'illecito permanente ed ha affermato che la prescrizione ritenuta esistente dalla sentenza impugnata sarebbe stata quella propria del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito.

    Rediga il candidato la memoria nell'interesse del ricorrente ovvero, a sua scelta, in quella del controricorrente.

    Diritto e procedura penale

    La reazione ad atti arbitrari del pubblicl ufficiale: presupposti, natura e limiti di applicazione soggettiva ed oggettiva.

    L'estensione dell'impugnazione.

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    Concorso a 22 posti di Avvocato dello Stato
    (D.A.G. 11. 12.1992)


    Diritto amministrativo o tributario

    Gli effetti della privatizzazione degli enti e delle aziende pubbliche sugli atti e sui rapporti amministrativi progressi.

    Diritto civile con riferimento al diritto romano

    La decorrenza della prescrizione in diritto civile, con riferimento anche al diritto romano e al principio "contra non valentem agere non currit praescriptio"; in particolare la prescrizione del diritto al risarcimento dei danno nel caso della c.d. occupazione acquisitiva della pubblica amministrazione.

    Diritto e procedura penale

    Configurabilità dei c.d. reati senza vittima.

    Ammissibilità della tutela degli interessi diffusi mediante costituzione di parte civile.

    Atto defensionale di diritto e procedura civile

    Tizia e Caio citarono dinanzi al Tribunale la Z S.p.A. e, premesso di essere comproprietarie nel capoluogo di due fabbricati, deducendo che la società convenuta, nell'attuare l'ampliamento di una stabilimento siderurgico, aveva creato una nuova struttura industriale, con altiforni ed altri impianti, costituente fonte di continue, ingenti propagazioni di pulviscolo minerale e di gas, accompagnate da fragori e scuotimenti,. Che, oltre a rendere l'aria irrespirabile e a determinare nell'atmosfera concentrazioni di polveri eccedenti i limiti previsti dall'art. 8 DPR 15 aprile 1971 n. 322, avevano svalutato i loro suindicati immobili, lordandone le facciate ed i balconi e trasformando i relativi colori, sostennero risolversi il fenomeno denunciato in una fattispecie di immissioni eccedenti la normale tollerabilità, chiesero accertarsi la responsabilità aquiliana della società Z e porsi a suo carica l'obbligo del risarcimento del danno causato.

    La Z S.p.A., costituitasi, contestò le pretese attrici, allegando che le immissioni provenienti dal suo stabilimento non superavano la soglia della normale tollerabilità, avuto riguardo, soprattutto, alle condizioni dei luoghi ed alla ubicazione degli immobili: in particolare, sollecitò la reiezione della avverse domande assumendo che, essendo la zona interessata ai fenomeni di cui in citazione fortemente industrializzata, la tollerabilità delle immissioni doveva essere valutata sulla base di parametri diversi da quelli applicabili in zone aventi diverse caratteristiche e comunque che andava considerata l'utilità economico-sociale dell'attività industriale esercitata da essa convenuta.

    Il Tribunale, all'esito dell'istruzione, nel corso della quale furono espletate due successive consulenze, in accoglimento delle pretese vantate dalle attrici, sul ritenuto presupposto che le immissioni dedotte in controversia avessero ecceduto la normale tollerabilità e avessero causato ai proprietari dei fondi che le avevano subite pregiudizi da correlarsi al degrado fisico e commerciale subito e subendo dai fondi stessi, pose a carico della società convenuta il pagamento di un importo pari a quello del danno arrecato.

    Affermava in particolare il Tribunale che l'elevatissimo tasso di inquinamento accertato in perizia e le sue conseguenze sugli immobili - sia verificatesi che prevedibili per il futuro - costituivano prova della esistenza dei danno, della sua ingiustizia e del suo ammontare, a nulla rilevando, in presenza dei dati oggettivi sopra posti in evidenza, la mancata comparazione fra aree abitative ed industriali e la mancata valutazione ad opera dei periti della gravità delle immissioni alla stregua dei parametri di cui alle norme anti-inquinamento (legge 13.7.1956 n. 515 e DPR 15.4.1971 n. 322).

    Proponeva appello la soc. Z deducendo violazione dell'art. 844 c.c., dell'art. 2056 c.c., degli artt. 51 e 62 c.p.c. e della legge 13.7.1966 n. 515 e DPR 15.4.1971 n. 322, osservando che in zone a preminente vocazione industriale, quale quella in esame, le immissioni conseguenti all'esercizio di una stabilimento devono considerarsi lecite e tollerabili ex se purché "normali" alla stregua dell'attività industriale esercitata. così come nella specie era, dovendo i rilevamenti oggettivi sull'entità dell'immissione essere ponderati con riferimento alla destinazione urbanistica della zona.

    Osservava in secondo luogo la appellante che la consulenza tecnica di ufficio. acriticamente recepita dal giudice di prima grado. altre ad omettere la ponderazione di cui sopra. aveva omesso ogni valutazione delle immissioni alla stregua dei parametri previsti dalle leggi anti-inquinamento (L. 13.7.1966 n. 515 e DPR 15.4.1971 n. 322).

    Ciò revocava in dubbio sia l'an debeatur sia il quantum. [a tutto voler concedere non provato nel suo esatto ammontare] perché la percentuale di degrado dell'edificio risarcibile non avrebbe in ogni caso potuto che corrispondere alla [eventuale] eccedenza delle immissioni rispetto ai parametri prescritti dalle leggi anti-inquinamento.

    Resistevano le originarie attrici.

    La Corte di Appello rigettava il primo motivo di gravame confermando la sentenza di prima grado in punto di an debeatur, sulla scorta del principio che le immissioni, quando, superando la soglia dei semplici disagi a fastidi, si risolvano in vera e propria aggressione dei beni altrui, acquistano consistenza oggettiva di illecita a prescindere da ogni valutazione di compatibilità con la destinazione dell'area. In parziale accoglimento degli ulteriori motivi, ritenuto non provato (e non provabile) il danno nel suo esatto ammontare per le ragioni addotte dall'appellante, condannava la soc. Z al risarcimento dei danno in favore degli istanti, liquidandolo, con valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., nella metà di quello accertato in C.T.U. e corrispondente al degrado sia attuale che futuro dell'edificio.

    Ricorreva per Cassazione la soc. Z. proponendo come motivi di ricorso innanzitutto quello, già enunciato come motivo di appello, della violazione e falsa applicazione dell'art. 644 c.c. per le ragioni già illustrate relative alla necessaria ponderazione della oggettività dell'immissione con la destinazione urbanistica dell'area in cui essa si verifica. Deduceva inoltre, per la prima volta in lite, la violazione delle norme sulla individuazine del danno futuro come danno risarcibile: i giudici d'appello. nel valutare (sia pure in via equitativa le proiezioni future del danno, non avrebbero tenuto conto, infatti, della circostanza che una decisione della CECA, già pubblicata all'epoca della sentenza sulla G.U.C.E.. inibiva alla soc. Z ulteriori attività della stabilimento in questione.

    Attesa la immediata efficacia della decisione CECA erano quindi inconfigurabili danni futuri.

    Si costituivano con controricorso Tizia e Caia, deducendo l'infondatezza in diritto del primo motivo, essendo esatto il diverso principio in proposito affermato dai giudici di merito e l'inammissibilità del secondo motivo in quanto involgente questione dedotta per la prima volta in sede di legittimità. Osservavano comunque le controricorrenti che la semplice pubblicazione non rende efficaci le decisioni individuali CECA, che (ai sensi dell'art. 15 trattato CECA) abbisognano all'uopo di una notifica: notifica neanche allegata dalla soc. Z.

    Proponevano inoltre ricorso incidentale tardivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 644 e 2055 c.c.. della legge 13.7.1955 n. 515 e del DPR 15.4.1971 n. 322, affermando che, posto che la norma sulle immissioni e le disposizioni sull'inquinamento atmosferica tutelano oggetti diversi, essendo finalizzate l'una alla salvaguardia della proprietà, le altre alla tutela della salute pubblica, va escluso che le norme anti-inquinamento debbano necessariamente essere applicate in tema di immissioni. Erroneamente, dunque, il giudice di merito non avrebbe riconosciuto, come danno risarcibile, il controvalore dell'intero degrado da immissione valutato dai periti.

    Resisteva sui detti punti con controricorso la soc. Z deducendo l'inammissibilità dei ricorso incidentale tardivo, in quanto propost, avverso capo autonomo della sentenza rispetto a quello impugnato con ricorso principale e, nel merito, l'infondatezza del mezzo.

    Rediga il candidato la memoria nell'interesse di Tizia e Caia.
     
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