CIRCONVENZIONE DI INCAPACE

ancora percorribile la strada della nullità?

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1. A-b-r-a-h-a-m
     
    .

    User deleted


    Ormai la distinzione tra norme di comportamento e norme di validità ha avuto anche l'avallo del giudice nomofilattico ;) .
    Mi chiedo se, dato il consolidamento di tale prospettiva ermeneutica, possa ancora ritenersi pertinente l'orientamento del giudice penale in materia di art. 643 c.p.; orientamento secondo cui, il contratto stipulato tra il circonventore e l'incapace, dovrebbe essere considerato affetto da nullità virtuale ex art. 1418 comma 1.
    Siccome oggi mi sento un pò depresso :( e non so come impiegare il mio tempo :smokeing.gif: , voglio provare a sostenere il povero giudice penale, mortificato dalle determinazioni dei colleghi civilisti :D e provo a ricostruire l'iter argomentativo che lo ha indotto, in più di un'occasione, ad optare per la tesi della nullità.
    A me questa tesi continua ad affascinare, ad onta del nuovo sistema di "riparto" tra regole di comportamento e regole di validità...
    Questi dovrebbero essere in estrema sintesi i profili civilistici e penalistici, che inestricabilmente vengono in rilievo, con riferimento a questa tematica:

    1)Il primo comma dell'art. 1418 c.c. stabilisce che il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente. Quindi, il contratto che viola "una norma imperativa", quando non si configura alla stregua di un contratto dalla causa illecita e, pertanto, come un contratto nullo ex art. 1418 comma 2, può considerarsi come un "contratto illegale", nullo ex art. 1418 comma 1, salvo poi verificare se la norma imperativa violata, debba necessariamente ed espressamente prevedere la sanzione della nullità come conseguenza della sua violazione, oppure sia possibilie che tale norma impositiva del divieto, non faccia esplicito riferimento alla sanzione de qua, lasciandosi all'interprete il compito di verificare se la norma in questione abbia portata precettiva e se la sua violazione determini la nullità del contratto. Accogliendo la tesi estensiva(se così si può dire) vede la luce la più discussa tra le varie tipologie di nullità:la nullità virtuale. :o:

    2)La scienza penalistica distingue reati contratto e reati in contratto. I primi, ricorrono nelle ipotesi in cui sia proprio l'atto negoziale ad essere oggetto di incriminazione penale, in quanto proprio su di esso si incentra il disvalore penale del fatto; i secondi, invece, si caratterizzano per la circostanza che, a manifestare il disvalore penale, non è la stipulazione contrattuale in sè, quanto le modalità che alla stessa hanno portato. Praticamente, nei reati in contratto, è il comportamento tenuto durante la conclusione del contratto ad essere fonte di responsabilità penale.

    3)Mentre per i reati contratto non sembra discutibile il collegamento della fattispecie criminosa alla patologia degli elementi stutturali della stipulazione contrattuale, di modo che, la manchevolezza o l'illiceità dell'oggetto, della causa o dei motivi dell'atto, oltre a comportare la configurazione del reato, decreteranno anche la nullità del contratto; viceversa, tale automatismo tra realizzazione del reato e nullità della stipulaxione contrattuale, è molto incerto e discusso con riferimento alla categoria dei reati in contratto, proprio perchè, per la configurazione dei medesimi, non è necessaria la manchevolezza di uno degli elementi strutturali del contratto o l'illiceità degli stessi. Infatti, per la realizzazione dei reati de quibus, è sufficiente che una delle parti del contrato abbia posto in essere un comportamento scorretto, violento, illecito, fraudolento od ingannatorio, che abbia indotto la controparte a pervenire alla stipulazione, per effetto di errore, violenza morale, costringimento fisico, dolo ecc...

    4)Nonostante nei reati in contratto non vengano in rilievo violazioni delle "regole di validità" del contratto, ma solo scorrettezze comportamentali, la giurisprudenza molto spesso, ha ritenuto opportuno non recidere completamente il legame tra vicende penalistiche e la sorte dell'atto, che è pur sempre stato l'occasione della commissione dell'illecito penale. Quindi, proprio l'ambito dei reati in contratto, diventa terreno di elezione della categoria dogmatica della "nullità virtuale", la quale potrà essere lo strumento di stigmatizzazione del contratto, nelle ipotesi in cui non sia prevista dall'ordinamento alcuna sanzione civilistica, secondo quanto dispone l'art. 1418 comma 1. Quindi, là dove a fronte dicontratti strutturalmente completi e funzionalmente leciti(pur se posti in essere con strumenti o comportamenti integtranti un reato), non possa riconoscersi alla parte lesa alcun rimedio impugnatorio(annullabilità, rescissione ecc..), potrà essere comminata la sanzione della nullità, sub specie di nullità virtuale.

    5)PROPRIO QUESTA STRADA E' SEGUITA IN TEMA DI CIRCONVENZIONE DI INCAPACE.
    In verità, il contrato tra il circonventore e l'incapace, potrebbe trovare una sanzione civilistica specifica, cosicchè, non dovrebbè essere consentito il ricorso alla nullità virtuale, non essendo integrato il presupposto di cui all'art. 1418 comma 1. La sanzione adatta e pertinente al caso, sembrerebbe essere quella prevista dall'art. 428 c.c., alla stregua del primo comma del quale: " gli atti compiuti da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d'intendere o di volere al momento in cui gli atti sono stati compiuti, possono essere annullati su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa". La dottrina dominante, ritiene che gli atti che hanno portato all'integrazione del reato di cui all'art. 643 c.p., debbano essere sanzionati con la sanzione dell'annullabilità, giusta la disposizione di cui all'art. 428 c.c., non residuando alcuno spazio per l'operatività della nullità virtuale. Viceversa, la giurisprudenza, ha abbracciato la tesi opposta che ritiene la norma imperativa violata e cioè, l'art. 643, priva di una specifica sanzione che sia in grado di coprire l'intero ambito della sua operatività, aprendo pertanto le porte alla comminazione della nullità virtuale. Secondo la Cassazione, infatti, l'art. 428 sarebbe norma applicabile alle sole ipotesi di incapacità d'intendere non dichiarata, mentre non troverebbe applicazione nei confronti di interdetti, inabilitati e, credo, anche di persone soggette all'amministrazione di sostegno. Per un'esigenza di omogeneità, la giuisprudenza maggioritaria ritiene applicabile indiscriminatamente la più grave sanzione della nullità virtuale.....

    Certo, già prima della sentenza delle sezioni unite del 2007 e del suo antecedente storico del 2005, l'orientamento de quo era discusso e per certi versi osteggiato. Adesso, sembra ancora più implausibile....
    ...Ma a me mi piace :P :lol: :P

    P.S.
    Mi è venuto un dubbio!!! :o:
    Forse ho indebitamente chiamato in causa il giudice penale? :unsure:
    Forse è il giudice civile ad occuparsi della sorte del contratto viziato da un comportamento integrante gli estremi del 643 c.p.? :unsure:
    Ok, ho capito, mi ricovero ;)

    Edited by A-b-r-a-h-a-m - 28/2/2008, 19:16
     
    .
0 replies since 28/2/2008, 16:11   79 views
  Share  
.