art. 61 n.2 e art. 81 comma 2

siete d'accordo con Mantovani?

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  1. A-b-r-a-h-a-m
     
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    CITAZIONE (fradiavolo145 @ 25/2/2008, 20:42)
    CITAZIONE (A-b-r-a-h-a-m @ 21/2/2008, 16:38)
    Grazie Bubbusettete.
    E' la stessa cosa che penso io, perchè diffido sempre delle soluzioni che prevedono abrogazioni tacite di norme giuridiche. Il problema che mi pongo è quello del come vincere le argomentazioni di quella carogna( :P ) del Mantovani, il quale sostiene che vi sia incompatibilità tra la disciplina del reato continuato e la connessione, sia teleologica che consequenziale, allorchè i reati connessi rientrano "nell'originario ed unitario disegno criminoso". Tornando all'esempio delle due rapine a mano armata, seguendo il ragionamento dell'autore, i reati di rapina e di porto d'armi abusivo tra loro connessi teleologicamente, come nel reato continuato, si inseriscono in un unico processo finalistico. Il buon Mantovani dice che il reato-mezzo, se è in funzione strumentale del reato-fine, è altresì, insieme a questo, in funzione strumentale rispetto al fine ultimo perseguito dall'agente!!!. Quindi, se questo è il quadro, l'abrogazione tacita e parziale dell'art 61 n. 2, dovrebbe indurre a ritenere inoperante l'aggravante del nesso teleologico o consequenziale, visto che sembrerebbe assurdo, da un lato aggravare la sanzione e dall'altro mitigarla per il tramite del ricorso al cumulo giuridico :o:
    Su che cosa potrebbe fondarsi la soluzione della compatibilità tra le due norme?

    Il buon Mantovani, a mio parere,, è nel giusto ed il legislatore, come sovente accade, un pò distratto...
    Tuttavia segnalo:
    a) che in dottrina l'orientamento della piena compatibilità dei due istituti è sostenuta da De Francesco e Prosdocimi, con argomenti analoghi a quelli esposti da Bubbù;
    b) che altro orientamento ermeneutico ha anche sostenuto una residuale operatività della aggravante del nesso teleologico ai soli reati colposi commessi per eseguire reati dolosi (Pagliaro e Malinverni).

    GRAZIE Fradiavolo :)
    In effetti nei giorni scorsi ho avuto anche modo di leggere alcune sentenze che ricevevano la tesi della compatibilità tra i due istituti, sostenendo che non vi fosse alcuna interferenza tra la medesimezza del disegno criminoso e l'eventualità che il rapporto tra due dei reati facenti parte di quello stesso disegno, fosse un rapporto di mezzo a fine. All'inizio non avevo ben compreso la portata dell'esempio del Bubbusettete, ma dopo aver letto le sentenze, ho capito e, devo dire, che sono rimasto persuaso :)
     
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7 replies since 21/2/2008, 15:59   216 views
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