art. 61 n.2 e art. 81 comma 2

siete d'accordo con Mantovani?

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  1. fradiavolo145
     
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    CITAZIONE (A-b-r-a-h-a-m @ 21/2/2008, 16:38)
    CITAZIONE (Bubbusettete! @ 21/2/2008, 16:07)
    Anche se il profluvio di aggettivi sa un po' di presa per i fondelli ( :P ), provo a dire la mia.
    Allora, io mi prefiguro di commettere due rapine.
    Disegno criminoso, pena della più grave aumentata fino al triplo.
    Io mi prefiguro di commettere due rapine, ma a mano armata.
    Quindi porto fuori dalla mia abitazione un'arma senza esservi autorizzato.
    La detenzione dell'arma rientra nel medesimo disegno criminoso, ma è finalizzata alla commissione della rapina. Dal punto di vista logico non vedo alcuna incompatibilità fra il fatto che mi prefiguro la commissione di più delitti, ed alcuni di essi sono caratterizzati dal disvalore di non essere delitti fine, ma di essere a loro volta il mezzo per commetterne altri rientranti del disegno criminoso.
    Per quanto attiene al trattamento sanzionatorio, semplicemente l'aumento per il reato connesso teleologicamente sarà maggiore.

    Grazie Bubbusettete.
    E' la stessa cosa che penso io, perchè diffido sempre delle soluzioni che prevedono abrogazioni tacite di norme giuridiche. Il problema che mi pongo è quello del come vincere le argomentazioni di quella carogna( :P ) del Mantovani, il quale sostiene che vi sia incompatibilità tra la disciplina del reato continuato e la connessione, sia teleologica che consequenziale, allorchè i reati connessi rientrano "nell'originario ed unitario disegno criminoso". Tornando all'esempio delle due rapine a mano armata, seguendo il ragionamento dell'autore, i reati di rapina e di porto d'armi abusivo tra loro connessi teleologicamente, come nel reato continuato, si inseriscono in un unico processo finalistico. Il buon Mantovani dice che il reato-mezzo, se è in funzione strumentale del reato-fine, è altresì, insieme a questo, in funzione strumentale rispetto al fine ultimo perseguito dall'agente!!!. Quindi, se questo è il quadro, l'abrogazione tacita e parziale dell'art 61 n. 2, dovrebbe indurre a ritenere inoperante l'aggravante del nesso teleologico o consequenziale, visto che sembrerebbe assurdo, da un lato aggravare la sanzione e dall'altro mitigarla per il tramite del ricorso al cumulo giuridico :o:
    Su che cosa potrebbe fondarsi la soluzione della compatibilità tra le due norme?

    Il buon Mantovani, a mio parere,, è nel giusto ed il legislatore, come sovente accade, un pò distratto...
    Tuttavia segnalo:
    a) che in dottrina l'orientamento della piena compatibilità dei due istituti è sostenuta da De Francesco e Prosdocimi, con argomenti analoghi a quelli esposti da Bubbù;
    b) che altro orientamento ermeneutico ha anche sostenuto una residuale operatività della aggravante del nesso teleologico ai soli reati colposi commessi per eseguire reati dolosi (Pagliaro e Malinverni).

     
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7 replies since 21/2/2008, 15:59   216 views
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