art. 61 n.2 e art. 81 comma 2

siete d'accordo con Mantovani?

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  1. A-b-r-a-h-a-m
     
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    Mantovani afferma con una certa nettezza che tra la così detta connessione teleologica o consequenziale di reati ed il reato continuato, vi sia "un'assoluta incompatibilità", non sussistendo una reale differenza ontologica fra le due situazioni psicologiche della medesimezza del disegno criminoso e della connessione.
    Praticamente, l'autore sostiene che sia incoerente prevedere che un medesimo fatto dovrebbe essere prima aggravato per il riscontro di una connessione teleologica o consequenziale e, successivamente, dovrebbe essere soggetto alla mitigazione della pena, per effetto della ricorrenza dei presupposti che danno luogo al reato continuato.
    Visto che Mantovani fa cenno ad altri autori che, contrariamente a lui, sono fautori della compatibilità assoluta tra le predette norme, senza tuttavia menzionare le argomentazioni delle tesi di costoro, volevo chiedere ai pregevoli penalisti del forum di indicarmi le ragioni della tesi opposta a quella mantovaniana.
    Fiducioso ed ansimante, attendo le autorevoli risposte. ;)
     
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7 replies since 21/2/2008, 15:59   216 views
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