CdS, avvocati e quiz: sembra incredibile, eppure..

conversione del d.l. o revocazione???

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  1. tristezzinfinit
     
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    Secondo me c'è semplicemente un errore materiale e non un errore di fatto revocatorio, apparendo chiaro dall'intero corpo della motivazione (e non da una inespressa sensazione del giudice) che il CdS considera il titolo abilitativo forense alla stessa stregua di un diploma di specializzazione, altrimenti non avrebbe usato i termini "etc" e "esemplificativamente".
    Per altro, gli stessi ricorrenti hanno impostato la questione sul valore legale del titolo e non sull'effettivo esercizio della professione. (Anche per il fatto notorio che ci sono moltissimi avvocati che non hanno mai esercitato, neanche in sede di praticantato).

    CITAZIONE
    alla luce della precedente decisione del CdS, favorevole agli altri avvocati ricorrenti

    Questa considerazione non è per niente decisiva, visto che la composizione del collegio della precedente decisione del CdS è completamente diversa.

    La precedente decisione del CdS serve invece a mantenere in piedi i motivi a sostegno della necessità della conversione del DL, visto che rimane sempre il rischio di una pronuncia della Corte Costituzionale, ed anche l'elevata probabilità che gli avvocati non ricorrenti impugnino il mancato superamento dei quiz.
     
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  2. gianlu75
     
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    CITAZIONE (tristezzinfinit @ 11/9/2004, 16:58)


    CITAZIONE
    alla luce della precedente decisione del CdS, favorevole agli altri avvocati ricorrenti

    Questa considerazione non è per niente decisiva, visto che la composizione del collegio della precedente decisione del CdS è completamente diversa.

    La precedente decisione del CdS serve invece a mantenere in piedi i motivi a sostegno della necessità della conversione del DL, visto che rimane sempre il rischio di una pronuncia della Corte Costituzionale, ed anche l'elevata probabilità che gli avvocati non ricorrenti impugnino il mancato superamento dei quiz.

    Faccio notare che lo stesso collegio ha deciso nella medesima udienza, rispetto ai medesimi ricorrenti, difesi dal medesimo avvocato sia rispetto al primo concorso che rispetto al secondo concorso. Una volta in un senso ed una volta in un altro....da ciò si dovrebbe evincere che è semplicemente un errore da "taglia, copia ed incolla"

    Un saluto
     
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  3. tristezzinfinit
     
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    ah, ok.
    allora adesso è tutto più chiaro, ammetto l'addebito.
    sono stato tratto in inganno dal fatto che è stata postata solo una delle due ordinanze.
    cmq, trattandosi di errore da copia-incolla, sempre di mero errore materiale si tratta, e non di errore di fatto, quindi può essere corretto mediante il più semplice procedimento di correzione degli errori materiali.
     
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  4. UnIvan
     
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    CITAZIONE (Truman 77 @ 10/9/2004, 13:24)
    Che la storia di questi concorsi fosse, ormai, più vicina alla "farsa" che alla "tragedia" , è cosa che sembrava chiara a tutti; ma non mi sarei mai aspettato - nonostante la lettura delle precedenti ordinanze del giudice amministrativo (scandalosamente motivate, o immotivate, che dir si voglia) - di dover assistere anche a questo.

    Mi permetto di aprire una discussione (cosa che non avevo ancora fatto, sin qui, e credevo di non avere motivo di fare, sino a ieri), per rendere noto quanto segue.

    Sebbene sul sito giustizia-amministrativa.it non risultava nemmeno la fissazione della causa, in data 31/08/04 si è effettivamente celebrato - innanzi alla IV sezione del Consiglio di Stato - il giudizio di appello conseguente all'impugnazione presentata dal Ministero della Giustizia e relativo all'ordinanza del TAR con la quale gli avvocati difesi dal prof. Abbamonte erano stati ammessi a sostenere direttamente gli scritti, saltando così i quiz del concorso in magistratura.

    E, forse, era meglio se l'udienza non si fosse tenuta.... visto quello che è successo.

    Di seguito, riporto il contenuto dell'ordinanza n. 4064/2004 - non reperibile (per quello che ho capito) via internet - in modo da consentire ai diretti interessati di indignarsi e successivamente reagire nei modi consentiti dalla legge; a tutti gli altri, di riflettere su quello che può avvenire in un'aula di giustizia (o, meglio, in una camera di consiglio)!




    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale


    Sezione Quarta

    composto dai Signori:
    Pres. Paolo Salvatore (Est.)
    Cons. Antonino Anastasi
    Cons. Vito Poli
    Cons. Bruno Mollica
    Cons. Carlo Deodato

    ha pronunciato la presente
    ORDINANZA
    nella camera di consiglio del 31 agosto 2004.
    Visto l'art. 21, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;
    Visto l'appello proposto da:
    MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
    CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
    rappresentatai e difesi dall'AVVOCATURA GEN. STATO
    con domicilio in Roma Via dei Pergolesi 12

    contro

    BUGLIONE MANUELA più altri
    CAFIERO MARCELLA
    CAIAZZO PASQUALINA
    CAPRIATI CLAUDIA
    CAPUOZZO FRANCESCA
    CHILIBERTI FRANCESCA
    CUOZZO PATRIZIA
    D'ARIENZO MARIACONCETTA
    DE FALCO DOMENICO
    DE LUCA GIUSEPPE
    DI BONITO PAOLA
    FONTANA ANGELA
    FORNASIER ALESSIA
    GAMMONE VALENTINA
    INDRACCOLO DOROTEA
    LA TORRE ROSSELLA
    LANDI RAFFAELA
    LOMBARDO FABIO
    MAIO ROBERTA
    MERITO MADDALENA
    MICHI IVA
    MOCELLA DANIELA
    OLIVA FRANCESCO
    OPERATO VITTORIA
    PALLONE SIMONE
    PALMIERI GIORGIO
    REALE MARIA PIA
    ROBUSTELLA ANTONELLA
    SIRABELLA CRISTIANA
    SORRENTINO FRANCESCA
    STARACE ANNA MARIA
    TEDESCO MAURIZIO
    VERDE FRANCO
    rappresentati e difesi dagli avv.ti GIUSEPPE ABBAMONTE e ORAZIO ABBAMONTE con domicilio eletto in Roma Via G.G. PORZIO, 8

    DE IORIO FABIO
    DE IULIIS MARIAELENA
    GOLIA LEOPOLDO IVO
    IMPERATORE ANTONELLA
    MUSELLO RITA
    NASTI IVANA
    NAVARINO ROSARIA
    SATTA ANDREA
    WEBER MARINA
    MIRANDA RAFFAELLA
    FIENGO GIUSEPPE
    FERRI ALESSANDRO
    (non costituitisi)

    per l'annullamento dell'ordinanza del TAR LAZIO - ROMA sezione I n. 3410/2004, resa tra le parti, concernente CONCORSO A 350 POSTI DI UDITORE GIUDIZIARIO;
    visti gli atti e documenti depositati con l'appello;
    vista l'ordinanza di accoglimento della domanda cautelare proposta in primo grado;
    visto l'atto di costituzione in giudizio di:
    BUGLIONE MANUELA più altri, CAFIERO MARCELLA, CAIAZZO PASQUALINA, CAPRIATI CLAUDIA, CAPUOZZO FRANCESCA, CHILIBERTI FRANCESCA, CUOZZO PATRIZIA, D'ARIENZO MARIACONCETTA, DE FALCO DOMENICO, DE LUCA GIUSEPPE, DI BONITO PAOLA, FONTANA ANGELA, FORNASIER ALESSIA, GAMMONE VALENTINA, INDRACCOLO DOROTEA, LA TORRE ROSSELLA, LANDI RAFFAELA, LOMBARDO FABIO, MAIO ROBERTA, MERITO MADDALENA, MICHI IVA, MOCELLA DANIELA, OLIVA FRANCESCO, OPERATO VITTORIA, PALLONE SIMONE, PALMIERI GIORGIO, REALE MARIA PIA, ROBUSTELLA ANTONELLA, SIRABELLA CRISTIANA, SORRENTINO FRANCESCA, STARACE ANNA MARIA, TEDESCO MAURIZIO, VERDE FRANCO

    Udito il relatore Pres. Paolo Salvatore e uditi, altresì, per le parti l'avvocato dello Stato Canzoneri nonchè l'avv. G. Abbamonte;

    considerato che costantemente - con una valutazione che si condivide - il giudice di prime cure ha ritenuto che la mancanta previsione dell'esonero dalla prova preliminare per i candidati in possesso di titoli di studio postuniversitari (diplomi di specializzazione rilasciati in base alla normativa previgente etc) comunque diversi dal diploma di specializzazione per le professioni legali non appare arbitrario o irragionevole in quanto è coerente con la normativa disciplinante l'accesso al concorso giudiziario ed è comunque giustificato dalla circostanza che la scuola di specializzazione per le professioni legali - a differenza degli altri titoli di studio sopra esemplificativamente indicati - è istituzionalmente preordinata ad offrire al laureato una formazione postuniversitaria finalizzata allo svolgimento delle funzioni di magistrato e delle professioni di avvocato o notaio;

    Rilevato che da tale premessa conseguiva l'impossibilità giuridica dell'accoglimento dell'istanza cautelare avanzata dai ricorrenti che risultavano essere - sulla base delle risultanze in atti - tutti dottori di ricerca e/o titolari di diplomi di specializzazione rilasciati in base alla normativa previgente e legittimamente non esonerati dalla prova preliminare e quindi privi di un interesse immediato ed attuale nei confronti degli ammessi direttamente alle prove scritte;

    Ritenuto pertanto che non appare corretto l'operato del giudice di primo grado che ha accolto la richiesta cautelare ammettendo i ricorrenti direttamente alle prove scritte e sospendendo, altresì, la clausola del bando di cui all'art. 4 comma 6 n. 16 lett i;

    Considerato, pertanto, che l'appello del Ministero di Grazia e Giustizia debba essere accolto
    P.Q.M.
    accoglie l'appello suindicato e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, respinge l'istanza cautelare proposta in primo grado.

    La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a dare comunicazione alle parti.
    Roma, 31 agosto 2004
    F.to IL PRESIDENTE REL.
    IL SEGRETARIO



    Fine dell'ordinanza!


    In poche parole, il CdS - prendendo una svista clamorosa - ha trattato gli appellati (tutti avvocati), come "vecchi" specializzati o dottorati di ricerca ed ha revocato l'istanza cautelare emessa dal TAR nei loro confronti!!!!!


    Quid juris?


    L'ordinanza che ho riportato sopra non è stata ancora notificata al prof. Abbamonte: qualora lo fosse, deve essere impugnata entro 30 gg. - ex art. 395 comma 1 n. 4 c.p.c. - per revocazione, atteso che la stessa "è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa"; qualora, invece, non fosse notificata, il termine è quello "lungo" di un anno e 45 gg. di cui all'art. 327 c.p.c.
    E' del tutto evidente che, nel caso di conversione in legge del decreto legge che riconosce il beneficio della esenzione dai quiz indistintamente a tutti gli avvocati (ricorrenti o meno) verrebbe meno la materia del contendere; ma, giacchè la conversione in legge è comunque - allo stato - una mera eventualità e, comunque, vi potrebbero essere delle modifiche in sede di conversione (modifiche tese, ad esempio, a limitare il riconosciuto beneficio agli avvocati con almeno tre anni di iscrizione all'albo), è chiaro che bisogna essere pronti ad agire in revocazione.
    Nel caso di mancata conversione del d.l., infatti, il passaggio in giudicato dell'ordinanza soprariportata (per quanto la stessa sia frutto di un palese errore di fatto) sarebbe comunque "inoppugnabile" per gli appellati che non abbiano impugnato nei termini il provvedimento di rigetto!


    Chiedo scusa alle persone i cui nominativi ho riportato sopra (tra quei nomi, ovviamente, c'è pure il mio): se l'ho fatto, evitando volutamente di mettere un omissis - cosa peraltro non contrastante con la normativa in tema di privacy, trattandosi comunque di un provvedimento pubblico, emesso (ahimè) nel nome del popolo italiano - è soltanto perchè ho ritenuto che gli interessati, ove non informati direttamente dell'accaduto, dovessero avere la possibilità di "conoscere per deliberare".


    Domanda semiseria: che tipo di vino stavano bevendo in quella camera di consiglio mentre scrivevano la motivazione dell'ordinanza????


    Brevissima considerazione dello scrivente: posto che, adesso, non dimenticherò più che cos'è la "revocazione"... cos'altro devono vedere i miei occhi di avvocato???


    TRUMAN


    P.S.: Ringraziando tutti coloro che leggeranno questo post facendosi due risate, aspetto - come è ovvio - la risposta di quanti vorranno farmi conoscere le proprie impressioni al riguardo!




    ..capisciammè..
     
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  5. JOJO JO
     
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    CITAZIONE (UnIvan @ 12/9/2004, 12:09)
    CITAZIONE (Truman 77 @ 10/9/2004, 13:24)
    Che la storia di questi concorsi fosse, ormai, più vicina alla "farsa"    che alla "tragedia"   , è cosa che sembrava chiara a tutti; ma non mi sarei mai aspettato - nonostante la lettura delle precedenti ordinanze del giudice amministrativo (scandalosamente motivate, o immotivate, che dir si voglia)    - di dover assistere anche a questo.          

    Mi permetto di aprire una discussione (cosa che non avevo ancora fatto, sin qui, e credevo di non avere motivo di fare, sino a ieri), per rendere noto quanto segue.

    Sebbene sul sito giustizia-amministrativa.it non risultava nemmeno la fissazione della causa, in data 31/08/04 si è effettivamente celebrato - innanzi alla IV sezione del Consiglio di Stato - il giudizio di appello conseguente all'impugnazione presentata dal Ministero della Giustizia e relativo all'ordinanza del TAR con la quale gli avvocati difesi dal prof. Abbamonte erano stati ammessi a sostenere direttamente gli scritti, saltando così i quiz del concorso in magistratura.

    E, forse, era meglio se l'udienza non si fosse tenuta.... visto quello che è successo.

    Di seguito, riporto il contenuto dell'ordinanza n. 4064/2004 - non reperibile (per quello che ho capito) via internet - in modo da consentire ai diretti interessati di indignarsi e successivamente reagire nei modi consentiti dalla legge; a tutti gli altri, di riflettere su quello che può avvenire in un'aula di giustizia (o, meglio, in una camera di consiglio)!




    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale


    Sezione Quarta

    composto dai Signori:
    Pres. Paolo Salvatore (Est.)
    Cons. Antonino Anastasi
    Cons. Vito Poli
    Cons. Bruno Mollica
    Cons. Carlo Deodato

    ha pronunciato la presente
    ORDINANZA
    nella camera di consiglio del 31 agosto 2004.
    Visto l'art. 21, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;
    Visto l'appello proposto da:
    MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
    CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
    rappresentatai e difesi dall'AVVOCATURA GEN. STATO
    con domicilio in Roma Via dei Pergolesi 12

    contro

    BUGLIONE MANUELA più altri
    CAFIERO MARCELLA
    CAIAZZO PASQUALINA
    CAPRIATI CLAUDIA
    CAPUOZZO FRANCESCA
    CHILIBERTI FRANCESCA
    CUOZZO PATRIZIA
    D'ARIENZO MARIACONCETTA
    DE FALCO DOMENICO
    DE LUCA GIUSEPPE
    DI BONITO PAOLA
    FONTANA ANGELA
    FORNASIER ALESSIA
    GAMMONE VALENTINA
    INDRACCOLO DOROTEA
    LA TORRE ROSSELLA
    LANDI RAFFAELA
    LOMBARDO FABIO
    MAIO ROBERTA
    MERITO MADDALENA
    MICHI IVA
    MOCELLA DANIELA
    OLIVA FRANCESCO
    OPERATO VITTORIA
    PALLONE SIMONE
    PALMIERI GIORGIO
    REALE MARIA PIA
    ROBUSTELLA ANTONELLA
    SIRABELLA CRISTIANA
    SORRENTINO FRANCESCA
    STARACE ANNA MARIA
    TEDESCO MAURIZIO
    VERDE FRANCO
    rappresentati e difesi dagli avv.ti GIUSEPPE ABBAMONTE e ORAZIO ABBAMONTE con domicilio eletto in Roma Via G.G. PORZIO, 8

    DE IORIO FABIO
    DE IULIIS MARIAELENA
    GOLIA LEOPOLDO IVO
    IMPERATORE ANTONELLA
    MUSELLO RITA
    NASTI IVANA
    NAVARINO ROSARIA
    SATTA ANDREA
    WEBER MARINA
    MIRANDA RAFFAELLA
    FIENGO GIUSEPPE
    FERRI ALESSANDRO
    (non costituitisi)

    per l'annullamento dell'ordinanza del TAR LAZIO - ROMA sezione I n. 3410/2004, resa tra le parti, concernente CONCORSO A 350 POSTI DI UDITORE GIUDIZIARIO;
    visti gli atti e documenti depositati con l'appello;
    vista l'ordinanza di accoglimento della domanda cautelare proposta in primo grado;
    visto l'atto di costituzione in giudizio di:
    BUGLIONE MANUELA più altri, CAFIERO MARCELLA, CAIAZZO PASQUALINA, CAPRIATI CLAUDIA, CAPUOZZO FRANCESCA, CHILIBERTI FRANCESCA, CUOZZO PATRIZIA, D'ARIENZO MARIACONCETTA, DE FALCO DOMENICO, DE LUCA GIUSEPPE, DI BONITO PAOLA, FONTANA ANGELA, FORNASIER ALESSIA, GAMMONE VALENTINA, INDRACCOLO DOROTEA, LA TORRE ROSSELLA, LANDI RAFFAELA, LOMBARDO FABIO, MAIO ROBERTA, MERITO MADDALENA, MICHI IVA, MOCELLA DANIELA, OLIVA FRANCESCO, OPERATO VITTORIA, PALLONE SIMONE, PALMIERI GIORGIO, REALE MARIA PIA, ROBUSTELLA ANTONELLA, SIRABELLA CRISTIANA, SORRENTINO FRANCESCA, STARACE ANNA MARIA, TEDESCO MAURIZIO, VERDE FRANCO

    Udito il relatore Pres. Paolo Salvatore e uditi, altresì, per le parti l'avvocato dello Stato Canzoneri nonchè l'avv. G. Abbamonte;

    considerato che costantemente - con una valutazione che si condivide - il giudice di prime cure ha ritenuto che la mancanta previsione dell'esonero dalla prova preliminare per i candidati in possesso di titoli di studio postuniversitari (diplomi di specializzazione rilasciati in base alla normativa previgente etc) comunque diversi dal diploma di specializzazione per le professioni legali non appare arbitrario o irragionevole in quanto è coerente con la normativa disciplinante l'accesso al concorso giudiziario ed è comunque giustificato dalla circostanza che la scuola di specializzazione per le professioni legali - a differenza degli altri titoli di studio sopra esemplificativamente indicati - è istituzionalmente preordinata ad offrire al laureato una formazione postuniversitaria finalizzata allo svolgimento delle funzioni di magistrato e delle professioni di avvocato o notaio;

    Rilevato che da tale premessa conseguiva l'impossibilità giuridica dell'accoglimento dell'istanza cautelare avanzata dai ricorrenti che risultavano essere - sulla base delle risultanze in atti - tutti dottori di ricerca e/o titolari di diplomi di specializzazione rilasciati in base alla normativa previgente e legittimamente non esonerati dalla prova preliminare e quindi privi di un interesse immediato ed attuale nei confronti degli ammessi direttamente alle prove scritte;

    Ritenuto pertanto che non appare corretto l'operato del giudice di primo grado che ha accolto la richiesta cautelare ammettendo i ricorrenti direttamente alle prove scritte e sospendendo, altresì, la clausola del bando di cui all'art. 4 comma 6 n. 16 lett i;

    Considerato, pertanto, che l'appello del Ministero di Grazia e Giustizia debba essere accolto
    P.Q.M.
    accoglie l'appello suindicato e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, respinge l'istanza cautelare proposta in primo grado.

    La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a dare comunicazione alle parti.
    Roma, 31 agosto 2004
    F.to IL PRESIDENTE REL.
    IL SEGRETARIO



    Fine dell'ordinanza!          


    In poche parole, il CdS - prendendo una svista clamorosa - ha trattato gli appellati (tutti avvocati), come "vecchi" specializzati o dottorati di ricerca ed ha revocato l'istanza cautelare emessa dal TAR nei loro confronti!!!!!  


    Quid juris?


    L'ordinanza che ho riportato sopra non è stata ancora notificata al prof. Abbamonte: qualora lo fosse, deve essere impugnata entro 30 gg. - ex art. 395 comma 1 n. 4 c.p.c. - per revocazione, atteso che la stessa "è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa"; qualora, invece, non fosse notificata, il termine è quello "lungo" di un anno e 45 gg. di cui all'art. 327 c.p.c.
    E' del tutto evidente che, nel caso di conversione in legge del decreto legge che riconosce il beneficio della esenzione dai quiz indistintamente a tutti gli avvocati (ricorrenti o meno) verrebbe meno la materia del contendere; ma, giacchè la conversione in legge è comunque - allo stato - una mera eventualità e, comunque, vi potrebbero essere delle modifiche in sede di conversione (modifiche tese, ad esempio, a limitare il riconosciuto beneficio agli avvocati con almeno tre anni di iscrizione all'albo), è chiaro che bisogna essere pronti ad agire in revocazione.
    Nel caso di mancata conversione del d.l., infatti, il passaggio in giudicato dell'ordinanza soprariportata (per quanto la stessa sia frutto di un palese errore di fatto) sarebbe comunque "inoppugnabile" per gli appellati che non abbiano impugnato nei termini il provvedimento di rigetto!


    Chiedo scusa alle persone i cui nominativi ho riportato sopra (tra quei nomi, ovviamente, c'è pure il mio): se l'ho fatto, evitando volutamente di mettere un omissis - cosa peraltro non contrastante con la normativa in tema di privacy, trattandosi comunque di un provvedimento pubblico, emesso (ahimè) nel nome del popolo italiano - è soltanto perchè ho ritenuto che gli interessati, ove non informati direttamente dell'accaduto, dovessero avere la possibilità di "conoscere per deliberare".


    Domanda semiseria: che tipo di vino stavano bevendo in quella camera di consiglio mentre scrivevano la motivazione dell'ordinanza????  


    Brevissima considerazione dello scrivente: posto che, adesso, non dimenticherò più che cos'è la "revocazione"... cos'altro devono vedere i miei occhi di avvocato???          


    TRUMAN


    P.S.: Ringraziando tutti coloro che leggeranno questo post facendosi due risate, aspetto - come è ovvio - la risposta di quanti vorranno farmi conoscere le proprie impressioni al riguardo!




    ..capisciammè..

    Oh, rieccoti, non ti ho più sentito... Buona domenica
     
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    CITAZIONE (gianlu75 @ 11/9/2004, 17:06)
    Faccio notare che lo stesso collegio ha deciso nella medesima udienza, rispetto ai medesimi ricorrenti, difesi dal medesimo avvocato sia rispetto al primo concorso che rispetto al secondo concorso. Una volta in un senso ed una volta in un altro....da ciò si dovrebbe evincere che è semplicemente un errore da "taglia, copia ed incolla"

    Ringrazio Gianlu per l'informazione (e la copia dell'ordinanza emessa dal CdS in pari data, della quale ignoravo l'esistenza).


    Per motivi di completezza, a questo punto, riporto anche il testo della seconda ordinanza, quella esente da errori di fatto.


    ATTENZIONE
    Preciso che l'ordinanza sbagliata (frutto di un errato "copia e incolla") - quella, per intenderci, con la quale ho aperto questa discussione - si riferisce al concorso per 350 posti, il secondo: quello che è stato bandito a marzo 2004.
    Quella che - grazie a Gianlu - riporto (solo ora) di seguito, invece, che rigetta l'appello promosso dal Ministero contro gli avvocati difesi dal prof. Abbamonte, si riferisce al concorso per 380 posti, vale a dire il primo, quello bandito a febbraio 2004.


    MIA BREVE CONSIDERAZIONE FINALE
    Alle condizioni sopra esposte, resta in ogni caso la necessità di proporre l'impugnazione per revocazione in caso di immediata notifica dell'ordinanza frutto di errore di fatto.
    Allo stesso modo, resta in ogni caso lo sdegno per quello che è successo all'udienza del 31/8/04: provvedimenti che incidono così profondamente nella vita delle persone non dovrebbero firmarsi con tanta superficialità!



    Segue testo della seconda ordinanza del CdS emessa in data 31/8/04:



    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

    Registro Ordinanze:4188/2004
    Registro Generale:7399/2004

    Sezione Quarta

    composto dai Signori:
    Pres. Paolo Salvatore
    Cons. Antonino Anastasi
    Cons. Vito Poli
    Cons. Bruno Mollica
    Cons. Adolfo Metro (Est.)
    ha pronunciato la presente
    ORDINANZA

    nella Camera di Consiglio del 31 Agosto 2004 .

    Visto l'art.21, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;

    Visto l'appello proposto da:
    MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
    CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
    rappresentati e difesi dall’AVVOCATURA GEN. STATO
    con domicilio in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12

    contro

    ABBONDATI MARIA CRISTINA
    ANNUNZIATA TONIA
    BALSANO STEFANO
    BORTONE PIERPAOLO
    BUGLIONE MANUELA
    CAFIERO MARCELLA
    CAIAZZO PASQUALINA
    CAPPUCCIO EMMA LORENA
    CAPRIATI CLAUDIA
    CAPUOZZO FRANCESCA
    CHILIBERTI FRANCESCA
    CIOLLARO MARIA LAURA
    CUOZZO PATRIZIA
    D'ARIENZO MARIA CONCETTA
    D'URSO GIANCARLA
    DE FALCO DOMENICO
    DE FUSCO MARCO
    DE GIORGI ALESSANDRA
    DE LUCA GIUSEPPE
    DI BITONTO ANTONELLA
    DI BONITO PAOLA
    DI VUOLO SERAFINA
    FIORILLO LUCIA
    FONTANA ANGELA
    FORNASIER ALESSIA
    GAMMONE VALENTINA
    GENOVESE ELVIRA
    GENTILE PAOLINA
    GIANNUZZI IRENE ADA
    INDRACCOLO DOROTEA
    LA TORRE ROSSELLA
    LANDI RAFFAELLA
    LOMBARDO FABIO
    MAIO ROBERTA
    MAISTO LORENA
    MANNINO ORNELLA
    MARTINO MARIA
    MASSIMO VINCENZO
    MERITO MADDALENA
    MICHI IVA
    MOCCIA FRANCA
    MOCELLA DANIELA
    NESTORE BARBARA
    NICOLETTI STEFANO
    NIGLIO ANNABARBARA
    OLIVA FRANCESCO
    OPERATO VITTORIA
    PALLONE SIMONE
    PALMIERI GIORGIO
    PELELLA SERENA
    PROVENZANO ANSELMO
    RABUANO ROSARIO
    REALE MARIA PIA
    ROBUSTELLA ANTONELLA
    SCIABBARRA' ANGELA
    SIRABELLA CRISTIANA
    SORRENTINO FRANCESCA
    STARACE ANNA MARIA
    TEDESCO MAURIZIO
    TISEO ANNA
    VERDE FRANCO
    rappresentati e difesi dagli Avv.ti GIUSEPPE ABBAMONTE e ORAZIO ABBAMONTE
    con domicilio eletto in Roma VIA G.G.PORRO,8

    e nei confronti di
    MIRANDA RAFFAELLA
    FIENGO GIUSEPPE
    POLITO GIUSEPPINA
    PIETROPINTO RAFFAELE
    COSENTINO MARIA LUDOVICA
    D'AGOSTINO CLAUDIA
    EMMANUELE GIUSEPPINA
    DE LEONE EGIDIO
    POLITO IRENE
    GELSO GIANLUCA
    MEROLA MARIANGELA
    POLITO RITA
    GENOVESE LAURA
    GIANCASPRO ANNA
    PETTI ROBERTA
    CANTELMO ALESSANDRO
    GALDIERO RAFFAELLA
    MAZZA GIORGIA
    BRANCATO VALERIA
    TAGLIAFIERRO DORA
    RUSSO ARCANGELO
    SANTAMARIA SERENA
    TARALLO ANTONIO
    FUCITO MARIO
    PALUMBO RACHELE
    SQUILLANTE DEA
    BUONAVOLONTA MARGHERITA
    BORRIELLO ANGELICA
    FALCIANO GENNY
    SAVINO VITO
    SANTARSIERO GRAZIA
    MATRONE EMILIANA
    LEO VALERIA
    ASTARITA GIOVANNA
    PUCCI RAFFAELE
    TERRANOVA VIRGINIA
    ARENIELLO DARIO
    BASILE FRANCESCO
    RIGNANESE STEFANIA
    PELUSO PASQUALE
    TESTA LAURA
    FORTE MARIA SILVANA
    DE LORENZO ALBERTO
    BORRASI IDA
    RINALDI ANNAMARIA
    PARENTE ANTONELLA
    BENESTANTE MARIAROSARIA
    FUSCO CLAUDIO
    FERRARO ROSA
    DOVETTO ALFREDO
    PIPI LORELLA
    rappresentati e difesi da: Avv. FRANCO GAETANO SCOCA
    con domicilio eletto in Roma VIA G.PAISIELLO, 55

    CAGNAZZI CARLO LUCA non costituitosi;
    CAVALLO LUCIA non costituitosi;
    DE IORIO FABIO non costituitosi;
    DE IULIIS MARIAELENA non costituitosi;
    FERRI ALESSANDRO non costituitosi;
    MANCUSI BARONE ROSA non costituitosi;
    MARRAZZO MONICA non costituitosi;
    MUSELLO RITA non costituitosi;
    SCHIAVELLI CRISTIANA non costituitosi;

    per l'annullamento dell'ordinanza del TAR LAZIO - ROMA :Sezione I n. 2982/2004, resa tra le parti, concernente CONCORSO A 380 POSTI DI UDITORE GIUDIZIARIO;

    Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;
    Vista l'ordinanza di accoglimento della domanda cautelare proposta in primo grado;
    Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
    ABBONDATI MARIA CRISTINA ANNUNZIATA TONIA ARENIELLO DARIO ASTARITA GIOVANNA BALSANO STEFANO BASILE FRANCESCO BENESTANTE MARIAROSARIA BORRASI IDA BORRIELLO ANGELICA BORTONE PIERPAOLO BRANCATO VALERIA BUGLIONE MANUELA BUONAVOLONTA MARGHERITA CAFIERO MARCELLA CAIAZZO PASQUALINA CANTELMO ALESSANDRO CAPPUCCIO EMMA LORENA CAPRIATI CLAUDIA CAPUOZZO FRANCESCA CHILIBERTI FRANCESCA CIOLLARO MARIA LAURA COSENTINO MARIA LUDOVICA CUOZZO PATRIZIA D'AGOSTINO CLAUDIA D'ARIENZO MARIA CONCETTA D'URSO GIANCARLA DE FALCO DOMENICO DE FUSCO MARCO DE GIORGI ALESSANDRA DE LEONE EGIDIO DE LORENZO ALBERTO DE LUCA GIUSEPPE DI BITONTO ANTONELLA DI BONITO PAOLA DI VUOLO SERAFINA DOVETTO ALFREDO EMMANUELE GIUSEPPINA FALCIANO GENNY FERRARO ROSA FIENGO GIUSEPPE FIORILLO LUCIA FONTANA ANGELA FORNASIER ALESSIA FORTE MARIA SILVANA FUCITO MARIO FUSCO CLAUDIO GALDIERO RAFFAELLA GAMMONE VALENTINA GELSO GIANLUCA GENOVESE ELVIRA GENOVESE LAURA GENTILE PAOLINA GIANCASPRO ANNA GIANNUZZI IRENE ADA INDRACCOLO DOROTEA LA TORRE ROSSELLA LANDI RAFFAELLA LEO VALERIA LOMBARDO FABIO MAIO ROBERTA MAISTO LORENA MANNINO ORNELLA MARTINO MARIA MASSIMO VINCENZO MATRONE EMILIANA MAZZA GIORGIA MERITO MADDALENA MEROLA MARIANGELA MICHI IVA MIRANDA RAFFAELLA MOCCIA FRANCA MOCELLA DANIELA NESTORE BARBARA NICOLETTI STEFANO NIGLIO ANNABARBARA OLIVA FRANCESCO OPERATO VITTORIA PALLONE SIMONE PALMIERI GIORGIO PALUMBO RACHELE PARENTE ANTONELLA PELELLA SERENA PELUSO PASQUALE PETTI ROBERTA PIETROPINTO RAFFAELE PIPI LORELLA POLITO GIUSEPPINA POLITO IRENE POLITO RITA PROVENZANO ANSELMO PUCCI RAFFAELE RABUANO ROSARIO REALE MARIA PIA RIGNANESE STEFANIA RINALDI ANNAMARIA ROBUSTELLA ANTONELLA RUSSO ARCANGELO SANTAMARIA SERENA SANTARSIERO GRAZIA SAVINO VITO SCIABBARRA' ANGELA SIRABELLA CRISTIANA SORRENTINO RANCESCA SQUILLANTE DEA STARACE ANNA MARIA TAGLIAFIERRO DORA TARALLO ANTONIO TEDESCO MAURIZIO TERRANOVA VIRGINIA TESTA LAURA TISEO ANNA VERDE FRANCO

    Udito il relatore Cons. Adolfo Metro e uditi, altresì, per le parti l’Avvocato dello Stato D Canzoneri nonchè gli avvocati Scoca F.G. e G. Abbamonte;

    Considerato che sussiste il presupposto del pregiudizio grave e irreparabile, che deriverebbe dalla esecuzione dell’atto impugnato, a carico di parte appellata, ricorrente in primo grado;

    Considerato altresì che, ad una sommaria delibazione, propria della fase cautelare, si condivide la valutazione effettuata dal giudice di prime cure, in ordine al sospetto di incostituzionalità, già rimesso dinanzi al giudice delle leggi, riguardante la mancata previsione dell’esonero dalla prova preliminare per i candidati in possesso del titolo di avvocato, in raffronto con il fatto che il conseguimento del diploma di specializzazione è, a sua volta, (anche) titolo per accedere alla prova di abilitazione dell’esame di avvocato;

    Considerato e ritenuto che al giudice adito in sede cautelare, non può precludersi, se non a costo di rendere non effettiva la tutela giurisdizionale, in presenza di censure di illegittimità derivanti da norme sulle quali ricade un sospetto di incostituzionalità, la cui questione sia già devoluta alla Corte Costituzionale (e la cui non manifesta infondatezza finisce per coincidere, in sede cautelare, con il prescritto requisito del fumus boni juris), il potere di disapplicare, medio tempore, gli atti normativi in questione e di provvedere alla ammissione con riserva, fino all’esito del giudizio di costituzionalità;

    Considerato pertanto che appare corretto l’operato del giudice di primo grado, che ha accolto la richiesta cautelare fino all’esito del giudizio dinanzi alla Corte Costituzionale;

    Considerato pertanto che sotto tale profilo l’appello del Ministero di Grazia e Giustizia vada respinto;

    P.Q.M.

    Respinge l’appello nei sensi di cui in motivazione.


    La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

    Roma, 31 Agosto 2004

    F.to IL PRESIDENTE: Paolo Salvatore
    L'ESTENSORE: Adolfo Metro

    IL SEGRETARIO
    Giuseppe Testa
     
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  7. tristezzinfinit
     
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    Premesso che gli errori materiali sono inconvenienti che possono capitare a chiunque e che non mi suscitano alcun sentimento di sdegno, continuo a ritenere che nella specie non si tratta di errore di fatto, bensì di semplice errore materiale, che può essere corretto con il procedimento per la correzione degli errori materiali, attivabile anche ad istanza congiunta di ricorrente e resistente.
     
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  8. gianlu75
     
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    CITAZIONE (tristezzinfinit @ 12/9/2004, 20:02)
    Premesso che gli errori materiali sono inconvenienti che possono capitare a chiunque e che non mi suscitano alcun sentimento di sdegno, continuo a ritenere che nella specie non si tratta di errore di fatto, bensì di semplice errore materiale, che può essere corretto con il procedimento per la correzione degli errori materiali, attivabile anche ad istanza congiunta di ricorrente e resistente.

    Non credo che possa trattarsi di mero errore materiale, perchè la sentenza ha una sua logicità intrinseca [tant'è che qualcuno ci era cascato] . Metto di seguito le definizione che ho trovato

    a) Le pronunzie della Corte propongono un identica configurazione dell’<errore di fatto> che può legittimare l’intervento correttivo ex art. 625 bis c.p.p. Mancando nel testo della norma ogni indicazione interpretativa, la Cassazione ha fatto ricorso a quella fornita dal combinato disposto dell’art. 391 bis c.p.c. e del co. 4° dell’art. 395 c.p.c. (casi di revocazione): “(...) vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita”.

    b) <errore materiale>: quest’ultimo si realizza, infatti, quando vi è una difformità fra ciò che appare dalla ‘decisione’ e ciò che il giudice voleva manifestare; dunque, l’errore non interviene ab initio, influendo sulla formazione della volontà del giudice, ma si manifesta soltanto nel momento conclusivo del ragionamento, come mancanza di armonia fra l’estrinsecazione formale della decisione e quanto il giudice avrebbe voluto ‘realmente’ esprimere[16].

    Edited by gianlu75 - 12/9/2004, 20:25
     
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    enfant terrible

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    CITAZIONE (tristezzinfinit @ 12/9/2004, 20:02)
    Premesso che gli errori materiali sono inconvenienti che possono capitare a chiunque e che non mi suscitano alcun sentimento di sdegno, continuo a ritenere che nella specie non si tratta di errore di fatto, bensì di semplice errore materiale, che può essere corretto con il procedimento per la correzione degli errori materiali, attivabile anche ad istanza congiunta di ricorrente e resistente.

    Errore materiale? Non credo!


    A prescindere dalle intenzioni dell'estensore della motivazione, conta il risultato.


    Se l'errore avesse avuto riguardo ad una parte del provvedimento (una frase, una parola, etc.) e fosse stato "ictu oculi" riconoscibile, guardando al solo contenuto dell'atto, allora si sarebbe potuto parlare di "errore materiale".


    Se, viceversa, come in questo caso, l'errore riguarda l'intero provvedimento (la cui motivazione è intrinsecamente coerente ed ineccepibile, salvo riguardare una situazione di fatto diversa da quella esistente ed accertata in primo grado: gli appellati sono avvocati e non specializzati) ed è individuabile soltanto conoscendo gli atti di causa, si deve parlare - a mio avviso - di errore di fatto (quello che una volta era il "travisamento", eccepibile anche in cassazione, se non vado errato).


    Occupandomi di procedura penale, sono andato immediatamente a rivedermi l'art. 130 c.p.p. che parla, non a caso, di "...errori od omissioni che non determinano nullità e la cui eliminazione non comporta una modificazione essenziale dell'atto...".
    Nel caso che occupa, si tratterebbe "appena" di riscrivere completamente il provvedimento, copiando ed incollando il testo corretto!

    Meno correttamente, devo dire, il legislatore processuale civile del 1942 - agli artt. 287, 391-bis e 826 c.p.c. - non si preoccupa di andare al di là dell'espressione "errore materiale", dando per scontato che l'interprete sappia distinguerlo dall'errore di fatto.


    TRUMAN


    P.S.: Giusto per la cronaca, questo messaggio - che contiene unicamente le mie riflessioni in proposito - l'ho scritto prima di leggere quello di Gianluca che mi ha preceduto, facendo addirittura una ricerca giurisprudenziale sul punto.

    P.S.2: Gianluca, una di queste volte bisognerà proprio che te la offra questa pizza!

    Edited by Truman 77 - 12/9/2004, 20:41
     
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  10. tristezzinfinit
     
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    Secondo me l'errore materiale è proprio quello che dice Gianluca, cioè "quando vi è una difformità fra ciò che appare dalla ‘decisione’ e ciò che il giudice voleva manifestare; dunque, l’errore non interviene ab initio, influendo sulla formazione della volontà del giudice...", mentre l'errore di fatto è quello che interviene ab initio influendo sulla formazione della volontà del giudice.
    Pertanto credo che l'errore nella materiale collazione della sentenza appartenga alla categoria degli errori materiali, in quanto non c'è il doppio passaggio travisamento-errore ma consiste semplicemente nell'errata copiatura della minuta.
     
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24 replies since 10/9/2004, 12:24   2603 views
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