CdS, avvocati e quiz: sembra incredibile, eppure..

conversione del d.l. o revocazione???

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  1. - Truman -
     
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    enfant terrible

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    CITAZIONE (tristezzinfinit @ 12/9/2004, 20:02)
    Premesso che gli errori materiali sono inconvenienti che possono capitare a chiunque e che non mi suscitano alcun sentimento di sdegno, continuo a ritenere che nella specie non si tratta di errore di fatto, bensì di semplice errore materiale, che può essere corretto con il procedimento per la correzione degli errori materiali, attivabile anche ad istanza congiunta di ricorrente e resistente.

    Errore materiale? Non credo!


    A prescindere dalle intenzioni dell'estensore della motivazione, conta il risultato.


    Se l'errore avesse avuto riguardo ad una parte del provvedimento (una frase, una parola, etc.) e fosse stato "ictu oculi" riconoscibile, guardando al solo contenuto dell'atto, allora si sarebbe potuto parlare di "errore materiale".


    Se, viceversa, come in questo caso, l'errore riguarda l'intero provvedimento (la cui motivazione è intrinsecamente coerente ed ineccepibile, salvo riguardare una situazione di fatto diversa da quella esistente ed accertata in primo grado: gli appellati sono avvocati e non specializzati) ed è individuabile soltanto conoscendo gli atti di causa, si deve parlare - a mio avviso - di errore di fatto (quello che una volta era il "travisamento", eccepibile anche in cassazione, se non vado errato).


    Occupandomi di procedura penale, sono andato immediatamente a rivedermi l'art. 130 c.p.p. che parla, non a caso, di "...errori od omissioni che non determinano nullità e la cui eliminazione non comporta una modificazione essenziale dell'atto...".
    Nel caso che occupa, si tratterebbe "appena" di riscrivere completamente il provvedimento, copiando ed incollando il testo corretto!

    Meno correttamente, devo dire, il legislatore processuale civile del 1942 - agli artt. 287, 391-bis e 826 c.p.c. - non si preoccupa di andare al di là dell'espressione "errore materiale", dando per scontato che l'interprete sappia distinguerlo dall'errore di fatto.


    TRUMAN


    P.S.: Giusto per la cronaca, questo messaggio - che contiene unicamente le mie riflessioni in proposito - l'ho scritto prima di leggere quello di Gianluca che mi ha preceduto, facendo addirittura una ricerca giurisprudenziale sul punto.

    P.S.2: Gianluca, una di queste volte bisognerà proprio che te la offra questa pizza!

    Edited by Truman 77 - 12/9/2004, 20:41
     
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24 replies since 10/9/2004, 12:24   2603 views
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