CdS, avvocati e quiz: sembra incredibile, eppure..

conversione del d.l. o revocazione???

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  1. gianlu75
     
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    CITAZIONE (tristezzinfinit @ 12/9/2004, 20:02)
    Premesso che gli errori materiali sono inconvenienti che possono capitare a chiunque e che non mi suscitano alcun sentimento di sdegno, continuo a ritenere che nella specie non si tratta di errore di fatto, bensì di semplice errore materiale, che può essere corretto con il procedimento per la correzione degli errori materiali, attivabile anche ad istanza congiunta di ricorrente e resistente.

    Non credo che possa trattarsi di mero errore materiale, perchè la sentenza ha una sua logicità intrinseca [tant'è che qualcuno ci era cascato] . Metto di seguito le definizione che ho trovato

    a) Le pronunzie della Corte propongono un identica configurazione dell’<errore di fatto> che può legittimare l’intervento correttivo ex art. 625 bis c.p.p. Mancando nel testo della norma ogni indicazione interpretativa, la Cassazione ha fatto ricorso a quella fornita dal combinato disposto dell’art. 391 bis c.p.c. e del co. 4° dell’art. 395 c.p.c. (casi di revocazione): “(...) vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita”.

    b) <errore materiale>: quest’ultimo si realizza, infatti, quando vi è una difformità fra ciò che appare dalla ‘decisione’ e ciò che il giudice voleva manifestare; dunque, l’errore non interviene ab initio, influendo sulla formazione della volontà del giudice, ma si manifesta soltanto nel momento conclusivo del ragionamento, come mancanza di armonia fra l’estrinsecazione formale della decisione e quanto il giudice avrebbe voluto ‘realmente’ esprimere[16].

    Edited by gianlu75 - 12/9/2004, 20:25
     
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24 replies since 10/9/2004, 12:24   2603 views
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