enfant terrible
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CITAZIONE (gianlu75 @ 11/9/2004, 17:06) | Faccio notare che lo stesso collegio ha deciso nella medesima udienza, rispetto ai medesimi ricorrenti, difesi dal medesimo avvocato sia rispetto al primo concorso che rispetto al secondo concorso. Una volta in un senso ed una volta in un altro....da ciò si dovrebbe evincere che è semplicemente un errore da "taglia, copia ed incolla" |
Ringrazio Gianlu per l'informazione (e la copia dell'ordinanza emessa dal CdS in pari data, della quale ignoravo l'esistenza).
Per motivi di completezza, a questo punto, riporto anche il testo della seconda ordinanza, quella esente da errori di fatto.
ATTENZIONE Preciso che l'ordinanza sbagliata (frutto di un errato "copia e incolla") - quella, per intenderci, con la quale ho aperto questa discussione - si riferisce al concorso per 350 posti, il secondo: quello che è stato bandito a marzo 2004. Quella che - grazie a Gianlu - riporto (solo ora) di seguito, invece, che rigetta l'appello promosso dal Ministero contro gli avvocati difesi dal prof. Abbamonte, si riferisce al concorso per 380 posti, vale a dire il primo, quello bandito a febbraio 2004.
MIA BREVE CONSIDERAZIONE FINALE Alle condizioni sopra esposte, resta in ogni caso la necessità di proporre l'impugnazione per revocazione in caso di immediata notifica dell'ordinanza frutto di errore di fatto. Allo stesso modo, resta in ogni caso lo sdegno per quello che è successo all'udienza del 31/8/04: provvedimenti che incidono così profondamente nella vita delle persone non dovrebbero firmarsi con tanta superficialità!
Segue testo della seconda ordinanza del CdS emessa in data 31/8/04:
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Registro Ordinanze:4188/2004 Registro Generale:7399/2004
Sezione Quarta
composto dai Signori: Pres. Paolo Salvatore Cons. Antonino Anastasi Cons. Vito Poli Cons. Bruno Mollica Cons. Adolfo Metro (Est.) ha pronunciato la presente ORDINANZA
nella Camera di Consiglio del 31 Agosto 2004 .
Visto l'art.21, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;
Visto l'appello proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA rappresentati e difesi dall’AVVOCATURA GEN. STATO con domicilio in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12
contro
ABBONDATI MARIA CRISTINA ANNUNZIATA TONIA BALSANO STEFANO BORTONE PIERPAOLO BUGLIONE MANUELA CAFIERO MARCELLA CAIAZZO PASQUALINA CAPPUCCIO EMMA LORENA CAPRIATI CLAUDIA CAPUOZZO FRANCESCA CHILIBERTI FRANCESCA CIOLLARO MARIA LAURA CUOZZO PATRIZIA D'ARIENZO MARIA CONCETTA D'URSO GIANCARLA DE FALCO DOMENICO DE FUSCO MARCO DE GIORGI ALESSANDRA DE LUCA GIUSEPPE DI BITONTO ANTONELLA DI BONITO PAOLA DI VUOLO SERAFINA FIORILLO LUCIA FONTANA ANGELA FORNASIER ALESSIA GAMMONE VALENTINA GENOVESE ELVIRA GENTILE PAOLINA GIANNUZZI IRENE ADA INDRACCOLO DOROTEA LA TORRE ROSSELLA LANDI RAFFAELLA LOMBARDO FABIO MAIO ROBERTA MAISTO LORENA MANNINO ORNELLA MARTINO MARIA MASSIMO VINCENZO MERITO MADDALENA MICHI IVA MOCCIA FRANCA MOCELLA DANIELA NESTORE BARBARA NICOLETTI STEFANO NIGLIO ANNABARBARA OLIVA FRANCESCO OPERATO VITTORIA PALLONE SIMONE PALMIERI GIORGIO PELELLA SERENA PROVENZANO ANSELMO RABUANO ROSARIO REALE MARIA PIA ROBUSTELLA ANTONELLA SCIABBARRA' ANGELA SIRABELLA CRISTIANA SORRENTINO FRANCESCA STARACE ANNA MARIA TEDESCO MAURIZIO TISEO ANNA VERDE FRANCO rappresentati e difesi dagli Avv.ti GIUSEPPE ABBAMONTE e ORAZIO ABBAMONTE con domicilio eletto in Roma VIA G.G.PORRO,8
e nei confronti di MIRANDA RAFFAELLA FIENGO GIUSEPPE POLITO GIUSEPPINA PIETROPINTO RAFFAELE COSENTINO MARIA LUDOVICA D'AGOSTINO CLAUDIA EMMANUELE GIUSEPPINA DE LEONE EGIDIO POLITO IRENE GELSO GIANLUCA MEROLA MARIANGELA POLITO RITA GENOVESE LAURA GIANCASPRO ANNA PETTI ROBERTA CANTELMO ALESSANDRO GALDIERO RAFFAELLA MAZZA GIORGIA BRANCATO VALERIA TAGLIAFIERRO DORA RUSSO ARCANGELO SANTAMARIA SERENA TARALLO ANTONIO FUCITO MARIO PALUMBO RACHELE SQUILLANTE DEA BUONAVOLONTA MARGHERITA BORRIELLO ANGELICA FALCIANO GENNY SAVINO VITO SANTARSIERO GRAZIA MATRONE EMILIANA LEO VALERIA ASTARITA GIOVANNA PUCCI RAFFAELE TERRANOVA VIRGINIA ARENIELLO DARIO BASILE FRANCESCO RIGNANESE STEFANIA PELUSO PASQUALE TESTA LAURA FORTE MARIA SILVANA DE LORENZO ALBERTO BORRASI IDA RINALDI ANNAMARIA PARENTE ANTONELLA BENESTANTE MARIAROSARIA FUSCO CLAUDIO FERRARO ROSA DOVETTO ALFREDO PIPI LORELLA rappresentati e difesi da: Avv. FRANCO GAETANO SCOCA con domicilio eletto in Roma VIA G.PAISIELLO, 55
CAGNAZZI CARLO LUCA non costituitosi; CAVALLO LUCIA non costituitosi; DE IORIO FABIO non costituitosi; DE IULIIS MARIAELENA non costituitosi; FERRI ALESSANDRO non costituitosi; MANCUSI BARONE ROSA non costituitosi; MARRAZZO MONICA non costituitosi; MUSELLO RITA non costituitosi; SCHIAVELLI CRISTIANA non costituitosi;
per l'annullamento dell'ordinanza del TAR LAZIO - ROMA :Sezione I n. 2982/2004, resa tra le parti, concernente CONCORSO A 380 POSTI DI UDITORE GIUDIZIARIO;
Visti gli atti e documenti depositati con l'appello; Vista l'ordinanza di accoglimento della domanda cautelare proposta in primo grado; Visto l'atto di costituzione in giudizio di: ABBONDATI MARIA CRISTINA ANNUNZIATA TONIA ARENIELLO DARIO ASTARITA GIOVANNA BALSANO STEFANO BASILE FRANCESCO BENESTANTE MARIAROSARIA BORRASI IDA BORRIELLO ANGELICA BORTONE PIERPAOLO BRANCATO VALERIA BUGLIONE MANUELA BUONAVOLONTA MARGHERITA CAFIERO MARCELLA CAIAZZO PASQUALINA CANTELMO ALESSANDRO CAPPUCCIO EMMA LORENA CAPRIATI CLAUDIA CAPUOZZO FRANCESCA CHILIBERTI FRANCESCA CIOLLARO MARIA LAURA COSENTINO MARIA LUDOVICA CUOZZO PATRIZIA D'AGOSTINO CLAUDIA D'ARIENZO MARIA CONCETTA D'URSO GIANCARLA DE FALCO DOMENICO DE FUSCO MARCO DE GIORGI ALESSANDRA DE LEONE EGIDIO DE LORENZO ALBERTO DE LUCA GIUSEPPE DI BITONTO ANTONELLA DI BONITO PAOLA DI VUOLO SERAFINA DOVETTO ALFREDO EMMANUELE GIUSEPPINA FALCIANO GENNY FERRARO ROSA FIENGO GIUSEPPE FIORILLO LUCIA FONTANA ANGELA FORNASIER ALESSIA FORTE MARIA SILVANA FUCITO MARIO FUSCO CLAUDIO GALDIERO RAFFAELLA GAMMONE VALENTINA GELSO GIANLUCA GENOVESE ELVIRA GENOVESE LAURA GENTILE PAOLINA GIANCASPRO ANNA GIANNUZZI IRENE ADA INDRACCOLO DOROTEA LA TORRE ROSSELLA LANDI RAFFAELLA LEO VALERIA LOMBARDO FABIO MAIO ROBERTA MAISTO LORENA MANNINO ORNELLA MARTINO MARIA MASSIMO VINCENZO MATRONE EMILIANA MAZZA GIORGIA MERITO MADDALENA MEROLA MARIANGELA MICHI IVA MIRANDA RAFFAELLA MOCCIA FRANCA MOCELLA DANIELA NESTORE BARBARA NICOLETTI STEFANO NIGLIO ANNABARBARA OLIVA FRANCESCO OPERATO VITTORIA PALLONE SIMONE PALMIERI GIORGIO PALUMBO RACHELE PARENTE ANTONELLA PELELLA SERENA PELUSO PASQUALE PETTI ROBERTA PIETROPINTO RAFFAELE PIPI LORELLA POLITO GIUSEPPINA POLITO IRENE POLITO RITA PROVENZANO ANSELMO PUCCI RAFFAELE RABUANO ROSARIO REALE MARIA PIA RIGNANESE STEFANIA RINALDI ANNAMARIA ROBUSTELLA ANTONELLA RUSSO ARCANGELO SANTAMARIA SERENA SANTARSIERO GRAZIA SAVINO VITO SCIABBARRA' ANGELA SIRABELLA CRISTIANA SORRENTINO RANCESCA SQUILLANTE DEA STARACE ANNA MARIA TAGLIAFIERRO DORA TARALLO ANTONIO TEDESCO MAURIZIO TERRANOVA VIRGINIA TESTA LAURA TISEO ANNA VERDE FRANCO
Udito il relatore Cons. Adolfo Metro e uditi, altresì, per le parti l’Avvocato dello Stato D Canzoneri nonchè gli avvocati Scoca F.G. e G. Abbamonte;
Considerato che sussiste il presupposto del pregiudizio grave e irreparabile, che deriverebbe dalla esecuzione dell’atto impugnato, a carico di parte appellata, ricorrente in primo grado;
Considerato altresì che, ad una sommaria delibazione, propria della fase cautelare, si condivide la valutazione effettuata dal giudice di prime cure, in ordine al sospetto di incostituzionalità, già rimesso dinanzi al giudice delle leggi, riguardante la mancata previsione dell’esonero dalla prova preliminare per i candidati in possesso del titolo di avvocato, in raffronto con il fatto che il conseguimento del diploma di specializzazione è, a sua volta, (anche) titolo per accedere alla prova di abilitazione dell’esame di avvocato;
Considerato e ritenuto che al giudice adito in sede cautelare, non può precludersi, se non a costo di rendere non effettiva la tutela giurisdizionale, in presenza di censure di illegittimità derivanti da norme sulle quali ricade un sospetto di incostituzionalità, la cui questione sia già devoluta alla Corte Costituzionale (e la cui non manifesta infondatezza finisce per coincidere, in sede cautelare, con il prescritto requisito del fumus boni juris), il potere di disapplicare, medio tempore, gli atti normativi in questione e di provvedere alla ammissione con riserva, fino all’esito del giudizio di costituzionalità;
Considerato pertanto che appare corretto l’operato del giudice di primo grado, che ha accolto la richiesta cautelare fino all’esito del giudizio dinanzi alla Corte Costituzionale;
Considerato pertanto che sotto tale profilo l’appello del Ministero di Grazia e Giustizia vada respinto;
P.Q.M.
Respinge l’appello nei sensi di cui in motivazione.
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Roma, 31 Agosto 2004
F.to IL PRESIDENTE: Paolo Salvatore L'ESTENSORE: Adolfo Metro
IL SEGRETARIO Giuseppe Testa
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