CdS, avvocati e quiz: sembra incredibile, eppure..

conversione del d.l. o revocazione???

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  1. - Truman -
     
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    CITAZIONE (gianlu75 @ 11/9/2004, 17:06)
    Faccio notare che lo stesso collegio ha deciso nella medesima udienza, rispetto ai medesimi ricorrenti, difesi dal medesimo avvocato sia rispetto al primo concorso che rispetto al secondo concorso. Una volta in un senso ed una volta in un altro....da ciò si dovrebbe evincere che è semplicemente un errore da "taglia, copia ed incolla"

    Ringrazio Gianlu per l'informazione (e la copia dell'ordinanza emessa dal CdS in pari data, della quale ignoravo l'esistenza).


    Per motivi di completezza, a questo punto, riporto anche il testo della seconda ordinanza, quella esente da errori di fatto.


    ATTENZIONE
    Preciso che l'ordinanza sbagliata (frutto di un errato "copia e incolla") - quella, per intenderci, con la quale ho aperto questa discussione - si riferisce al concorso per 350 posti, il secondo: quello che è stato bandito a marzo 2004.
    Quella che - grazie a Gianlu - riporto (solo ora) di seguito, invece, che rigetta l'appello promosso dal Ministero contro gli avvocati difesi dal prof. Abbamonte, si riferisce al concorso per 380 posti, vale a dire il primo, quello bandito a febbraio 2004.


    MIA BREVE CONSIDERAZIONE FINALE
    Alle condizioni sopra esposte, resta in ogni caso la necessità di proporre l'impugnazione per revocazione in caso di immediata notifica dell'ordinanza frutto di errore di fatto.
    Allo stesso modo, resta in ogni caso lo sdegno per quello che è successo all'udienza del 31/8/04: provvedimenti che incidono così profondamente nella vita delle persone non dovrebbero firmarsi con tanta superficialità!



    Segue testo della seconda ordinanza del CdS emessa in data 31/8/04:



    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

    Registro Ordinanze:4188/2004
    Registro Generale:7399/2004

    Sezione Quarta

    composto dai Signori:
    Pres. Paolo Salvatore
    Cons. Antonino Anastasi
    Cons. Vito Poli
    Cons. Bruno Mollica
    Cons. Adolfo Metro (Est.)
    ha pronunciato la presente
    ORDINANZA

    nella Camera di Consiglio del 31 Agosto 2004 .

    Visto l'art.21, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;

    Visto l'appello proposto da:
    MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
    CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
    rappresentati e difesi dall’AVVOCATURA GEN. STATO
    con domicilio in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12

    contro

    ABBONDATI MARIA CRISTINA
    ANNUNZIATA TONIA
    BALSANO STEFANO
    BORTONE PIERPAOLO
    BUGLIONE MANUELA
    CAFIERO MARCELLA
    CAIAZZO PASQUALINA
    CAPPUCCIO EMMA LORENA
    CAPRIATI CLAUDIA
    CAPUOZZO FRANCESCA
    CHILIBERTI FRANCESCA
    CIOLLARO MARIA LAURA
    CUOZZO PATRIZIA
    D'ARIENZO MARIA CONCETTA
    D'URSO GIANCARLA
    DE FALCO DOMENICO
    DE FUSCO MARCO
    DE GIORGI ALESSANDRA
    DE LUCA GIUSEPPE
    DI BITONTO ANTONELLA
    DI BONITO PAOLA
    DI VUOLO SERAFINA
    FIORILLO LUCIA
    FONTANA ANGELA
    FORNASIER ALESSIA
    GAMMONE VALENTINA
    GENOVESE ELVIRA
    GENTILE PAOLINA
    GIANNUZZI IRENE ADA
    INDRACCOLO DOROTEA
    LA TORRE ROSSELLA
    LANDI RAFFAELLA
    LOMBARDO FABIO
    MAIO ROBERTA
    MAISTO LORENA
    MANNINO ORNELLA
    MARTINO MARIA
    MASSIMO VINCENZO
    MERITO MADDALENA
    MICHI IVA
    MOCCIA FRANCA
    MOCELLA DANIELA
    NESTORE BARBARA
    NICOLETTI STEFANO
    NIGLIO ANNABARBARA
    OLIVA FRANCESCO
    OPERATO VITTORIA
    PALLONE SIMONE
    PALMIERI GIORGIO
    PELELLA SERENA
    PROVENZANO ANSELMO
    RABUANO ROSARIO
    REALE MARIA PIA
    ROBUSTELLA ANTONELLA
    SCIABBARRA' ANGELA
    SIRABELLA CRISTIANA
    SORRENTINO FRANCESCA
    STARACE ANNA MARIA
    TEDESCO MAURIZIO
    TISEO ANNA
    VERDE FRANCO
    rappresentati e difesi dagli Avv.ti GIUSEPPE ABBAMONTE e ORAZIO ABBAMONTE
    con domicilio eletto in Roma VIA G.G.PORRO,8

    e nei confronti di
    MIRANDA RAFFAELLA
    FIENGO GIUSEPPE
    POLITO GIUSEPPINA
    PIETROPINTO RAFFAELE
    COSENTINO MARIA LUDOVICA
    D'AGOSTINO CLAUDIA
    EMMANUELE GIUSEPPINA
    DE LEONE EGIDIO
    POLITO IRENE
    GELSO GIANLUCA
    MEROLA MARIANGELA
    POLITO RITA
    GENOVESE LAURA
    GIANCASPRO ANNA
    PETTI ROBERTA
    CANTELMO ALESSANDRO
    GALDIERO RAFFAELLA
    MAZZA GIORGIA
    BRANCATO VALERIA
    TAGLIAFIERRO DORA
    RUSSO ARCANGELO
    SANTAMARIA SERENA
    TARALLO ANTONIO
    FUCITO MARIO
    PALUMBO RACHELE
    SQUILLANTE DEA
    BUONAVOLONTA MARGHERITA
    BORRIELLO ANGELICA
    FALCIANO GENNY
    SAVINO VITO
    SANTARSIERO GRAZIA
    MATRONE EMILIANA
    LEO VALERIA
    ASTARITA GIOVANNA
    PUCCI RAFFAELE
    TERRANOVA VIRGINIA
    ARENIELLO DARIO
    BASILE FRANCESCO
    RIGNANESE STEFANIA
    PELUSO PASQUALE
    TESTA LAURA
    FORTE MARIA SILVANA
    DE LORENZO ALBERTO
    BORRASI IDA
    RINALDI ANNAMARIA
    PARENTE ANTONELLA
    BENESTANTE MARIAROSARIA
    FUSCO CLAUDIO
    FERRARO ROSA
    DOVETTO ALFREDO
    PIPI LORELLA
    rappresentati e difesi da: Avv. FRANCO GAETANO SCOCA
    con domicilio eletto in Roma VIA G.PAISIELLO, 55

    CAGNAZZI CARLO LUCA non costituitosi;
    CAVALLO LUCIA non costituitosi;
    DE IORIO FABIO non costituitosi;
    DE IULIIS MARIAELENA non costituitosi;
    FERRI ALESSANDRO non costituitosi;
    MANCUSI BARONE ROSA non costituitosi;
    MARRAZZO MONICA non costituitosi;
    MUSELLO RITA non costituitosi;
    SCHIAVELLI CRISTIANA non costituitosi;

    per l'annullamento dell'ordinanza del TAR LAZIO - ROMA :Sezione I n. 2982/2004, resa tra le parti, concernente CONCORSO A 380 POSTI DI UDITORE GIUDIZIARIO;

    Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;
    Vista l'ordinanza di accoglimento della domanda cautelare proposta in primo grado;
    Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
    ABBONDATI MARIA CRISTINA ANNUNZIATA TONIA ARENIELLO DARIO ASTARITA GIOVANNA BALSANO STEFANO BASILE FRANCESCO BENESTANTE MARIAROSARIA BORRASI IDA BORRIELLO ANGELICA BORTONE PIERPAOLO BRANCATO VALERIA BUGLIONE MANUELA BUONAVOLONTA MARGHERITA CAFIERO MARCELLA CAIAZZO PASQUALINA CANTELMO ALESSANDRO CAPPUCCIO EMMA LORENA CAPRIATI CLAUDIA CAPUOZZO FRANCESCA CHILIBERTI FRANCESCA CIOLLARO MARIA LAURA COSENTINO MARIA LUDOVICA CUOZZO PATRIZIA D'AGOSTINO CLAUDIA D'ARIENZO MARIA CONCETTA D'URSO GIANCARLA DE FALCO DOMENICO DE FUSCO MARCO DE GIORGI ALESSANDRA DE LEONE EGIDIO DE LORENZO ALBERTO DE LUCA GIUSEPPE DI BITONTO ANTONELLA DI BONITO PAOLA DI VUOLO SERAFINA DOVETTO ALFREDO EMMANUELE GIUSEPPINA FALCIANO GENNY FERRARO ROSA FIENGO GIUSEPPE FIORILLO LUCIA FONTANA ANGELA FORNASIER ALESSIA FORTE MARIA SILVANA FUCITO MARIO FUSCO CLAUDIO GALDIERO RAFFAELLA GAMMONE VALENTINA GELSO GIANLUCA GENOVESE ELVIRA GENOVESE LAURA GENTILE PAOLINA GIANCASPRO ANNA GIANNUZZI IRENE ADA INDRACCOLO DOROTEA LA TORRE ROSSELLA LANDI RAFFAELLA LEO VALERIA LOMBARDO FABIO MAIO ROBERTA MAISTO LORENA MANNINO ORNELLA MARTINO MARIA MASSIMO VINCENZO MATRONE EMILIANA MAZZA GIORGIA MERITO MADDALENA MEROLA MARIANGELA MICHI IVA MIRANDA RAFFAELLA MOCCIA FRANCA MOCELLA DANIELA NESTORE BARBARA NICOLETTI STEFANO NIGLIO ANNABARBARA OLIVA FRANCESCO OPERATO VITTORIA PALLONE SIMONE PALMIERI GIORGIO PALUMBO RACHELE PARENTE ANTONELLA PELELLA SERENA PELUSO PASQUALE PETTI ROBERTA PIETROPINTO RAFFAELE PIPI LORELLA POLITO GIUSEPPINA POLITO IRENE POLITO RITA PROVENZANO ANSELMO PUCCI RAFFAELE RABUANO ROSARIO REALE MARIA PIA RIGNANESE STEFANIA RINALDI ANNAMARIA ROBUSTELLA ANTONELLA RUSSO ARCANGELO SANTAMARIA SERENA SANTARSIERO GRAZIA SAVINO VITO SCIABBARRA' ANGELA SIRABELLA CRISTIANA SORRENTINO RANCESCA SQUILLANTE DEA STARACE ANNA MARIA TAGLIAFIERRO DORA TARALLO ANTONIO TEDESCO MAURIZIO TERRANOVA VIRGINIA TESTA LAURA TISEO ANNA VERDE FRANCO

    Udito il relatore Cons. Adolfo Metro e uditi, altresì, per le parti l’Avvocato dello Stato D Canzoneri nonchè gli avvocati Scoca F.G. e G. Abbamonte;

    Considerato che sussiste il presupposto del pregiudizio grave e irreparabile, che deriverebbe dalla esecuzione dell’atto impugnato, a carico di parte appellata, ricorrente in primo grado;

    Considerato altresì che, ad una sommaria delibazione, propria della fase cautelare, si condivide la valutazione effettuata dal giudice di prime cure, in ordine al sospetto di incostituzionalità, già rimesso dinanzi al giudice delle leggi, riguardante la mancata previsione dell’esonero dalla prova preliminare per i candidati in possesso del titolo di avvocato, in raffronto con il fatto che il conseguimento del diploma di specializzazione è, a sua volta, (anche) titolo per accedere alla prova di abilitazione dell’esame di avvocato;

    Considerato e ritenuto che al giudice adito in sede cautelare, non può precludersi, se non a costo di rendere non effettiva la tutela giurisdizionale, in presenza di censure di illegittimità derivanti da norme sulle quali ricade un sospetto di incostituzionalità, la cui questione sia già devoluta alla Corte Costituzionale (e la cui non manifesta infondatezza finisce per coincidere, in sede cautelare, con il prescritto requisito del fumus boni juris), il potere di disapplicare, medio tempore, gli atti normativi in questione e di provvedere alla ammissione con riserva, fino all’esito del giudizio di costituzionalità;

    Considerato pertanto che appare corretto l’operato del giudice di primo grado, che ha accolto la richiesta cautelare fino all’esito del giudizio dinanzi alla Corte Costituzionale;

    Considerato pertanto che sotto tale profilo l’appello del Ministero di Grazia e Giustizia vada respinto;

    P.Q.M.

    Respinge l’appello nei sensi di cui in motivazione.


    La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

    Roma, 31 Agosto 2004

    F.to IL PRESIDENTE: Paolo Salvatore
    L'ESTENSORE: Adolfo Metro

    IL SEGRETARIO
    Giuseppe Testa
     
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